§ 1.1.368 – Regolamento 24 aprile 2001, n. 884.
Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/04/2001
Numero:884


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, [...]
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.      1. Ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia [...]
Art. 4.      In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, non sono richiesti documenti per scortare:
Art. 5.      1. L'organismo competente, qualora abbia accertato che una persona fisica o giuridica, ovvero un'associazione di tali persone che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto [...]
Art. 6.      1. Il documento d'accompagnamento è considerato debitamente redatto quando contiene le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora venga utilizzato un [...]
Art. 7.      1. Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine per i v.q.p.r.d. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione [...]
Art. 8.      1. Se il destinatario è stabilito sul territorio doganale della Comunità, per l'utilizzazione del documento d'accompagnamento si applicano le norme seguenti:
Art. 9.      Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento [...]
Art. 10.      Ove venga trasportato un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli non condizionati elencati qui di seguito, è richiesta, oltre al documento prescritto per detto [...]
Art. 11.      1. Le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni di tali persone che possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono [...]
Art. 12.      1. I registri sono costituiti:
Art. 13.      1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:
Art. 14.      1. Nei registri vengono indicate le seguenti operazioni:
Art. 15.      1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso [...]
Art. 16.      1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:
Art. 17.      1. Gli Stati membri possono consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme complementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri. Essi [...]
Art. 18.      1. Gli Stati membri possono:
Art. 19.      1. Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l'applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti di [...]
Art. 20.      1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
Art. 21.      1. Il regolamento (CEE) n. 2238/93 è abrogato.
Art. 22.      In Italia, l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2001.
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.368 – Regolamento 24 aprile 2001, n. 884. [1]

Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

(G.U.C.E. 10 maggio 2001, n. L 128).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'ottica della realizzazione del mercato unico nella Comunità, con la soppressione delle frontiere tra gli Stati membri, occorre fornire agli organismi competenti in materia di controllo della detenzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi nell'intera Comunità.

     (2) L'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dagli organismi competenti designati dagli Stati membri. A norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

     (3) Un progresso verso l'armonizzazione fiscale nella Comunità è stato compiuto con la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE, e con i regolamenti di applicazione adottati (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93, e (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza. Per stabilire norme uniformi applicabili nella Comunità e per semplificare le formalità amministrative che devono essere espletate dagli operatori del settore e dai privati, occorre modificare la normativa comunitaria in vigore alla luce dell'esperienza acquisita e delle esigenze del mercato unico. In particolare, è opportuno utilizzare i documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli ai fini dell'applicazione della regolamentazione fiscale anche per attestare l'autenticità dei prodotti trasportati.

     (4) Le succitate disposizioni relative alla redazione dei documenti amministrativi di accompagnamento e del documento di accompagnamento semplificato si riferiscono a norme per l'attestazione dell'origine e della qualità di talune categorie di vini. Occorre pertanto prevedere le disposizioni relative a tale attestazione. È necessario adottare norme relative all'attestazione dell'origine di taluni vini anche per i trasporti che non sono soggetti a formalità fiscali, segnatamente per l'esportazione. Al fine di semplificare le formalità amministrative per i cittadini e liberare gli organismi competenti da lavori di routine, è opportuno stabilire norme in base alle quali questi ultimi possono autorizzare gli speditori che soddisfano determinate condizioni ad iscrivere essi stessi nel documento di accompagnamento le indicazioni relative all'origine del vino, fatta salva la possibilità di procedere ai controlli del caso.

     (5) Per il trasporto di prodotti vitivinicoli non soggetti alle succitate disposizioni fiscali occorre prevedere un documento che scorti tale trasporto affinché gli organismi competenti possano sorvegliare la circolazione di detti prodotti. A tal fine può essere riconosciuto qualsiasi documento commerciale che rechi almeno le indicazioni necessarie per identificare il prodotto e seguire l'itinerario del trasporto.

     (6) Un'attenzione particolare deve essere prestata alla sorveglianza dei trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi, maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un'etichetta. In tal caso, è necessario esigere informazioni complementari e la preventiva convalida del documento di accompagnamento.

     (7) Per non rendere inutilmente gravose le formalità amministrative per il cittadino, è opportuno stabilire che non venga richiesto alcun documento per scortare i trasporti che soddisfano determinati criteri.

     (8) I documenti che scortano i trasporti dei prodotti vitivinicoli e le annotazioni nei registri ad essi relative costituiscono un complesso unitario. Per garantire che la consultazione dei registri permetta agli organismi competenti di procedere a controlli efficaci della circolazione e della detenzione di prodotti vitivinicoli, specialmente nel quadro della collaborazione intracomunitaria di tali organismi, occorre armonizzare a livello comunitario le norme relative alla tenuta dei registri.

     (9) I prodotti utilizzati in talune pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. Pertanto, anche per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllarne la circolazione e l'utilizzazione.

