§ 1.1.118. - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 1/2002.
Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/12/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo d'applicazione.
Art. 2.  Applicazione.
Art. 3.  Calcolo dei risultati.
Art. 4.  Determinazione del numero di ettari e/o di diritti al premio.
Art. 5.  Divieto di trasferimento.
Art. 6.  Pagamento.
Art. 7.  Ritiro.
Art. 8.  Doppie domande.
Art. 9.  Domande compatibili.
Art. 10.  Aiuto per il lino destinato alla produzione di fibre.
Art. 11.  Dichiarazione delle superfici.
Art. 12.  Dichiarazione dei premi per animale.
Art. 13.  Superfici di base e massimali.
Art. 14.  Controlli.
Art. 15.  Riduzioni ed esclusioni.
Art. 16.  Trasmissione di informazioni alla Commissione.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 1.1.118. - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 1/2002.

Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.

(G.U.C.E. 3 gennaio 2002, n. L 1).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune,

     modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 ha istituito un regime semplificato per i pagamenti relativi a determinati regimi di sostegno. Per raggiungere l'obiettivo di tale regime è necessario semplificare le modalità di concessione degli aiuti in esame derogando a talune disposizioni dei regolamenti indicati in detto articolo, nonché dei regolamenti recanti le modalità di applicazione degli stessi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, i termini di presentazione delle domande, i termini di pagamento e le disposizioni relative ai controlli.

     (2) A fini di semplificazione gli imprenditori agricoli devono ricevere, su richiesta, un modulo di domanda compilato dall'amministrazione nazionale. Tale domanda unica deve sostituire le attuali domande distinte per i relativi aiuti, associando gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. L'accettazione della domanda garantisce il pagamento all'imprenditore di un importo determinato, senza bisogno di presentare altre domande per l'intero periodo di partecipazione. Per chiarezza è opportuno specificare i pagamenti da inserire nel calcolo dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato e il tasso di cambio applicabile agli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

     (3) Occorre stabilire norme specifiche allo scopo di rendere le procedure di controllo quanto più semplici possibile, senza tuttavia aggravare il rischio di presentazione di doppie domande. A tal fine appare opportuno bloccare in via temporanea le superfici o il numero dei diritti al premio corrispondenti all'importo da erogare nel quadro del regime semplificato, nel senso che i diritti al premio per superficie o per bestiame, per i quali è stata presentata domanda, devono essere subordinati a determinate condizioni e stabilire norme specifiche per il calcolo del numero di ettari e di diritti al premio per animale relativo al periodo di riferimento e dell'importo massimo da prendere in considerazione. Le parcelle e i diritti al premio che corrispondono all'importo da concedere nel quadro del regime semplificato devono essere inseriti in una dichiarazione che rimane valida per l'intero periodo di partecipazione al regime semplificato. Nel caso dell'aiuto per la trasformazione della paglia di lino destinata alla produzione di fibre, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, a fini di semplificazione detta dichiarazione deve sostituire la domanda annuale di aiuto per superficie prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, modificato dal regolamento (CE) n. 1093/2001.

     (4) È opportuno obbligare gli imprenditori a mantenere un minimo di superficie e di diritti al premio, ma essi devono avere la possibilità di disporre della superficie e dei diritti al premio non coperti dall'importo da concedere nel quadro del sistema semplificato. In casi debitamente giustificati, quali ad esempio la scadenza di un contratto di locazione, programmi di ristrutturazione o interventi pubblici, è opportuno stabilire che gli Stati membri possano autorizzare gli imprenditori a sostituire le parcelle dichiarate con parcelle equivalenti. Per garantire la neutralità finanziaria, è necessario che le condizioni di ammissibilità applicabili alle superfici che hanno beneficiato degli aiuti nel quadro del regime semplificato continuino ad applicarsi alle superfici corrispondenti da bloccare, per poter accedere al regime semplificato.

