§ 13.3.209 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1298.
Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:16/12/2008
Numero:1298


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Finalità e obiettivi specifici del programma
Art. 4.  Azioni del programma
Art. 5.  Accesso al programma
Art. 6.  Compiti della Commissione e degli Stati membri
Art. 7.  Misure di esecuzione
Art. 8.  Procedura di comitato
Art. 9.  Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri
Art. 10.  Aspetti orizzontali
Art. 11.  Coerenza e complementarità con le altre politiche
Art. 12.  Finanziamenti
Art. 13.  Monitoraggio e valutazione
Art. 14.  Disposizione transitoria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 13.3.209 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1298. [1]

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

(G.U.U.E. 19 dicembre 2008, n. L 340)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio [4] ha istituito uno strumento di assistenza preadesione, il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] ha istituito uno strumento europeo di vicinato e partenariato, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] ha istituito uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio [7] ha istituito uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [8] ("accordo di partenariato ACP-CE"), e l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE [9] ("accordo interno ACP-CE") disciplinano il Fondo europeo di sviluppo.

 

(3) Il nuovo programma Erasmus Mundus rientra in una logica d'eccellenza conforme al programma per il periodo 2004-2008. Consente di attrarre i migliori studenti dei paesi terzi grazie alla qualità degli studi proposti, alla qualità dell'accoglienza e a un sistema di borse di studio competitive a livello mondiale.

 

(4) Nel corso dei negoziati relativi agli strumenti di assistenza esterna e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [10], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto alcuni accordi riguardanti il controllo democratico e la coerenza dell'azione esterna, che sono presentati nella dichiarazione 4 allegata all'accordo interistituzionale.

 

(5) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo volto alla costruzione di uno "spazio europeo dell'istruzione superiore" entro il 2010, un processo attivamente sostenuto a livello comunitario. Nella riunione di Londra del 17 e 18 maggio 2007 i quarantacinque ministri dell'Istruzione superiore dei paesi partecipanti al processo di Bologna hanno adottato la strategia "Lo spazio europeo dell'istruzione superiore nel contesto mondiale", ("The European Higher Education Area in a Global Setting") e, in questo contesto, hanno individuato tra le priorità per il 2009 il miglioramento dell'informazione sullo spazio europeo dell'istruzione superiore e il miglioramento degli accordi di riconoscimento delle qualifiche di istruzione superiore con altre parti del mondo.

 

(6) Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissa un obiettivo strategico, diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, e ha chiesto al Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali. In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione. Successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

 

(7) Le comunicazioni della Commissione del 20 aprile 2005 e del 10 maggio 2006 intitolate "Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona" e "Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione", la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 2007 concernente la modernizzazione delle università quale base della competitività europea in un'economia mondiale fondata sulla conoscenza, nonché il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008, che istituisce l'istituto europeo di innovazione e tecnologia [11], sottolineano la necessità, per gli istituti europei dell'istruzione superiore, di superare la propria frammentazione e di unire gli sforzi per inseguire una maggiore qualità dell'insegnamento e della ricerca nonché per adeguarsi alle mutate necessità del mercato del lavoro. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha sostenuto la necessità di modernizzare l'istruzione superiore europea.

 

(8) Il rapporto di valutazione intermedia dell'attuale programma Erasmus Mundus e la consultazione aperta sul programma futuro hanno sottolineato la pertinenza degli obiettivi e delle azioni del programma attuale, esprimendo un desiderio di continuità, con determinati adeguamenti, quali l'estensione del programma al livello postuniversitario (dottorato), una maggiore integrazione nel programma degli istituti d'istruzione superiore con sede in paesi terzi e delle esigenze di tali paesi e l'aumento dei fondi destinati ai partecipanti europei al programma.

 

(9) Rafforzare la qualità dell'istruzione superiore europea, promuovere la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi terzi, scongiurando al contempo la fuga dei cervelli, e favorire gruppi di popolazione vulnerabili sono gli obiettivi di un programma di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. I mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi in un programma di livello superiore sono dei programmi di studio integrati a livello post-laurea nonché, per quanto concerne l'azione relativa al partenariato Erasmus Mundus (azione 2), partenariati con paesi terzi per tutti i cicli di studi, borse di studio per gli studenti più dotati e progetti volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione superiore europea. Più precisamente, gli obiettivi di eccellenza dovrebbero essere perseguiti dall'azione relativa a programmi comuni Erasmus Mundus (azione 1) e dall'azione 2, mentre gli obiettivi di sviluppo dovrebbero essere coperti esclusivamente dall'azione 2. All'atto della valutazione del programma, la Commissione dovrebbe rivolgere particolare attenzione all’impatto che il programma potrebbe avere sul piano della fuga dei cervelli.