     (10) Il documento che scorta il trasporto di prodotti vitivinicoli previsto dalla normativa comunitaria è un'importante fonte di informazioni per gli organismi incaricati di accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del vino. È opportuno prevedere che gli Stati membri possano stabilire disposizioni complementari in materia di applicazione del presente regolamento per i trasporti che iniziano sul loro territorio.

     (11) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/1999, gli Stati membri possono prescrivere disposizioni complementari o specifiche per i prodotti che circolano sul loro territorio. Una di tali disposizioni prevede che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita, per un periodo transitorio, dall'indicazione della densità espressa in gradi Oechsle. Tale periodo transitorio, inizialmente limitato al 31 agosto 1996, è stato prorogato fino al 31 luglio 2000. Si tratta di una pratica tradizionale in uso soprattutto presso i piccoli produttori che hanno bisogno di qualche anno ancora per poter adottare le nuove regole sull'indicazione della massa volumica. È quindi opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 luglio 2002.

     (12) All'atto della pubblicazione del testo italiano del regolamento (CEE) n. 2238/93 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel 1993 si è verificato un errore, a causa del quale nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, figura il rinvio al solo articolo 9 della direttiva 92/12/CEE anziché all'intera direttiva. Le autorità italiane hanno applicato il regolamento quale redatto in lingua italiana. Per permettere a dette autorità di prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione del testo corretto della disposizione in esame, evitando di creare difficoltà per gli operatori, in Italia l'entrata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento è rinviata di sei mesi.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, fatta salva l'applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce:

     a) le norme che disciplinano l'attestazione dell'origine per i vini di qualità prodotti in una regione determinata, nonché l'attestazione della provenienza per i vini da tavola aventi diritto a un'indicazione geografica nei documenti, redatti altresì in forza delle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE, che scortano il trasporto di detti vini;

     b) le norme per la compilazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     - all'interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE,

     - all'esportazione verso paesi terzi,

     - negli scambi intracomunitari, qualora:

     - il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto stesso ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure

     - si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;

     c) disposizioni supplementari per la compilazione:

     - del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,

     - del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo,

     destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l'esercizio della loro attività professionale.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

     a) "organismo competente": un servizio o organismo incaricato dallo Stato membro dell'attuazione del presente regolamento;

     b) "produttori": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che possiedono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino;

     c) "piccoli produttori": i produttori che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno. Gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre campagne consecutive. Essi hanno facoltà di non considerare come piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarli in vino;

     d) "rivenditori al minuto": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

     e) "documento amministrativo di accompagnamento": un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2719/92;

     f) "documento di accompagnamento semplificato": un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3649/92;

     g) "intermediari": le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che acquistano o vendono professionalmente prodotti vitivinicoli senza disporre degli impianti per il deposito di tali prodotti;

     h) "dispositivo di chiusura riconosciuto": un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 5 litri, quale descritto nell'allegato I;

     i) "imbottigliamento": il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;

     j) "imbottigliatore": la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

 

TITOLO I

Documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

 

          Art. 3.

     1. Ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve redigere, sotto la sua responsabilità, un documento che scorta il trasporto stesso, in appresso denominato "documento di accompagnamento".

     Tale documento di accompagnamento reca almeno le seguenti indicazioni, secondo le istruzioni contenute nell'allegato II:

     a) nome e indirizzo dello speditore;

     b) nome e indirizzo del destinatario;

     c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento;

     d) data di redazione nonché data di spedizione, se è diversa dalla data di redazione;

     e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali;

     f) quantità del prodotto trasportato.

     Inoltre, per i trasporti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il documento reca:

     g) per quanto concerne:

     - i vini: il titolo alcolometrico effettivo,

     - i prodotti non fermentati: l'indice refrattometrico o la massa volumica,

     - i vini nuovi ancora in fermentazione e i mosti di uve parzialmente fermentati: il titolo alcolometrico totale;

     h) per quanto concerne i vini e i mosti di uve:

     - la zona viticola, conformemente alle delimitazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999, da cui proviene il prodotto trasportato, indicata mediante le abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b,

     - le operazioni di cui all'allegato II cui sono stati sottoposti i prodotti trasportati.

     2. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento:

     a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:

     - in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale redatto a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92,

     - nel caso di circolazione intracomunitaria e di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale redatto a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92;

     b) per i prodotti non soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE, ogni documento recante almeno le indicazioni di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali indicazioni supplementari prescritte dai singoli Stati membri e redatto secondo le disposizioni del presente titolo.

     3. Per i trasporti di prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento sia redatto secondo il modello contenuto nell'allegato III.

     Per i trasporti di prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), che hanno inizio e che si concludono sul loro territorio, essi possono autorizzare che i documenti di accompagnamento non siano suddivisi in più caselle e che le indicazioni prescritte non siano numerate secondo il modello contenuto nell'allegato III.

     4. Quando il documento di accompagnamento è redatto per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il numero di riferimento del documento dev'essere attribuito dall'organismo competente; la denominazione e la sede di quest'ultimo sono indicate sul documento di accompagnamento. Tale organismo può essere un organismo incaricato del controllo fiscale.