     (5) Per i pagamenti degli aiuti all'estensivizzazione, le superfici che corrispondono alla parte di importo da concedere nel quadro del regime semplificato devono essere bloccate come nel caso delle parcelle che corrispondono all'aiuto per superficie. Se un imprenditore alleva animali, per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di produzione intensiva, su tali superfici devono continuare ad applicarsi certe regole in materia di densità di bestiame. È opportuno tuttavia prevedere una certa flessibilità che permetta all'imprenditore di impegnarsi a rispettare determinate condizioni in materia di numero massimo di animali da detenere per tutto il periodo di partecipazione al regime semplificato.

     (6) Se l'imprenditore non possiede parcelle o diritti al premio da bloccare per il numero corrispondente di ettari o di animali notificato dall'autorità competente e tenendo conto dell'investimento necessario per acquistare o prendere in affitto una parcella o un diritto al premio, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad accettare una dichiarazione relativa ad una superficie o a un numero di diritti al premio che non corrispondono al numero notificato di ettari o di diritti al premio per animale. In tal caso, l'importo da concedere nel quadro del regime semplificato deve essere ridotto in proporzione.

     (7) A norma del regolamento (CE) n. 1259/1999, le modalità d'applicazione del regime semplificato devono anche prevedere norme particolareggiate intese ad evitare il rischio di duplici richieste riguardo alle superfici e alle produzioni contemplate dal regime semplificato. È quindi opportuno impedire che gli imprenditori che percepiscono aiuti nel quadro del regime semplificato ricevano anche altri aiuti diretti, nel corso dello stesso anno civile. È opportuno prevedere una deroga per i casi in cui i regolamenti applicabili consentano il cumulo degli aiuti.

     (8) Per garantire la neutralità di bilancio è necessario che le superfici e il numero dei diritti al premio utilizzati per determinare l'ammissibilità dei produttori al regime semplificato e che sono stati bloccati siano presi in considerazione nel calcolo del superamento delle superfici di base o dei massimali previsti, procedendo a una riduzione delle corrispondenti superfici di base o dei massimali relativi ai premi per animali. Tuttavia, gli imprenditori che partecipano al regime semplificato non essendo obbligati a produrre una determinata coltura o a detenere animali per poter beneficiare dell'aiuto, appare opportuno non applicare alle loro superfici o ai loro diritti la riduzione proporzionale prevista in caso di superamento della superficie o dei massimali.

     (9) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità appare opportuno prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. A tal fine, è opportuno riferirsi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001.

     (10) Per snellire i controlli è opportuno che i partecipanti al regime semplificato costituiscano una popolazione distinta ai fini del controllo a campione previsto dal regolamento (CE) n. 2419/2001, e che sia stabilito un tasso ridotto di controlli.

     (11) Affinché la Commissione sia informata in dettaglio in ordine alle misure adottate dagli Stati membri per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1259/1999, come previsto all'articolo 9 dello stesso, è opportuno adottare norme relative al contenuto e al calendario di trasmissione delle comunicazioni relative al regime semplificato, tenendo presente lo scadenzario da rispettare per la redazione del bilancio della Comunità e utilizzando come base i formati previsti per quanto riguarda il loro contenuto.

     (12) I comitati di gestione competenti non si sono pronunciati entro il termine impartito dai rispettivi presidenti,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime semplificato per i pagamenti da effettuare nel quadro di determinati regimi di sostegno precisati all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999 (di seguito "regime semplificato").

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'allegato, gli imprenditori possono beneficiare dei pagamenti previsti all'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1259/1999 alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

     Le regole previste dai regolamenti di applicazione delle disposizioni elencate in allegato continuano ad applicarsi, fatte salve le regole specifiche contenute nel presente regolamento.

 

     Art. 2. Applicazione.

     1. L'autorità competente trasmette un modulo di domanda (in prosieguo "domanda di aiuto semplificata") agli imprenditori che hanno espresso la volontà di partecipare al regime semplificato, in cui sono precisati:

     a) l'importo cui ha diritto l'imprenditore a norma dell'articolo 2 bis, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1259/1999 (in prosieguo "l'importo da concedere nel quadro del regime semplificato");

     b) il numero di ettari e di diritti al premio per animale, bloccati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento durante il periodo di partecipazione al regime semplificato, nonché il numero degli animali, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 12, paragrafo 3;

     c) il divieto di trasferimento di cui all'articolo 5.

     Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro l'importo da concedere nel quadro del regime semplificato è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato l'importo.

     2. La domanda di aiuto semplificata, debitamente approvato e sottoscritta senza riserve dall'imprenditore, corredata, se del caso, dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dallo Stato membro interessato, che non può essere fissato oltre il primo settembre.

     In caso di presentazione tardiva della domanda ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2419/2001, la riduzione prevista da detto articolo 13, paragrafo 1, primo comma, si applica soltanto all'importo da pagare per il primo anno di partecipazione al regime semplificato.

     Una domanda di aiuto semplificata è considerata una domanda ai sensi dell'articolo 2, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 2419/2001.

 

     Art. 3. Calcolo dei risultati.

     1. Gli importi che l'imprenditore può ricevere nel quadro del sistema semplificato comprendono tutti gli importi che sono stati concessi, per i periodi di riferimento di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1259/1999, fino alla data, fissata dagli Stati membri, non posteriore al 30 giugno dell'anno in cui l'imprenditore chiede di poter partecipare al regime semplificato.

     2. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 nel corso dei periodi di riferimento, gli importi sono calcolati alla stregua degli importi che sarebbero stati concessi prima dell'applicazione di detto articolo.

     3. Per l'anno civile 2002, i seguenti pagamenti sono inclusi a titolo dell'anno civile 1999:

     a) pagamenti per superficie per i seminativi, compresi i pagamenti per il ritiro dalla produzione, il pagamento supplementare e l'aiuto speciale per il frumento duro, secondo quanto stabilito agli articoli 2, 4, 5, 6, 6 bis, 7 e 12, primo comma, undicesimo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;

     b) premio speciale, premio per vacca nutrice, compresi il premio per giovenca e il premio supplementare nazionale per vacca nutrice se cofinanziato e gli aiuti per l'estensivizzazione di cui agli articoli 4b, 4d e 4h, del regolamento (CEE) n. 805/1968 del Consiglio.

     4. Gli importi degli aiuti per superficie e gli importi dei premi per animali sono contabilizzati separatamente. Questi due tipi di aiuto sono denominati rispettivamente in prosieguo "la parte di aiuto per superficie" e "la parte di premio per animale" da concedere nel quadro del regime semplificato.

 

     Art. 4. Determinazione del numero di ettari e/o di diritti al premio.

     1. Qualora un imprenditore abbia percepito aiuti per superficie, l'autorità competente gli comunica il numero di ettari, arrotondato a due decimali, corrispondente a ciascun tipo di aiuto per superficie compreso nell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato.

     Nel caso dei seminativi, il numero di ettari è calcolato separatamente per ciascuna coltura per la quale gli Stati membri abbiano stabilito una superficie di base a norma dell'articolo 3 nonché, secondo i casi, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

     2. Qualora un imprenditore abbia beneficiato di un pagamento per l'estensivizzazione, l'autorità competente gli comunica il numero di ettari, arrotondato a due decimali, corrispondente alla parte del pagamento per estensivizzazione dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato e al numero di animali stabilito a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

     3. Nella misura in cui un imprenditore abbia percepito premi per animale, l'autorità competente gli comunica il numero di diritti al premio, relativi alla parte di premio per animale, dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato.

     Per i bovini il numero è arrotondato ad un decimale. Per gli ovini e i caprini si applica l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione.

     4. Il numero di ettari e di diritti al premio per animale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è calcolato in base:

     a) alla media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato dell'erogazione di un aiuto nei tre anni civili precedenti l'anno della domanda, se si applica l'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1259/1999;

     b) alla media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno beneficiato dell'erogazione di un aiuto nell'anno civile precedente l'anno della domanda, se si applica l'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     5. L'imprenditore che non disponga di parcelle o di un numero di diritti al premio corrispondente al numero di ettari o di diritti al premio per animale calcolato a norma del paragrafo 4 può essere autorizzato dallo Stato membro a dichiarare una superficie corrispondente alle parcelle di cui dispone o a dichiarare il numero di diritti al premio che detiene.