 

(10) Per garantire ai beneficiari dei programmi un'accoglienza e un soggiorno di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rendere le loro procedure in materia di visti più facili possibili. La Commissione dovrebbe provvedere a che tutti i siti internet pertinenti e i dati per i contatti negli Stati membri siano elencati nel sito internet Erasmus Mundus.

 

(11) Occorre intensificare gli sforzi volti a combattere l'emarginazione in tutte le sue forme, compresi il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di discriminazione, nonché gli sforzi della Comunità volti a promuovere il dialogo e la comprensione fra le culture in tutto il mondo. In considerazione della dimensione sociale dell'istruzione superiore, nonché degli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti umani, compresa la tematica della parità tra uomini e donne, che viene incoraggiata la mobilità in questo settore permette alle persone di sperimentare nuovi ambienti culturali e sociali e facilita la loro comprensione di altre culture. Il perseguimento di tali obiettivi avviene nel rispetto dei diritti e nell'osservanza dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [12], in particolare l'articolo 21, paragrafo 1.

 

(12) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e della varietà linguistica dovrebbe rappresentare una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue è particolarmente pertinente in relazione ai paesi terzi, anche per gli studenti europei che si recano in tali paesi.

 

(13) Durante il periodo 2004-2008 alle borse di studio Erasmus Mundus si sono aggiunte borse di studio nazionali finanziate tramite gli strumenti di cooperazione esterna della Commissione, al fine di aumentare il numero di studenti beneficiari provenienti da determinati paesi terzi, come la Cina, l'India, i paesi dei Balcani occidentali o i paesi ACP, che possano studiare in Europa. Si potrebbe pensare a opportunità analoghe per il periodo 2009-2013 sulla base delle priorità politiche nonché delle norme e procedure degli strumenti di cooperazione esterna pertinenti, nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma istituito dalla presente decisione, tenendo conto nel contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

 

(14) In tutte le sue attività la Commissione deve mirare ad eliminare le disparità e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne, come prevede l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato.

 

(15) Nel quadro dell'attuazione di tutte le parti del programma è necessario ampliare l'accesso degli appartenenti ai gruppi più svantaggiati e affrontare attivamente le necessità di apprendimento speciali delle persone con disabilità, anche prevedendo il ricorso a sovvenzioni più elevate per rispecchiare i costi supplementari sostenuti dai partecipanti con disabilità.

 

(16) Conformemente all'articolo 149 del trattato, la presente decisione lascia impregiudicati i quadri e le procedure giuridiche nazionali concernenti in particolare la creazione e il riconoscimento degli istituti di istruzione superiore.

 

(17) Per una migliore promozione del programma sia nell'Unione europea sia al di là delle sue frontiere e una realizzazione più approfondita dei suoi obiettivi attraverso la divulgazione dei suoi risultati, è necessaria una politica integrata di informazione dei cittadini al fine di fornire loro informazioni tempestive e complete sulle singole azioni e opportunità offerte dal programma nonché il chiarimento delle procedure da seguire. La politica di informazione, realizzata in particolare attraverso gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma, riveste particolare importanza specialmente nei paesi con bassi livelli di partecipazione al programma.

 

(18) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [13], e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [14], regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, del rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma e della necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

 

(19) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [15].

 

(20) Nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma, le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 1 e dell'azione relativa alla promozione dell'istruzione superiore europea (azione 3) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16]. Le misure necessarie per l'esecuzione dell'azione 2 dovrebbero essere adottate secondo i regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006 nonché l'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE.

 

(21) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, per la necessità di partenariati multilaterali, mobilità multilaterale e scambi d'informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, e possono dunque, a causa della natura delle azioni e delle misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

DECIDONO:

 

Art. 1. Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma "Erasmus Mundus" ("il programma") per promuovere, da un lato, la qualità nell'istruzione superiore europeo e la comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi e, dall'altro, per favorire lo sviluppo dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. Il programma dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica, tenendo conto al contempo di una rappresentanza geografica dei beneficiari quanto più equilibrata possibile.