     Il numero di riferimento fa parte di una serie continua. Esso è prestampato sul documento destinato a scortare il trasporto.

     Nel caso di cui al primo comma, l'originale del documento di accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:

     - mediante apposizione del visto dell'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto, o

     - dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente.

     Se vengono utilizzati un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 2719/92, oppure un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale conformi al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al terzo comma.

 

          Art. 4.

     In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, non sono richiesti documenti per scortare:

     1. per quanto concerne i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri:

     a) il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per conto proprio, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto stesso è diretto:

     - se si tratta di un produttore singolo, all'impianto di vinificazione del produttore,

     - se si tratta di un produttore aderente ad un'associazione, all'impianto di vinificazione dell'associazione.

     In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare il limite da 40 km a 70 km;

     b) il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dallo stesso produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto, se:

     - il trasporto è diretto all'impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e

     - la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali gli organismi competenti possono portare tale limite a 70 km;

     c) il trasporto di aceto di vino;

     d) su autorizzazione dell'organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale, se:

     - il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), o

     - il proprietario del prodotto non cambia e il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, alla lavorazione, al magazzinaggio o all'imbottigliamento;

     e) il trasporto di vinacce e di fecce di vino:

     - diretto ad una distilleria, se è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto, o

     - se è effettuato per ritirare tali prodotti della vinificazione in applicazione dell'articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999;

     2. per quanto concerne i prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, fatte salve le disposizioni della direttiva 92/12/CEE:

     a) il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere riconosciuto, il quale rechi un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore, qualora il quantitativo trasportato non superi:

     - 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

     - 100 litri per tutti gli altri prodotti;

     b) il trasporto dei vini o dei succhi d'uva destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;

     c) il trasporto di vino o di succo d'uva:

     - compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,

     - caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;

     d) il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diverso dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;

     e) il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;

     f) il trasporto di campioni commerciali;

     g) il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale.

     In caso di esenzione dall'obbligo di scortare con un documento i trasporti di cui al punto 2, lettere da a) ad e), gli speditori, esclusi i rivenditori al minuto e i privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati, devono comunque essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le annotazioni prescritte per i registri di cui al titolo II o per gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.

 

          Art. 5.

     1. L'organismo competente, qualora abbia accertato che una persona fisica o giuridica, ovvero un'associazione di tali persone che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, ha commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse, o qualora abbia fondato motivo di sospettare che sussista siffatta infrazione, può prescrivere l'applicazione della procedura descritta qui di seguito.

     Lo speditore redige il documento d'accompagnamento e chiede il visto dell'organismo competente. Tale visto, all'atto del rilascio è eventualmente subordinato al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto. Esso reca il timbro, la firma del responsabile dell'organismo competente, nonché l'indicazione della data.

     Tale procedura si applica altresì per i trasporti di prodotti le cui condizioni di produzione e la cui composizione non sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali.

     2. Per ogni trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica, effettuato sul territorio doganale della Comunità, il documento d'accompagnamento reca:

     - il numero del documento VI 1, redatto a norma del regolamento (CEE) n. 883/2001 della Commissione,

     - la data di redazione del documento,

     - la denominazione e la sede dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento o che ne ha autorizzato la redazione da parte di un produttore.

     3. Ogni persona o organismo che redige un documento che accompagna il trasporto di un prodotto vitivinicolo, come pure le persone che hanno detenuto tale prodotto, conservano una copia del documento stesso.

 

          Art. 6.

     1. Il documento d'accompagnamento è considerato debitamente redatto quando contiene le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Qualora venga utilizzato un documento conforme al regolamento (CEE) n. 2719/92 o al regolamento (CEE) n. 3649/92, esso deve contenere anche tutte le indicazioni prescritte all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Inoltre, per il trasporto di vino alcolizzato ad una distilleria, il documento amministrativo di accompagnamento o il documento di accompagnamento semplificato o i documenti utilizzati in sostituzione di questi ultimi devono soddisfare le prescrizioni dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 70, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione.

     2. Il documento d'accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.

     Un unico documento d'accompagnamento può essere predisposto per scortare il trasporto congiunto, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, di:

     - più partite della stessa categoria di prodotti, o

     - più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenute in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, etichettate e munite di un dispositivo di chiusura riconosciuto a perdere recante un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore.

     3. Sul documento che scorta il trasporto del prodotto vitivinicolo è indicata la data di inizio del trasporto.

     Nel caso contemplato all'articolo 5, paragrafo 1, o se il documento che scorta il trasporto è redatto dall'organismo competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di redazione del documento stesso.

     4. Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento di accompagnamento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento viene indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

     Tuttavia, gli speditori o la persona delegata possono essere autorizzati dagli Stati membri a redigere un solo documento di accompagnamento per la totalità del prodotto risultante dalla miscelatura. In questo caso l'organismo competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

     5. Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento d'accompagnamento viene effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, errate o incomplete, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l'accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali nel settore vinicolo adotta le misure necessarie:

     - per regolarizzare il trasporto rettificando gli errori materiali o redigendo un nuovo documento,

     - se del caso, per sanzionare l'irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

     L'organismo competente o il servizio od ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente redatti a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.