     In questo caso l'importo da concedere nel quadro del regime semplificato è calcolato in base alla superficie e/o ai diritti al premio per animale di cui al primo comma. Tale importo non può superare in nessun caso l'importo calcolato a norma dell'articolo 3.

     6. Quando si applichi l'articolo 2 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999, il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo subisce una riduzione proporzionale in modo da corrispondere all'importo massimo di 1.250 EUR.

     A scelta dell'imprenditore la riduzione si applica in primo luogo alla "parte di aiuto per superficie" e quindi alla "parte di premio per animale" dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato, ovvero in primo luogo la parte di premio per animale e quindi la "parte di aiuto per superficie".

 

     Art. 5. Divieto di trasferimento.

     Salvo il caso di successione per causa di morte, è comunque vietato all'imprenditore trasferire, le superfici e/o il numero di diritti al premio corrispondenti al numero di ettari e/o di diritti al premio per animale stabilito in conformità dell'articolo 4, sia totalmente che parzialmente, sia temporaneamente, sia con trasferimento di proprietà dell'azienda, sia senza.

 

     Art. 6. Pagamento.

     Il pagamento è effettuato successivamente al 1° novembre di ogni anno civile e al più tardi entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

 

     Art. 7. Ritiro.

     1. In qualsiasi momento l'imprenditore può dichiarare la propria intenzione di recedere dal regime semplificato. Il recesso prende effetto tuttavia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui egli ha dichiarato l'intenzione suddetta. L'imprenditore non può in tal caso presentare una nuova domanda nel quadro del regime semplificato.

     2. Qualora si applichino le misure previste all'articolo 15, paragrafo 4, l'imprenditore non ha diritto di recedere dalla partecipazione al regime semplificato nell'anno civile successivo.

     3. In caso di decesso dell'imprenditore dopo la presentazione della domanda nel quadro del regime semplificato, l'importo cui egli avrebbe avuto diritto nel quadro di tale regime spetta ai suoi successori in possesso dei requisiti necessari per aderire al regime semplificato. Se non possiedono tali requisiti, essi hanno il diritto di percepire l'importo cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto nel quadro del regime semplificato soltanto per l'anno civile della morte dell'imprenditore.

 

          Art. 8. Doppie domande.

     1. Per una superficie o per una produzione per la quale sia presentata una domanda di aiuto semplificata non possono essere presentate domande relative ad altri aiuti diretti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti disposizioni:

     a) misure transitorie per i cereali in Portogallo, previste dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio;

     b) pagamenti ai produttori previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio e dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio;

     c) aiuto alla produzione di sementi per i seminativi e il riso, previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio;

     d) premio di destagionalizzazione e premio all'abbattimento, previsti rispettivamente dall'articolo 5 e dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;

     e) premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari, previsti rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio;

     f) aiuti per le regioni ultra periferiche previsti dall'articolo 9, dall'articolo 12, paragrafo 1, e dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, dagli articoli 9, 13, 16, 17, 22, 27, dall'articolo 28, paragrafo 1, e dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio e dagli articoli 5, 6, 9, 13, 14, 17 del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio;

     g) aiuti per le isole del Mar Egeo previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio.

 

     Art. 9. Domande compatibili.

     1. L'imprenditore che abbia presentato una domanda per gli aiuti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999, il cui termine scade prima del termine fissato dagli Stati membri per la presentazione delle domande nel quadro del regime semplificato, può partecipare a detto regime purché ritiri le domande già presentate per gli altri aiuti e rinunci ai relativi pagamenti.

     2. Il paragrafo 1 non si applica agli imprenditori sottoposti a controllo in applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001 che siano stati informati di irregolarità rilevate nella domanda di aiuto.