 

2. Il programma è attuato per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 7.

 

3. Il programma è a sostegno e integrazione delle azioni intraprese dagli Stati membri e all'interno degli stessi e rispetta pienamente la loro responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione, nonché la loro diversità culturale e linguistica.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

 

1) "istruzione superiore", tutti i cicli di corsi di studio o insiemi di cicli di studio, formazione o formazione alla ricerca di livello post secondario riconosciuti dall'autorità nazionale competente come rientranti nel sistema di istruzione superiore;

 

2) "istituto d'istruzione superiore", un istituto che impartisce un'istruzione superiore ed è riconosciuto dall'autorità nazionale competente come rientrante nel sistema di istruzione superiore;

 

3) "studente di corso di laurea di primo livello", uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di primo livello che, al termine di tale programma, otterrà un primo titolo di istruzione superiore;

 

4) "studente di corso master" (studente secondo livello), uno studente iscritto a un programma d'istruzione superiore di secondo livello che ha già ottenuto un primo titolo d'istruzione superiore o possiede un livello di formazione equivalente riconosciuto conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

 

5) "dottorando" (studente terzo livello), un ricercatore all'inizio della carriera, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato;

 

6) "ricercatore confermato", un ricercatore già titolare di un diploma di dottore, o che vanta almeno tre anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno), incluso il periodo di formazione alla ricerca presso un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, a decorrere dal momento in cui ha ottenuto il diploma che dà formalmente accesso agli studi di dottorato proposti da un istituto di istruzione superiore;

 

7) "accademico", una persona con un’esperienza accademica e/o professionale di prim’ordine, che tiene lezioni o svolge ricerche in un istituto di istruzione superiore o in un centro di ricerca istituito conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;

 

8) "personale dell'istruzione superiore", un insieme di persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione correlato all'istruzione superiore;

 

9) "paese europeo", un paese che è uno Stato membro o che partecipa al programma conformemente all'articolo 9. "Europeo", riferito a un singolo, significa una persona che sia cittadina o residente di un paese europeo. "Europeo", riferito a un istituto, significa che l'istituto ha sede in un paese europeo;

 

10) "paese terzo", un paese che non è un paese europeo. "Proveniente da un paese terzo", riferito a un singolo, che non è cittadino né residente di nessun paese europeo. "Di un paese terzo", riferito ad un istituto che non ha sede in nessun paese europeo. I paesi partecipanti al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente fissato dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [17] non sono considerati paesi terzi ai fini dell'esecuzione dell'azione 2;

 

11) "master" (secondo livello), programmi d'istruzione superiore di secondo livello che seguono un primo ciclo o un livello di formazione equivalente e conducono a un titolo di livello master proposto da un istituto d'istruzione superiore;

 

12) "dottorato" (terzo livello), programma di studio d'istruzione superiore correlato alla ricerca che segue un titolo d'istruzione superiore e porta a un diploma di dottorato proposto da un istituto d'istruzione superiore o, negli Stati membri ove questo è conforme alle leggi e alle prassi nazionali, da un centro di ricerca;

 

13) "mobilità", lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, ogniqualvolta possibile con il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza;

 

14) "diploma doppio o multiplo", due o più diplomi nazionali rilasciati ufficialmente da due o più istituti di istruzione superiore e riconosciuti ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che li hanno rilasciati;

 

15) "diploma comune", un unico diploma rilasciato da almeno due degli istituti di istruzione superiore che propongono un programma integrato e riconosciuto ufficialmente nei paesi dove si trovano gli istituti che lo hanno rilasciato;

 

16) "impresa", qualsiasi azienda che esercita un'attività economica del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale.

 

     Art. 3. Finalità e obiettivi specifici del programma

1. Le finalità del programma Erasmus Mundus sono di promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi della politica estera dell'Unione per contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore.

