§ 1.1.665 - Regolamento 28 febbraio 2006, n. 354.
Regolamento (CE) n. 354/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/02/2006
Numero:354


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.665 - Regolamento 28 febbraio 2006, n. 354.

Regolamento (CE) n. 354/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione

(G.U.U.E. 1 marzo 2006, n. L 59).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

      (1) Con uno scambio di lettere, la Commissione delle Comunità europee e l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) hanno deciso di agire in collaborazione. Con l’appoggio della Comunità, l’UIE ha successivamente adottato, nel maggio 2005, alcuni principi e orientamenti specifici per il benessere degli animali oggetto di scambi internazionali, in particolare in relazione al trasporto aereo, terrestre e marittimo, ripresi al punto 3.7 del codice sanitario per gli animali terrestri. Per dare applicazione al punto 3.7.2.1 degli orientamenti per il trasporto marittimo di animali e al punto 3.7.3.1 degli orientamenti per il trasporto terrestre di animali, nei quali sono definite le responsabilità delle autorità competenti, è opportuno rafforzare gli strumenti per il controllo e la valutazione del benessere degli animali, migliorando il sistema di elaborazione delle relazioni relative alle ispezioni eseguite dagli Stati membri sulle condizioni di benessere degli animali esportati a partire dalla Comunità.

      (2) Al fine di facilitare una valutazione approfondita dell’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, è opportuno esigere dagli Stati membri la presentazione di dati statistici dettagliati in merito ai casi di mancato pagamento delle restituzioni all’esportazione. A tale scopo, è opportuno che tali dati siano centralizzati a livello degli organismi pagatori, anche ai fini di una maggiore trasparenza. Pertanto, è opportuno disporre che l’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita trasmetta all’organismo pagatore copia della relazione di ispezione del punto di uscita.

      (3) Il regolamento (CE) n. 639/2003 prevede l’effettuazione di controlli successivamente all’uscita dal territorio doganale comunitario. Esso dispone, inoltre, che i controlli siano effettuati esclusivamente da un veterinario. Ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno provvedere affinché tali controlli siano effettuati solamente da un veterinario in possesso di un titolo in medicina veterinaria ai sensi della direttiva n. 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

      (4) In alternativa e fatte salve le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, è opportuno introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di assicurarsi che gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza verifichino che i veterinari che possiedono un titolo professionale non contemplato dalla direttiva n. 78/1026/CEE siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva n. 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

      (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 639/2003.

      (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi dopo un periodo appropriato per l'attuazione delle modifiche.

      (7) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all’organismo pagatore.»;

     2) all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. 78/1026/CEE del Consiglio. Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva n. 91/628/CEE. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.»;

     3) all'articolo 8, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III;

     d bis) il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punti 1 e 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° gennaio 2007.