§ 14.5.389 - Regolamento 15 febbraio 2001, n. 312.
Regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:15/02/2001
Numero:312


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dal dazio doganale di cui all'articolo 1, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. [...]
Art. 3.      1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento [...]
Art. 4.      1. In deroga al regolamento (CE) n. 1476/95, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 EUR per 100 kg netti.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.389 - Regolamento 15 febbraio 2001, n. 312.

Regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000

(G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 46)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/822/CE prevede, all'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo, un regime speciale per l'importazione a dazio zero di un contingente di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità.

     (2) L'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smercio del quantitativo previsto, in linea di massima senza rischi di perturbazione del mercato, a condizione che le importazioni non siano concentrate in un breve periodo della campagna e siano scaglionate tra gennaio ed ottobre. È opportuno prevedere che nel corso di tale periodo i titoli d'importazione possano essere rilasciati secondo un calendario mensile.

     (3) Per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati. È altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere riutilizzati.

     (4) Il quantitativo di olio importato dalla Tunisia nell'ambito del regime speciale non può superare un determinato limite. È pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (5) È necessario introdurre talune modalità particolari applicabili alle importazioni. In particolare, occorre fissare la durata di validità dei titoli e l'aliquota della cauzione applicabile in deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, il contingente tariffario di 56 700 tonnellate relativo allimportazione di olio doliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, previsto allarticolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dallaltra, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli dimportazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno. [1]

     2. Per ogni anno e fatto salvo il limite attuale previsto nell'ambito del contingente tariffario n. 09.4032, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste al paragrafo 1, entro il limite di

     - 1.000 tonnellate rispettivamente per il mese di gennaio e di febbraio,

     - 4.000 tonnellate per il mese di marzo,

     - 8.000 tonnellate per il mese d'aprile,

     - 10.000 tonnellate per ciascuno dei mesi da maggio a ottobre. [2]

     Se uno dei quantitativi mensili di cui al primo comma non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, la parte rimanente può essere utilizzata il mese successivo, una volta esaurito il quantitativo per esso previsto, senza ulteriori possibilità di riporto.

     3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

 

     Art. 1 bis. [3]

     Il contingente tariffario previsto per il 2005 è maggiorato di 467 tonnellate, calcolate per il 2004, in conformità dellarticolo 9 del protocollo allaccordo euromediterraneo che istituisce unassociazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dallaltra, per tener conto delladesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allUnione europea.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dal dazio doganale di cui all'articolo 1, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

     2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana e i dati ivi contenuti sono presentati dagli Stati membri alla Commissione il giorno lavorativo seguente.

     3. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. In caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa limita il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e, se del caso, comunica agli Stati membri che è stato raggiunto il massimale previsto per l'anno considerato.

     4. I titoli vengono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 2, sempreché la Commissione non abbia adottato misure in tale periodo.

 

          Art. 3.

     1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:

     [Si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio. [4]

     3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".

 

          Art. 4.

     1. In deroga al regolamento (CE) n. 1476/95, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 EUR per 100 kg netti.

     2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

     - se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40%,

     - se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei 15 giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25%.

     3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, unitamente al quantitativo settimanale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, i quantitativi per i quali sono stati restituiti titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo.

     Le comunicazioni di cui al primo comma devono essere inviate per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. [5]

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1721/2005.

[2] Per una deroga a tale disposizione, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 661/2006.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1721/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 406/2004.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1721/2005.