 

2. Il programma ha per obiettivi specifici:

 

a) favorire una cooperazione strutturata tra gli istituti di istruzione superiore e favorire un'offerta di qualità elevata in materia d'istruzione superiore, che presenti un valore aggiunto propriamente europeo ed eserciti un'attrattiva sia nell'Unione sia al di là delle sue frontiere, con l'obiettivo di dare vita a centri di eccellenza;

 

b) contribuire all'arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di uomini e donne affinché dispongano di competenze adeguate, in particolare per quanto concerne il mercato del lavoro, e siano dotati di spirito aperto e di esperienza internazionale, tramite la promozione della mobilità per i più dotati studenti e accademici dei paesi terzi - al fine di ottenere qualifiche e/o esperienza nell'Unione – nonché verso i paesi terzi per i più dotati studenti e accademici europei;

 

c) contribuire allo sviluppo delle risorse umane e della capacità di cooperazione internazionale degli istituti di istruzione superiore nei paesi terzi tramite flussi di mobilità rafforzati tra l'Unione i paesi terzi;

 

d) migliorare l'accessibilità e rafforzare il profilo e la visibilità dell'istruzione superiore europea nel mondo nonché la sua attrattiva per i cittadini di paesi terzi e per i cittadini europei.

 

3. La Commissione garantisce che nessun gruppo di cittadini di paesi terzi o europei sia escluso o svantaggiato.

 

     Art. 4. Azioni del programma

1. Le finalità e gli obiettivi specifici del programma, come stabilito all'articolo 3, sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

 

a) Azione 1: programmi comuni Erasmus Mundus (master e dottorati) di eccellente qualità accademica, incluso un regime di borse di studio;

 

b) Azione 2: partenariato Erasmus Mundus tra istituti di istruzione superiore europei e di paesi terzi, quale base per la cooperazione strutturata, gli scambi e la mobilità a tutti i livelli di istruzione superiore, incluso un regime di borse di studio;

 

c) Azione 3: promozione dell'istruzione superiore europea attraverso misure che rafforzano l'attrattiva dei paesi europei in quanto meta educativa e centro di eccellenza mondiale.

 

Tali azioni sono illustrate in modo particolareggiato nell'allegato.

 

2. Per quanto concerne l'azione 2, le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente nella misura in cui siano conformi alle disposizioni dell'atto legislativo in virtù del quale il finanziamento è previsto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.

 

3. Si possono applicare i seguenti tipi di approccio, se del caso combinandoli:

 

a) sostegno allo sviluppo di programmi educativi congiunti di elevata qualità e di reti di cooperazione intesi a facilitare gli scambi di esperienze e buone prassi;

 

b) sostegno rafforzato alla mobilità delle persone selezionate in base a criteri di eccellenza accademica, in particolare dai paesi terzi verso paesi europei, nel campo dell'istruzione superiore, rispettando il principio dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne e l'auspicio di una ripartizione geografica il più equilibrata possibile, e agevolando nel contempo l'accesso al programma in conformità con i principi delle pari opportunità e della non discriminazione;

 

c) promozione delle conoscenze linguistiche, quanto più possibile, offrendo agli studenti la possibilità di imparare almeno due delle lingue parlate nei paesi in cui sono situati gli istituti d'istruzione superiore, e promozione della comprensione delle diverse culture;

 

d) sostegno a progetti pilota basati su partenariati a dimensione esterna intese allo sviluppo dell'innovazione e della qualità nell'istruzione superiore, in particolare alla possibilità di incoraggiare partenariati fra attori universitari ed economici;

 

e) sostegno all'analisi e al controllo delle tendenze nel settore dell'istruzione superiore internazionale e della sua evoluzione.

 

4. Il programma prevede misure di sostegno tecnico, compresi studi, riunioni di esperti nonché informazioni e pubblicazioni direttamente mirate al raggiungimento degli obiettivi del programma.

 

5. La Commissione garantisce la diffusione più ampia possibile delle informazioni relative alle attività e agli sviluppi del programma, in particolare attraverso il sito internet Erasmus Mundus.

 

6 Un sostegno alle azioni di cui al presente articolo può essere concesso dalla Commissione previo esame delle risposte date agli inviti a presentare proposte e/o alle gare d'appalto. Per quanto riguarda le misure prese a titolo del paragrafo 4, la Commissione può, se del caso, eseguirle direttamente a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Essa tiene sistematicamente informato il Parlamento europeo nonché il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

 

     Art. 5. Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato e tenendo presenti le definizioni di cui all'articolo 2, il programma riguarda:

 

a) gli istituti d'istruzione superiore;

 

b) gli studenti di tutti i livelli del ciclo di istruzione superiore, compresi i dottorandi;

 

c) i ricercatori post-dottorali;

 

d) gli accademici;

 

e) il personale dell'istruzione superiore;

 

f) altre strutture pubbliche o private che operano nel settore dell'istruzione superiore, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali;

 

g) le imprese;

 

h) i centri di ricerca.