     In caso di irregolarità gravi o reiterate, l'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione viene trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione.

     6. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 5, primo comma, risulta impossibile, l'organismo competente o il servizio che ha accertato l'irregolarità blocca il trasporto, informando lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto della messa in commercio del prodotto.

     7. Qualora una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento sia respinta dal destinatario, quest'ultimo appone a tergo del documento la dicitura "Respinto dal destinatario", nonché la data e la firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto con l'indicazione dei litri o dei chilogrammi.

     In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore con lo stesso documento che ha scortato il prodotto, oppure conservato nei locali del trasportatore sino alla redazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all'atto della rispedizione.

 

          Art. 7.

     1. Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine per i v.q.p.r.d. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica, se è stato debitamente redatto:

     - da uno speditore che sia altresì produttore del vino trasportato e che non acquisti né venda prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni determinate o zone di produzione diverse da quelle di cui utilizza la denominazione per designare i vini ottenuti dalla sua produzione,

     - da uno speditore non contemplato nel primo trattino e se l'esattezza delle indicazioni è certificata sul documento di accompagnamento dall'organismo competente sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato i trasporti precedenti del prodotto in questione,

     - in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e se sono rispettate le seguenti condizioni:

     a)

     i) il documento di accompagnamento è redatto secondo il modello prescritto per:

     - il documento amministrativo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92, o

     - il documento di accompagnamento semplificato di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92, o

     - il documento di accompagnamento di cui all'allegato III del presente regolamento,

     ii) per i trasporti che non attraversano il territorio di un altro Stato membro, uno dei documenti contemplati dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

     b) le seguenti diciture sono iscritte nell'apposito spazio del documento di accompagnamento:

     - per i v.q.p.r.d.: "Il presente documento vale come attestato della denominazione di origine per i v.q.p.r.d. in esso indicati",

     - per i vini da tavola designati con un'indicazione geografica: "Il presente documento vale come attestato di provenienza per i vini da tavola in esso indicati";

     c) le diciture di cui alla lettera b) sono autenticate dall'organismo competente mediante l'apposizione del proprio timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi,

     - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il modello di cui alla lettera a), punto i), primo e secondo trattino, o

     - sull'originale del documento di accompagnamento e su una copia se si utilizza il modello di cui all'allegato III o un altro documento contemplato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

     d) il numero di riferimento del documento di accompagnamento è stato attribuito dall'organismo competente;

     e) in caso di spedizione da uno Stato membro che non è quello di produzione, il documento di accompagnamento con cui il prodotto viene spedito vale come attestato della denominazione di origine o della designazione di provenienza, se contiene:

     - il numero di riferimento,

     - la data di redazione,

     - il nome e la sede dell'organismo competente che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima della rispedizione e nei quali la denominazione di origine o la designazione di provenienza è stata certificata.

     Ogni Stato membro può rendere obbligatorio l'attestato di denominazione di origine per i v.q.p.r.d. o l'indicazione di provenienza dei vini da tavola prodotti sul proprio territorio.

     2. Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 3 ad iscrivere o a far prestampare le diciture relative all'attestato della denominazione di origine o della designazione di provenienza sui formulari del documento di accompagnamento, a condizione:

     - che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'organismo competente, della firma del responsabile e della data, o

     - che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello contenuto nell'allegato IV; l'impronta del timbro può essere prestampata sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia all'uopo riconosciuta.

     3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto agli speditori:

     - che effettuano abitualmente spedizioni di v.q.p.r.d. e/o di vini da tavola aventi diritto a un'indicazione geografica, e

     - per i quali è stato verificato, in seguito a una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita sono tenuti in modo conforme al titolo II e consentono quindi di controllare l'esattezza delle diciture apposte nei documenti.

     Gli organismi competenti possono negare l'autorizzazione agli speditori che non forniscono tutte le garanzie ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l'autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste al primo comma o non forniscono più le garanzie necessarie.

     4. Gli speditori che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la custodia del timbro speciale o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'organismo competente o l'impronta del timbro speciale.

     5. Negli scambi commerciali con paesi terzi, soltanto i documenti di accompagnamento redatti conformemente al paragrafo 1 all'atto dell'esportazione dallo Stato membro di produzione attestano:

     - per i v.q.p.r.d., che la denominazione di origine del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,

     - per i vini da tavola designati a norma dell'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che l'indicazione geografica del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

     Tuttavia, se l'esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento di accompagnamento redatto a norma del paragrafo 1 con il quale è esportato il prodotto vale come attestato della denominazione di origine o della designazione di provenienza se reca:

     - il numero di riferimento,

     - la data di redazione, e

     - il nome e la sede dell'organismo di cui al paragrafo 1 che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione di origine o la designazione di provenienza.