 

     Art. 10. Aiuto per il lino destinato alla produzione di fibre.

     Nel caso in cui gli imprenditori che partecipano al regime semplificato abbiano concluso un contratto al fine di ottenere l'aiuto per la trasformazione della paglia di lino destinata alla produzione di fibre di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000, in deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 la domanda di aiuto per superficie relativa alle parcelle destinate a lino per la produzione di fibre è sostituita, per l'intero periodo di adesione al regime semplificato, dalla dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 245/2001.

 

     Art. 11. Dichiarazione delle superfici.

     1. L'imprenditore che abbia percepito aiuti per superficie e/o per l'estensivizzazione è tenuto, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, a dichiarare le parcelle agricole, incluse le superfici investite a colture foraggiere e le parcelle che beneficiano di misure per il ritiro dalla produzione, che corrispondono al numero di ettari della superficie o delle superfici da bloccare che gli sono state notificate dall'autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

     2. Le parcelle dichiarate a norma del paragrafo 1, che corrispondono al numero di ettari della parte dell'aiuto per superficie dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato relativo a pagamenti per seminativi, devono rispettare le condizioni di ammissibilità in vigore, stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     3. Le parcelle dichiarate a norma del paragrafo 1, che corrispondono alla parte del pagamento per l'estensivizzazione dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato, devono rispettare l'articolo 2 bis paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 rimane in vigore fino al 2005, salvo qualora l'imprenditore abbia dichiarato l'intenzione di recedere dal regime semplificato oppure in caso di perdita del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.

     5. In circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono autorizzare l'imprenditore a modificare la sua dichiarazione purché rispetti il numero di ettari notificato, le condizioni di ammissibilità per la superficie in causa stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e la resa della superficie suddetta, ovvero accetti l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.

 

     Art. 12. Dichiarazione dei premi per animale.

     1. L'imprenditore che abbia percepito premi per animali è tenuto a dichiarare che egli accetta, per la durata della sua adesione al regime semplificato, l'applicazione di una riduzione, corrispondente al numero di diritti al premio per animale da bloccare che gli è stato notificato dall'autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

     a) dei propri diritti individuali al premio, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio; e

     b) del proprio massimale individuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     2. L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione e l'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3567/92 non si applicano ai diritti al premio oggetto della riduzione temporanea di cui al paragrafo 1.

     3. L'imprenditore che abbia percepito pagamenti per l'estensivizzazione si impegna a non detenere, durante ogni anno civile in media, più bovini, espressi in unità di bestiame adulto come previsto in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999, vuoi della media di quelli che sono stati presi in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità vuoi, se più alto, del numero di cui si è tenuto conto nell'ultimo anno in cui l'imprenditore aveva avuto diritto al pagamento per l'estensivizzazione.

     Ai fini del primo comma, il numero di bovini viene arrotondato al numero intero superiore.

     4. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 rimane in vigore fino al 2005, salvo qualora l'imprenditore abbia dichiarato l'intenzione di recedere dal regime semplificato oppure in caso di perdita del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

     5. In circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono autorizzare l'imprenditore a modificare la sua dichiarazione purché rispetti il numero di diritti al premio o accetti l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.

 

     Art. 13. Superfici di base e massimali.

     1. La riduzione proporzionale dell'aiuto per superficie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio non si applica alle superfici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

     Ai fini del calcolo del superamento delle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96 e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95, da tali superfici si sottrae il numero corrispondente di ettari delle superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

     2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la resa delle superfici di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento corrisponde alla resa delle regioni di produzione a cui dette superfici appartengono.

     Non si applica la riduzione proporzionale dell'aiuto per superficie per la campagna di commercializzazione successiva, prevista dall'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

     3. Non si applica la riduzione proporzionale del numero di animali ammissibili, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

     Per calcolare il superamento dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, si deduce da tali massimali il numero corrispondente di animali per ciascun premio per il quale l'imprenditore ha ottenuto premi per animale per i periodi di riferimento.