 

     Art. 6. Compiti della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione:

 

a) assicura la realizzazione efficace e trasparente delle azioni comunitarie previste dal programma in conformità con l'allegato e, per quanto riguarda l'azione 2, in conformità con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché nel rispetto degli obiettivi di eccellenza accademica del programma nella selezione dei beneficiari del programma;

 

b) tiene conto della cooperazione bilaterale con i paesi terzi condotta dagli Stati membri;

 

c) cerca di istituire sinergie e, se del caso, sviluppa azioni comuni con altri programmi e azioni comunitari nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca;

 

d) fa in modo, stabilendo l'importo forfettario delle borse di studio, che sia preso in considerazione l'importo delle spese di iscrizione e delle spese stimate per gli studi;

 

e) consulta le associazioni e le organizzazioni europee competenti nel campo dell'istruzione superiore che operano a livello europeo sulle questioni sollevate durante l'attuazione del programma e informa il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dei risultati di tale consultazione;

 

f) tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito ad ogni elemento utile per il pubblico relativamente al programma.

 

2. Gli Stati membri:

 

a) pongono in atto le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali, e si sforzano di adottare le misure che risultino opportune per rimuovere qualsiasi barriera giuridica e amministrativa specificamente legata ai programmi di scambio tra i paesi europei e i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo di fornire agli studenti e agli istituti informazioni precise e chiare per agevolare la loro partecipazione al programma;

 

b) designano strutture appropriate incaricate di cooperare strettamente con la Commissione;

 

c) favoriscono le potenziali sinergie con altri programmi comunitari e eventuali iniziative nazionali analoghe prese a livello di Stati membri.

 

3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

 

a) un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati per le azioni sostenute dal programma;

 

b) la diffusione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma;

 

c) un rafforzamento della strategia di comunicazione presso interlocutori potenzialmente interessati nei paesi europei e incentivi per i partenariati tra le università, le parti sociali e le organizzazioni non governative, al fine di sviluppare il programma.

 

     Art. 7. Misure di esecuzione

1. Tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'azione 2 sono disciplinate dalle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006, al regolamento (CE) n. 1638/2006, al regolamento (CE) n. 1905/2006 e al regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché all'accordo di partenariato ACP-CE e all'accordo interno ACP-CE. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 in merito alle misure adottate.

 

2. Le seguenti misure, necessarie per l'attuazione del programma e delle rimanenti azioni della presente decisione, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, conformemente ai principi, agli orientamenti generali e ai criteri di selezione stabiliti nell'allegato:

 

a) il piano di lavoro annuale, comprensivo delle priorità;

 

b) il bilancio annuale, la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma e gli importi indicativi delle borse;

 

c) l'applicazione degli orientamenti generali per l'attuazione del programma, compresi i criteri di selezione, quali descritti nell'allegato;

 

d) le procedure di selezione, compresa la composizione e le norme procedurali interne della commissione giudicatrice;

 

e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione di e trasferimento dei risultati.

 

3. Le decisioni di selezione sono adottate dalla Commissione. Quest'ultima informa il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 entro due giorni lavorativi.

 

     Art. 8. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

     Art. 9. Partecipazione al programma di altri paesi in condizioni di parità con gli Stati membri

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

 

a) di paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

 

b) di paesi candidati dotati di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;

 

c) di paesi dei Balcani occidentali, conformemente ai principi generali nonché ai termini e alle condizioni generali previsti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;

 

d) della Confederazione svizzera, a condizione che con tale paese sia stato concluso un accordo bilaterale che ne prevede la partecipazione.

 

     Art. 10. Aspetti orizzontali

Il programma è attuato tenendo conto del fatto che esso deve contribuire ad approfondire le politiche orizzontali della Commissione, segnatamente:

 

a) potenziando l'economia e la società europee basate sulla conoscenza e contribuendo a creare più occupazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona, e a rafforzare la competitività complessiva dell'Unione, una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale;

 

b) promuovendo la cultura, il sapere e il know-how per uno sviluppo pacifico e sostenibile in un'Europa della diversità;

 

c) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo e la xenofobia, nonché promuovendo l'insegnamento interculturale;

 

d) tenendo conto degli studenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione superiore, nonché promuovendo le pari opportunità per tutti;

 

e) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali;

 

f) promuovendo lo sviluppo dei paesi terzi.

 

     Art. 11. Coerenza e complementarità con le altre politiche

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con le altre politiche, gli altri strumenti e le altre azioni pertinenti della Comunità, in particolare con il programma sull'apprendimento permanente, con il settimo programma quadro di ricerca, con la politica di sviluppo, con i programmi di cooperazione esterna, con gli accordi di associazione ACP e con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

 

2. La Commissione tiene regolarmente informato il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulle iniziative comunitarie intraprese in settori pertinenti, provvede ad un collegamento efficiente, e se del caso ad azioni congiunte, fra il programma e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione superiore avviati nel quadro della cooperazione comunitaria coi paesi terzi, compresi gli accordi bilaterali, e le organizzazioni internazionali competenti.

 

     Art. 12. Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni 1 e 3 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata, per il periodo 2009-2013, a 493690000 EUR.

 

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione 2 e delle correlate misure di sostegno tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 4 è fissata, per il periodo specificato all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità con le norme, le procedure e gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1085/2006, dal regolamento (CE) n. 1638/2006, dal regolamento (CE) n. 1905/2006 e dal regolamento (CE) n. 1934/2006, nonché dall'accordo di partenariato ACP-CE e dall'accordo interno ACP-CE.

 

3. Gli stanziamenti annui sono autorizzati secondo la procedura annuale di bilancio dall'autorità di bilancio, nei limiti della dotazione finanziaria.

 

     Art. 13. Monitoraggio e valutazione

1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include l'analisi della distribuzione geografica dei beneficiari del programma per azione e per paese, le relazioni e la comunicazione di cui al paragrafo 3, nonché attività specifiche.

 

2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi fissati all'articolo 3, dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

 

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

 

a) entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'inizio effettivo dei nuovi corsi istituiti a titolo del programma una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;

 

b) entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;

 

c) entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.

 

     Art. 14. Disposizione transitoria

1. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base della decisione n. 2317/2003/CE sono amministrate conformemente alle disposizioni di tale decisione, eccettuato il fatto che il comitato creato da tale decisone è sostituito dal comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione.

 

2. Le azioni iniziate entro il 31 dicembre 2008 sulla base delle procedure previste dagli strumenti giuridici di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono amministrate conformemente alle disposizioni di tali strumenti.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU C 204 del 9.8.2008, pag. 85.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

 

[3] GU L 345 del 31.12.2003, p. 1.

 

[4] GU L 210 del 31.7.2006, p. 82.

 

[5] GU L 310 del 9.11.2006, p. 1.

 

[6] GU L 378 del 27.12.2006, p. 41.

 

[7] GU L 405 del 30.12.2006, p. 41.

 

[8] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

 

[9] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

 

[10] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[11] GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

 

[12] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

 

[13] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[14] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[15] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[17] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

 

 

ALLEGATO

 

AZIONI COMUNITARIE (ORIENTAMENTI GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE), PROCEDURE DI SELEZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Tutte le azioni del programma sono attuate conformemente agli orientamenti generali e ai criteri di selezione di cui al presente allegato.

 

AZIONE 1: PROGRAMMI COMUNI ERASMUS MUNDUS

 

A. PROGRAMMI DI MASTER ERASMUS MUNDUS

 

1. La Comunità selezionerà programmi di master di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "programmi di master Erasmus Mundus".

 

2. Ai fini del presente programma, i programmi di master Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:

 

a) essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei diversi;

 

b) essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;

 

c) essi realizzano un programma di studi che prevede un periodo di studio in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti a norma della lettera a);

 

d) essi se del caso, favoriscono periodi di pratica come parte del programma di studi;

 

e) essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studi effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento e di cumulo di crediti accademici o compatibili con tale sistema;

 

f) essi conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;

 

g) essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (dei paesi europei o di paesi terzi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

 

h) essi riservano un minimo di posti per gli studenti europei e dei paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

 

i) essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso in conformità con i principi delle pari opportunità e dalla non-discriminazione;

 

j) essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso in ogni consorzio tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);

 

k) essi rispettano le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti e accademici);

 

l) essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli studenti europei e di paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio ecc.). La Commissione tiene regolarmente informate le sue delegazioni nei paesi terzi interessati in merito a tutte le disposizioni aggiornate relative al programma;

 

m) essi fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di master Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

 

3. I programmi di master Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

 

4. I programmi di master Erasmus Mundus selezionati nel programma Erasmus Mundus 2004-2008 continueranno nel quadro dell'azione 1 fino al termine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

 

B. PROGRAMMI DI DOTTORATO ERASMUS MUNDUS

 

1. La Comunità selezionerà programmi di dottorato di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "programmi di dottorato Erasmus Mundus".

 

2. Ai fini del presente programma, i programmi di dottorato Erasmus Mundus soddisferanno gli orientamenti generali e i criteri di selezione che seguono:

 

a) essi associano istituti d'istruzione superiore di almeno tre paesi europei e, se del caso, altri partner adeguati in modo da garantire l'innovazione e la capacità di inserimento professionale;

 

b) essi possono associare istituti d'istruzione superiore o altri partner adeguati, come i centri di ricerca, di paesi terzi;

 

c) essi realizzano un programma di dottorato che prevede un periodo di studio e di ricerca in almeno due istituti d'istruzione superiore partecipanti di cui alla lettera a);

 

d) essi favoriscono periodi di pratica come parte del programma di dottorato nonché partenariati tra attori universitari ed economici;

 

e) essi sono dotati di meccanismi interni per il riconoscimento dei periodi di studio e di ricerca negli istituti partner;

 

f) essi conducono al rilascio di titoli di studio, da parte degli istituti partecipanti, comuni e/o doppi o multipli riconosciuti o accreditati dai paesi europei; Sono promossi i programmi che conducono al rilascio di diplomi comuni;

 

g) essi istituiscono procedure di autovalutazione rigorose e accettano un esame inter pares da esperti esterni (originari di paesi europei o terzi, ma che lavorano nei primi) al fine di garantire la qualità elevata costante del programma di master;

 

h) essi riservano un minimo di posti per dottorandi di paesi europei e di paesi terzi cui sia stato concesso un sostegno finanziario nel quadro del programma e danno loro accoglienza;

 

i) essi stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini e le donne e facilitano loro l'accesso nel rispetto del principio delle pari opportunità e della non-discriminazione;

 

j) essi sono liberi di decidere se fissare o meno diritti di iscrizione nel rispetto delle loro leggi nazionali e dell'accordo concluso tra i partner interessati di cui alle lettere a) e b);

 

k) essi accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei dottorandi;

 

l) essi istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza dei dottorandi provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti ecc.);

 

m) essi possono prevedere l'utilizzazione di contratti di occupazione quale soluzione alternativa alle borse di studio per i dottorandi, sempre che ciò sia consentito dalle leggi nazionali;

 

n) fatta salva la lingua d'insegnamento, essi prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate negli Stati membri in cui sono ubicati gli istituti di istruzione superiore partecipanti al programma di dottorato Erasmus Mundus, e, se del caso, propongono la preparazione e l'assistenza linguistica agli studenti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti.

 

3. I programmi di dottorato Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di cinque anni, soggetto a una procedura di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti. Tale periodo può comprendere un anno di attività preparatorie prima dell'assunzione dei dottorandi.

 

C. BORSE DI STUDIO

 

1. La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno agli studenti di master e ai dottorandi sia europei che di paesi terzi come pure borse di studio di breve durata per accademici europei o originari di paesi terzi. Per rendere il programma più interessante per i cittadini dei paesi terzi, l'importo delle borse di studio a tempo pieno sarà più elevato per gli studenti di master e per i dottorandi di paesi terzi (borse di studio di categoria A) rispetto agli studenti di master e ai dottorandi europei (borse di studio di categoria B).

 

a) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria A agli studenti di master e ai dottorandi di paesi terzi che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti europei d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di studio di categoria A non sono assegnate a studenti di paesi terzi che abbiano svolto la propria attività principale (studi, lavoro, ecc.) per più di dodici mesi nel corso degli ultimi cinque anni in un paese europeo.