     6. Il documento di accompagnamento vale come attestato della denominazione di origine per un vino importato quando è redatto conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo uno dei modelli contemplati al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

 

          Art. 8.

     1. Se il destinatario è stabilito sul territorio doganale della Comunità, per l'utilizzazione del documento d'accompagnamento si applicano le norme seguenti:

     a) per il trasporto di un prodotto in regime di sospensione delle accise: [vedere osservazioni generali, punto 1.5, delle note esplicative in allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92];

     b) per il trasporto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accise già immesso in consumo nello Stato membro di partenza: [vedere osservazioni generali, punto 1.5 delle note esplicative in allegato al regolamento (CEE) n. 3649/92];

     c) per i trasporti non contemplati alle lettere a) e b):

     i) se viene utilizzato un documento di accompagnamento prescritto per i trasporti di cui alle lettere a) e b):

     - l'esemplare n. 1 è conservato a cura dello speditore,

     - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante;

     ii) se viene utilizzato un altro documento di accompagnamento:

     - l'originale del documento di accompagnamento scorta il prodotto dal luogo di carico e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,

     - una copia è conservata a cura dello speditore.

     2. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l'originale del documento di accompagnamento e una copia, eventualmente gli esemplari n. 1 e n. 2, vengono presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio doganale verifica che siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo, la data e il numero del documento di accompagnamento e, dall'altro, sull'originale e sulla copia del documento di accompagnamento, eventualmente entrambi gli esemplari del documento di accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione.

     L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     “ESPORTATO”

     e consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato [2].

     3. Gli estremi di cui al paragrafo 2, primo comma, comprendono almeno il tipo, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell'organismo competente per l'esportazione.

     4. Quando un prodotto vitivinicolo è esportato temporaneamente, nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e (CEE) n. 2454/93 della Commissione, verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), per esservi sottoposto a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, esso è scortato dalla scheda d'informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché l'indicazione della quantità dei vini trasportati.

     Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che scorta il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono pure indicati il tipo, la data e il numero del documento precitato che hanno scortato il trasporto in precedenza.

     Nel caso di una reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione, se debitamente compilata dall'ufficio doganale competente dell'EFTA, vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione della Comunità o di immissione in consumo, a condizione che essa rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.

     L'ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

     5. Per quanto concerne i v.q.p.r.d. e i vini da tavola aventi diritto ad una indicazione geografica, che sono stati esportati in un paese terzo e hanno formato oggetto di un documento che scorta il trasporto conforme al presente regolamento, questo documento vale come attestato della denominazione di origine o della designazione di provenienza e deve essere presentato, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all'organismo competente all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità, purché non si tratti di prodotti rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 4, né di prodotti in reintroduzione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e delle relative modalità di applicazione. Qualora i documenti giustificativi siano stati giudicati idonei, l'ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell'attestato della denominazione di origine fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 9.

     Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente per il luogo nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti.

     Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l'organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione. Tali misure non devono ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario per la regolarizzazione.

 

          Art. 10.

     Ove venga trasportato un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli non condizionati elencati qui di seguito, è richiesta, oltre al documento prescritto per detto trasporto, una copia, ottenuta con carta copiativa, carta carbone o qualsiasi altra forma di copia ammessa dall'organismo competente:

     a) prodotti originari della Comunità:

     - vini atti a diventare vini da tavola,

     - vini destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d.,

     - mosti di uve parzialmente fermentati,

     - mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

     - mosto di uve fresche mutizzato con alcole,

     - succo di uve,

     - succo di uve concentrato,

     - uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999;

     b) prodotti non originari della Comunità:

     - uve fresche, escluse le uve da tavola,

     - mosto di uve,

     - mosto di uve concentrato,

     - mosto di uve parzialmente fermentato,

     - mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

     - mosto di uve fresche mutizzato con alcole,

     - succo di uve,

     - succo di uve concentrato,

     - vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204.

     Le stesse disposizioni si applicano per i seguenti prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 4:

     - feccia di vino,

     - vinaccia di uva destinata ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale,

     - vinello,

     - vino alcolizzato,

     - vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte,

     - prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

     La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all'emissione qualora essa stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

 

TITOLO II

Registri

 

          Art. 11.

     1. Le persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni di tali persone che possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito "i registri".

     Tuttavia:

     a) non sono soggetti all'obbligo di tenere i registri:

     - i rivenditori al minuto,

     - i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;

     b) l'iscrizione nei registri non è richiesta per l'aceto di vino.

     2. Gli Stati membri possono disporre:

     a) che gli intermediari siano soggetti all'obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite;

     b) che non siano soggette all'obbligo di tenere i registri le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone che possiedono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti e nelle condizioni di presentazione previste dall'articolo 4, punto 2, lettera a), purché sia possibile in qualsiasi momento un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria.

     3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento che ha scortato il trasporto di cui trattasi o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.