 

     Art. 14. Controlli.

     1. Le domande di aiuto semplificate non sono prese in considerazione nelle percentuali di campionamento ai fini dell'esecuzione dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto per superficie e per animale previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001.

     2. Per il primo anno di applicazione del regime semplificato viene selezionato per i controlli in loco almeno il 2% delle domande di aiuto semplificate.

     Per gli anni successivi viene selezionato per i controlli in loco almeno il 3% degli imprenditori che hanno chiesto di aderire al regime semplificato.

     3. I richiedenti che nell'anno in cui aderiscono al regime semplificato sono sottoposti ad un controllo in loco a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2419/2001, sono contabilizzati nel campione del regime semplificato.

 

     Art. 15. Riduzioni ed esclusioni.

     1. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali quali definite all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, qualora da un controllo amministrativo o da un controllo in loco emerga che non sono rispettate una o più delle condizioni connesse all'aiuto per superficie stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1259/1999, come pure quelle stabilite all'articolo 5 e all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e qualora la differenza accertata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, sia superiore al 3% ma non superiore al 30% della superficie determinata, la parte dell'aiuto per superficie dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato è ridotta, per l'anno civile in causa, di due volte la differenza riscontrata.

     Tuttavia, se la differenza è superiore al 30% della superficie determinata, per l'anno civile di cui trattasi non viene erogata alcuna parte dell'aiuto per superficie dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato.

     2. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la parte del pagamento per l'estensivizzazione dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato non viene pagata.

     Se la superficie dichiarata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento risulta superiore all'area constatata di più del 10%, la parte del pagamento per l'estensivizzazione dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato non viene corrisposta. Inoltre detto importo è ridotto del 50% per la parte del "pagamento per l'estensivizzazione".

     3. Se da un controllo in loco emerge che non sono rispettati gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92, si applica l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 2419/2001 alla parte premio per animale dell'importo da concedere nel quadro del regime semplificato nell'anno in questione.

     4. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 è intenzionale, le stesse esclusioni o livello di riduzioni calcolate per l'anno in cui si è verificata la non conformità si applica al pagamento dovuto per l'anno civile successivo, ferme restando le eventuali altre esclusioni o riduzioni applicabili nello stesso anno.

     5. Le esclusioni e riduzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando l'imprenditore abbia fornito informazioni attualmente corrette o quando possa in altro modo dimostrare la regolarità della sua posizione.

 

     Art. 16. Trasmissione di informazioni alla Commissione.

     1. Se decidono di applicare il regime semplificato, gli Stati membri comunicano in dettaglio alla Commissione le misure adottate a tal fine e un rapporto sullo stato di avanzamento dell'applicazione del regime semplificato, comprensivo di una valutazione dei suoi aspetti, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il primo rapporto è presentato entro il 31 marzo 2003.

     2. Gli Stati membri comunicano ogni anno una ricapitolazione delle domande accettate nel quadro del regime semplificato, entro il 15 settembre dell'anno civile a cui si riferiscono, precisando gli importi stabiliti per le stesse domande a norma dell'articolo 3, nonché gli importi corrispondenti erogati per ciascuno dei regimi di sostegno contemplati dai pertinenti regolamenti. Essi precisano anche i dati comunicati agli imprenditori a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

     Per quanto riguarda il formato delle comunicazioni di tali dati, si applicano, per analogia, l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione, l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione.

     3. Gli Stati membri comunicano ogni anno il numero di imprenditori che recedono dalla partecipazione al regime semplificato e il corrispondente importo dell'aiuto annuo precedentemente versato nell'ambito dello stesso regime.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

 

     - Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, articolo 3, paragrafo 7, articolo 4, paragrafo 4, articolo 5, articolo 5 bis e articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/2001.

     - Articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000.

     - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001.

     - Articoli 4, 6, 10, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione.

     - Articolo 5, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000.

     - Articolo 6, paragrafi 1, 2, 8 e 10, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione.