§ 1.1.500 – Regolamento 17 novembre 2004, n. 1979.
Regolamento (CE) n. 1979/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:17/11/2004
Numero:1979


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.500 – Regolamento 17 novembre 2004, n. 1979.

Regolamento (CE) n. 1979/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 639/2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 18 novembre 2004, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione (1) e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 639/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni del paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

     nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Esso non inficia tuttavia la validità delle certificazioni rilasciate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 639/2003 tra il 1° maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.