 

          Art. 12.

     1. I registri sono costituiti:

     - da fogli fissi numerati in ordine progressivo, ovvero

     - da appropriati elementi di contabilità moderna, riconosciuti dagli organismi competenti, a condizione che in essi figurino le indicazioni che devono essere contenute nei registri.

     Tuttavia, gli Stati membri possono disporre:

     a) che i registri tenuti dai commercianti che non svolgono alcuna delle operazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, né alcuna pratica enologica, possano essere costituiti dal complesso dei documenti di accompagnamento;

     b) che i registri tenuti dai produttori siano costituiti dalle annotazioni sul verso delle dichiarazioni di raccolta, di produzione o di giacenza previste dal regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione.

     2. I registri sono tenuti per singola impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati.

     Tuttavia, gli organismi competenti possono eventualmente consentire, fornendo relative istruzioni,

     a) che i registri siano tenuti nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in differenti magazzini di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un'unità limitrofa;

     b) che la tenuta dei registri sia affidata a un'impresa specializzata in materia, a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

     Se un'impresa possiede punti di vendita adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b); le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

     3. Per i prodotti che formano oggetto di iscrizione nei registri sono tenuti conti distinti per:

     - ciascuna delle categorie elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 o all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2001,

     - ciascun v.q.p.r.d. e i prodotti destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d., ottenuti da uve raccolte nella stessa regione determinata,

     - ciascun vino da tavola designato con il nome di una regione geografica, nonché i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino, ottenuti da uve raccolte nella stessa zona di produzione.

     I v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che l'organismo competente o un servizio od ente da esso incaricato vi abbia acconsentito e che tutte le entrate e le uscite di ogni v.q.p.r.d. siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini da tavola designati con un'indicazione geografica.

     Il declassamento di un v.q.p.r.d. viene annotato nei registri.

     4. Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.

     Ove le perdite effettive superino:

     - durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato II, parte B, punto 1.2, e

     - nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri,

     il responsabile dei registri informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'organismo territorialmente competente, il quale adotta le misure necessarie.

     Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:

     - del consumo familiare del produttore,

     - di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.

 

          Art. 13.

     1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:

     - il numero di controllo del prodotto, se richiesto, in virtù di disposizioni nazionali o comunitarie,

     - la data dell'operazione,

     - il quantitativo effettivamente entrato o uscito,

     - il prodotto in questione, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,

     - gli estremi del documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi.

     Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 5, vengono annotati nel registro di uscita gli estremi del documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

     2. I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l'anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. Nel quadro del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come "entrata" nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.

 

          Art. 14.

     1. Nei registri vengono indicate le seguenti operazioni:

     - aumento del titolo alcolometrico,

     - acidificazione,

     - disacidificazione,

     - dolcificazione,

     - taglio,

     - imbottigliamento,

     - distillazione,

     - elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati,

     - elaborazione di vini liquorosi,

     - elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,

     - trattamento con carbone ad uso enologico,

     - trattamento con ferrocianuro di potassio,

     - elaborazione di vini alcolizzati,

     - altri casi di aggiunta di alcole,

     - trasformazione in un prodotto di un'altra categoria, in particolare in vino aromatizzato,

     - trattamento per elettrodialisi,

     - l’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini, [3]

     - l'uso di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini [4].

     Se un'impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata dei registri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sottoscritte secondo le condizioni previste agli articoli da 22 a 29 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri, relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.

     2. Per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono menzionati, nei registri diversi da quelli di cui al paragrafo 3:

     - l'operazione effettuata e la data della medesima,

     - la categoria e il quantitativo dei prodotti impiegati,

     - la quantità di prodotto ottenuta dall'operazione,

     - la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione,

     - la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie o nazionali,

     - la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione,

     - se si tratta di un imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto,

     - se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.

     Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri vengono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

     Per l'elaborazione di vini alcolizzati devono inoltre essere riportate nei registri le informazioni cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 70, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1623/2000.

     3. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite preparate:

     - la data della preparazione,

     - la data di imbottigliamento per i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate,

     - il volume della partita e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale,

     - ciascuna delle pratiche di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1622/2000,

     - il volume dello sciroppo zuccherino utilizzato,

     - il volume dello sciroppo di dosaggio,

     - il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.

     4. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini liquorosi, i registri devono menzionare per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

     - la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all'allegato I, punto 14, parte B, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     - la natura e il volume del prodotto aggiunto.

 

          Art. 15.

     1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo di tenere registri o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti:

     - saccarosio,

     - mosto di uve concentrato,

     - mosto di uve concentrato rettificato,

     - prodotti utilizzati per l'acidificazione,

     - prodotti utilizzati per la disacidificazione,

     - alcoli e acquaviti di vino.

     La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati, distintamente per ciascun prodotto:

     a) per quanto riguarda le entrate:

     - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto,

     - la quantità del prodotto,

     - la data di entrata;

     b) per quanto riguarda le uscite:

     - la quantità del prodotto,

     - la data di utilizzazione o di uscita,

     - se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.

