§ 1.4.123 - Regolamento 30 luglio 1996, n. 1577.
Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/07/1996
Numero:1577


Sommario
Art. 1.      È istituito un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella
Art. 2.      1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 1, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'aiuto alla produzione istituito dal presente regolamento è considerato un intervento inteso a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 15 settembre di ogni campagna di commercializzazione, le superfici per le quali è stata inoltrata una domanda di aiuto
Art. 6.      1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(7). Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.4.123 - Regolamento 30 luglio 1996, n. 1577. [1]

Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella.

(G.U.C.E. 16 agosto 1996, n. L 206).

 

Art. 1.

     È istituito un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

     a) lenticchie diverse da quelle destinate alla semina del codice NC ex 0713 40 00 [2];

     b) ceci diversi da quelli destinati alla semina del codice NC ex 0713 20 00 [3];

     c) vecce delle specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd. del codice NC ex 0713 90 90, altre.

 

     Art. 2.

     1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 1, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziario a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 è esclusa dal versamento dell'aiuto previsto dal presente regime.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a 181 ecu per ettaro.

 

     Art. 3. [4]

     1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

     2. Le superfici massime garantite sono fissate a 162 529 ettari per le lenticchie e i ceci e a 259 473 ettari per le vecce di cui all'articolo 1, lettera c). Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento. [5]

 

     Art. 4.

     1. L'aiuto alla produzione istituito dal presente regolamento è considerato un intervento inteso a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

     2. [6].

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 15 settembre di ogni campagna di commercializzazione, le superfici per le quali è stata inoltrata una domanda di aiuto.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 1 novembre di ogni campagna di commercializzazione, le superfici per le quali deve essere concesso l'aiuto.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(7). Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione. [7]

     2. Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal presente regolamento esse saranno adottate secondo la procedura indicata nel paragrafo 1.

     3. Entro la fine della campagna di commercializzazione 2002/2003 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regime, accompagnata, ove opportuno, da proposte adeguate. [8]

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 1996/1997.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con la limitazione ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1826/97.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1826/97.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 811/2000.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Modifica la lettera a), paragrafo 1, art. 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 811/2000.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 811/2000.