§ 14.5.855 - Regolamento 28 aprile 2006, n. 661.
Regolamento (CE) n. 661/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:28/04/2006
Numero:661


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.855 - Regolamento 28 aprile 2006, n. 661.

Regolamento (CE) n. 661/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia, con riguardo al limite mensile per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006

(G.U.U.E. 29 aprile 2006, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione n. 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina,

     visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione prevede un limite mensile per i quantitativi di olio d’oliva ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell’ambito del contingente previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo.

      (2) Nella campagna di commercializzazione 2005-2006 nella Comunità si registra una bassa produzione di olio di oliva con conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Per facilitare l’approvvigionamento del mercato comunitario di olio di oliva occorre autorizzare il rilascio dei titoli senza limite mensile, a partire dal 1° maggio 2006 e in deroga al regolamento (CE) n. 312/2001.

      (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 312/2001, per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006 il rilascio dei titoli è autorizzato senza limite mensile.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2006.