§ 19.1.66 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 406.
Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:04/03/2004
Numero:406


Sommario
Art. 1.      All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 19.1.66 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 406.

Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Risulta necessario apportare taluni adeguamenti tecnici a diversi regolamenti della Commissione relativi al settore dell'olio di oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

     (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.

     (3) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000, reca diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre aggiungervi le versioni linguistiche dei nuovi Stati membri.

     (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento stesso, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni. Per consentire ai nuovi Stati membri di adempiere tale obbligo, è necessario fissare una data posteriore all'adesione.

     (5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2543/95, (CE) n. 312/2001 e (CE) n. 1019/2002,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

     [Si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida per … t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato).»

 

     Art. 2.

     All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 312/2001, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:

     [Si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio.»

 

     Art. 3.

     All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002, è aggiunto il seguente comma:

     «La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.»

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.