 

          Art. 16.

     1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:

     - di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione,

     - di cui all'articolo 14 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e, per quelle relative all'arricchimento, il giorno stesso,

     - di cui all'articolo 15 sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, entro il giorno stesso dell'utilizzazione.

     Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a trenta giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è informatizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 14, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, sempreché questi siano considerati attendibili dall'organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 17, le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile qualora il prodotto sia condizionato unicamente nei recipienti di cui all'articolo 4, punto 2), lettera a).

 

          Art. 17.

     1. Gli Stati membri possono consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme complementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri. Essi possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per prodotti da essi designati o la tenuta di registri separati per talune categorie di prodotti o per talune operazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

     2. Lo Stato membro può disporre che, nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo competente provveda direttamente alla tenuta dei registri o la affidi a un servizio od ente al tal fine incaricato.

 

TITOLO III

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 18.

     1. Gli Stati membri possono:

     a) prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, ai sensi dell'articolo 4, punto 2), lettera a), che sono messi in vendita sul loro territorio, nonché l'apposizione, sugli stessi, di diciture particolari;

     b) esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo;

     c) prescrivere, sempreché sia motivato dall'applicazione di metodi informatizzati di contabilità di magazzino, lo spazio per l'iscrizione di talune indicazioni obbligatorie sui documenti destinati ad accompagnare i trasporti di prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul loro territorio, a condizione che la presentazione dei modelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non sia modificata;

     d) permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e per un periodo transitorio avente termine il 31 luglio 2010, che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall'indicazione della densità espressa in gradi Oechsle [5] ;

     e) prescrivere, per quanto riguarda i documenti che scortano trasporti dei prodotti vitivinicoli redatti sul loro territorio, che la data d'inizio del trasporto debba essere completata con l'indicazione dell'ora di partenza del trasporto stesso;

     f) disporre, ad integrazione dell'articolo 4, punto 1, che non occorre alcun documento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve effettuato da un produttore aderente a un'associazione di produttori che li abbia prodotti egli stesso, o da un'associazione di produttori che li abbia prodotti essa stessa, o da un'associazione di produttori che possegga i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, a destinazione di un centro di raccolta o degli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini all'interno di una stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in v.q.p.r.d., all'interno della regione determinata in questione o di una zona a questa limitrofa;

     g) prescrivere:

     - che lo speditore rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio,

     - che il destinatario rediga una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio.

     In tali casi essi definiscono l'utilizzazione di dette copie;

     h) prevedere che la deroga contemplata all'articolo 4, punto 1, lettera b), riguardante l'esenzione dal documento d'accompagnamento per certi trasporti di uva, non sia applicata per i trasporti che iniziano e terminano sul suo territorio;

     i) prescrivere, per i trasporti di cui all'articolo 10 che iniziano sul proprio territorio e si concludono sul territorio di un altro Stato membro, che lo speditore indichi, con la trasmissione delle copie redatte in conformità all'articolo citato, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente per il luogo di scarico.

     2. Fatto salvo l'articolo 21 della direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non possono, per ragioni attinenti ai dispositivi di chiusura utilizzati, vietare o ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, di cui all'articolo 4, punto 2, lettera a), se il dispositivo di chiusura o il tipo di imballaggio utilizzati figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

     Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l'uso di alcuni dispositivi di chiusura o di alcuni tipi di imballaggi compresi nell'elenco di cui all'allegato I, ovvero subordinare l'uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.

 

          Art. 19.

     1. Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l'applicazione della propria normativa o di procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti di accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale sono stati redatti.

     2. I registri e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti concernenti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro. Nel registro originario deve essere fatta menzione del riporto. In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al primo comma decorre dal giorno del riporto.

 

          Art. 20.

     1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     - il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi competenti per l'attuazione del presente regolamento,

     - se del caso, il nome e l'indirizzo dei servizi od enti incaricati da un organismo competente per l'attuazione del presente regolamento.

     2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione:

     - le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi od enti di cui al paragrafo 1,

     - le disposizioni da essi adottate per l'attuazione del presente regolamento, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 2729/2000.

 

          Art. 21.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2238/93 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 devono intendersi fatti al presente regolamento.

     3. Tuttavia, in Italia resta in vigore fino al 30 settembre 2001 il testo italiano dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2238/93.

 

          Art. 22.

     In Italia, l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2001.

 

          Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2001.

 

 

ALLEGATO I

Elenco dei dispositivi di chiusura autorizzati nella Comunità per i piccoli

recipienti riempiti di prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 2, lettera h)

 

     1. Tappo cilindrico di sughero o altra sostanza inerte, ricoperto o meno di una struttura tecnologica a forma, in particolare, di cappuccio o di disco. Tale struttura tecnologica deve essere resa inutilizzabile dopo l'apertura e può essere:

     - di alluminio,

     - di lega metallica,

     - di materiale plastico retraibile,

     - di cloruro di polivinile, con testa di alluminio,

     - di cere alimentari ricoperte o meno di altri materiali inerti.

