§ 1.6.1353 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 643.
Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/04/2006
Numero:643


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1353 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 643.

Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

(G.U.U.E. 28 aprile 2006, n. L 115).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione stabilisce tra l’altro i limiti e le condizioni di utilizzazione delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti per l’utilizzazione delle sostanze di cui trattasi figurano nell’allegato IV del suddetto regolamento. Nell’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati riportato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono stati aggiunti l’acido L-ascorbico e il dimetildicarbonato e occorre quindi fissare i limiti e le condizioni di utilizzazione relativi a tali sostanze.

      (2) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione stabilisce le norme relative alla tenuta dei registri delle entrate e delle uscite e prevede tra l’altro l’indicazione nei registri di alcune delle operazioni effettuate. Date le particolari caratteristiche dell’operazione di aggiunta del dimetildicarbonato ai vini è opportuno che nei registri sia indicata l’utilizzazione di tale sostanza.

      (3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 884/2001.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è così modificato:

     1) È inserito il seguente articolo 15 bis:

     «Articolo 15 bis. Dimetildicarbonato

     L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.»;

     2) L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

     3) Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis.

 

          Art. 2.

     All’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:

     «— l’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze

(Articolo 5 del presente regolamento)

 

     I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti:

 

Sostanze

Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d’uve, il mosto d’uve parzialmente fermentato, il mosto d’uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione

Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.

Preparati di scorze di lieviti

40 g/hl

40 g/hl

Anidride carbonica

 

tenore massimo del vino trattato: 2 g/l

Acido L-ascorbico

250 mg/l

250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l

Acido citrico

 

tenore massimo del vino trattato: 1 g/l

Acido metatartarico

 

100 mg/l

Solfato di rame

 

1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l

Carboni per uso enologico

100 g di prodotto secco per hl

100 g di prodotto secco per hl

Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio

1 g/l (espresso in sale) (*)

0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti

Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio

0,2 g/l (espresso in sale) (*)

 

Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina

0,6 mg/l (espresso in tiamina)

0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti

Polivinilpolipirrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Tartrato di calcio

 

200 g/hl

Fitato di calcio

 

8 g/hl

Lisozima

500 mg/l (**)

500 mg/l (**)

Dimetildicarbonato

 

200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato

 

(*) Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.

(**) Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.»

 

 

ALLEGATO II

«ALLEGATO IX bis

Prescrizioni per il dimetildicarbonato

(Articolo 15 bis del presente regolamento)

 

     CAMPO D’APPLICAZIONE

     Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili.

 

     PRESCRIZIONI

     — L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento.

     — Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l.

     — La dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato.

     — Il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.

     — Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999