     2. Tappo raso bocca, di sughero o altra sostanza inerte, interamente inserito nel collo della bottiglia, munito di una capsula di metallo o di plastica che ricopre sia il collo della bottiglia che il tappo e si lacera all'atto dell'apertura.

     3. Tappo a fungo, di sughero o altra sostanza inerte, ancorato con dispositivi di fissaggio che occorre rompere per aprire la bottiglia, il tutto eventualmente rivestito di una lamina di metallo o di plastica.

     4. Capsula a vite, di alluminio o di latta, munita internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte e di un collarino di sicurezza da strappare o distruggere all'atto dell'apertura (sistema "pilfer-proof").

     5. Capsula a vite, di plastica.

     6. Capsule di chiusura lacerabili:

     - di alluminio,

     - di plastica,

     - di alluminio accoppiato a plastica.

     7. Tappo a corona, di metallo, munito internamente di un disco di sughero o altra sostanza inerte.

     8. Dispositivi di chiusura che costituiscono parte integrante del recipiente e che, dopo l'apertura, non possono più essere riutilizzati. Ad esempio:

     - contenitori di latta,

     - contenitori di alluminio,

     - contenitori di cartone,

     - contenitori di plastica,

     - contenitori costituiti da una combinazione dei suddetti materiali,

     - contenitori di plastica, non rigidi,

     - contenitori di alluminio, accoppiato a plastica, non rigidi,

     - contenitori a forma di tetraedro, costituiti da lamine di alluminio.

 

 

ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei documenti di accompagnamento

 

     A. Regole generali

     1. Il documento di accompagnamento è redatto di preferenza a macchina. Se è compilato a mano, dev'essere compilato in maniera leggibile e con scrittura indelebile.

     2. Il documento di accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel compilare il documento di accompagnamento lo rende inutilizzabile.

     3. Le copie possono essere costituite da fotocopie autenticate o essere ottenute mediante carta autocopiante o carta carbone. Ogni copia di un documento di accompagnamento è munita della menzione "copia" o di un'indicazione equivalente.

     4. Se è utilizzato un formulario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92 (documento amministrativo di accompagnamento o documento commerciale) o al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 (documento di accompagnamento semplificato o documento commerciale) per scortare un prodotto vitivinicolo non soggetto alle formalità di circolazione previste dalla direttiva 92/12/CEE, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le caselle che si riferiscono a indicazioni non richieste sono sbarrate.

 

     B. Regole particolari

     1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

     1.1. Categoria del prodotto

     Indicare la categoria relativa al prodotto utilizzando una dicitura conforme alle regole comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

     - vino da tavola,

     - v.q.p.r.d.,

     - mosto di uve,

     - mosto di uve per v.q.p.r.d.,

     - vino importato.

     1.2. Titolo alcolometrico effettivo totale, densità

     All'atto della redazione del documento d'accompagnamento:

     a) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;

     b) l'indice rifrattometrico dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm3;

     c) l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm3 e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;

     d) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;

     e) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

     Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.

     Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

     - per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di + 0,2% vol,

     - per quanto concerne l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (+ 0,0006),

     - per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.

     2. Indicazioni relative alla quantità netta:

     la quantità netta

     - delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli "t" e "kg",

     - degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli "hl" e "l".

     Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati alla rinfusa, è ammessa una tolleranza dell'1,5% in più o in meno della quantità netta totale.

     3. Altre indicazioni per il trasporto dei prodotti sfusi

     3.1. Zona viticola

     La zona viticola di cui il prodotto trasportato è originario è indicata conformemente alle definizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b.

     3.2. Operazioni effettuate

     Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

     0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate,

     1: il prodotto è stato arricchito,

     2: il prodotto è stato acidificato,

     3: il prodotto è stato disacidificato,

     4: il prodotto è stato dolcificato,

     5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole,

     6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione,

     7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione,

     8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione,

     8 bis: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia [6].

     9: altre, da precisare.

     Esempi:

     - per un vino originario della zona B che è stato arricchito, si indica: B,

     - per un mosto di uve originarie della zona CIII b che è stato acidificato, si indica: CIII b.

     Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

 

     C. Indicazioni richieste per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento (allegato III)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Documento destinato a scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     TIMBRO SPECIALE

     (Omissis)

     1. Stemma dello Stato membro.

     2. Organismo competente o servizio competente a livello territoriale.

     3. Autentificazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 53 del Regolamento (CE) n. 436/2009.

[2] Comma così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[3] Trattino aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 643/2006.

[4] Trattino aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1507/2006.

[5] Lettera modificata dall'art. 1, Regolamento 7 ottobre 2002, n. 1782/2002, pubblicato nel G.U.C.E. 8 ottobre 2002, n. 270, Serie L, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nel G.U.C.E. del medesimo regolamento.

[6] Cifra aggiunta dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1507/2006.