 

b) La Comunità può concedere borse di studio a tempo pieno di categoria B agli studenti di master e ai dottorandi europei che, tramite una procedura di concorso, sono stati autorizzati a partecipare a programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus. Tali borse di studio devono consentire loro di studiare presso gli istituti d'istruzione superiore partecipanti a un programma di master o di dottorato Erasmus Mundus. Le borse di categoria B possono essere assegnate agli studenti di paesi terzi che non hanno diritto alle borse di categoria A.

 

c) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici dei paesi terzi che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore europei che partecipano a tali programmi di master.

 

d) La Comunità può concedere borse di studio di breve durata agli accademici europei che, nel quadro dei programmi di master Erasmus Mundus, svolgono incarichi di insegnamento e di ricerca e lavori scientifici presso gli istituti d'istruzione superiore dei paesi terzi che partecipano a tali programmi di master.

 

e) La Comunità garantisce l'esistenza e l'applicazione di criteri trasparenti per l'assegnazione delle borse di studio che tengano conto, tra l'altro, del rispetto dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione.

 

2. Le borse di studio saranno aperte agli studenti di master e ai dottorandi, nonché agli accademici europei e di paesi terzi di cui all'articolo 2.

 

3. Gli studenti che hanno ottenuto delle borse di studio saranno informati sulla loro destinazione iniziale degli studi non appena sarà stata adottata la decisione sull’assegnazione della borsa di studio.

 

4. Le persone che hanno ricevuto una borsa di studio per i programmi di master Erasmus Mundus possono anche ricevere una borsa per i programmi di dottorato Erasmus Mundus.

 

5. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus per lo stesso programma di master Erasmus Mundus o lo stesso programma di dottorato Erasmus Mundus a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico "Persone" (azioni Marie Curie) del 7o programma quadro per attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione [1] non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

 

AZIONE 2: PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS

 

1. La Comunità selezionerà partenariati di elevata qualità accademica che, ai fini del programma, saranno denominati "partenariati Erasmus Mundus". Essi si prefiggono e rispettano le finalità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, nella misura in cui questi siano in linea con la base giuridica da cui deriva il finanziamento.

 

2. Ai fini del presente programma, e in conformità con la base giuridica da cui deriva il finanziamento, i partenariati Erasmus Mundus:

 

a) associano almeno cinque istituti di istruzione superiore di almeno tre paesi europei e vari istituti di istruzione superiore di taluni paesi terzi non partecipanti al programma di apprendimento permanente, che verranno definiti negli inviti annuali a presentare proposte;

 

b) realizzano un partenariato come base per il trasferimento di know-how;

 

c) organizzano scambi di studenti selezionati secondo criteri di eccellenza accademica a tutti i livelli dell'istruzione superiore (dal primo ciclo al post-dottorato), di accademici e di membri dell'istruzione superiore per periodi di mobilità di durata variabile, compresa la possibilità di periodi di stage;

 

d) sono dotati di meccanismi interni per il reciproco riconoscimento dei periodi di studio e ricerca effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o compatibili con tale sistema, ovvero basati su sistemi compatibili nei paesi terzi;

 

e) utilizzano gli strumenti di mobilità elaborati nell'ambito del programma Erasmus, ad esempio il riconoscimento dei periodi di studio anteriori, il contratto di studi e il fascicolo accademico;

 

f) stabiliscono condizioni comuni di ammissione trasparenti, con la dovuta considerazione, fra l'altro, per le questioni di genere e di parità di trattamento tra gli uomini le donne e le competenze linguistiche e che facilitano loro l'accesso in conformità dei principi delle pari opportunità e della non-discriminazione;

 

g) accettano di rispettare le norme applicabili alla procedura di selezione dei beneficiari (studenti, accademici e membri dell'istruzione superiore);

 

h) istituiscono sistemi appropriati per facilitare l'accesso e l'accoglienza di studenti, accademici ed altro personale educativo provenienti da paesi terzi (servizi d'informazione, alloggio, assistenza in materia di visti, ecc.);

 

i) fatta salva la lingua d'insegnamento, prevedono l'uso delle lingue parlate nei paesi in cui sono ubicati gli istituti d'istruzione superiore partecipanti ai partenariati Erasmus Mundus, e, se del caso, la preparazione e l'assistenza linguistica ai borsisti, in particolare tramite corsi organizzati da tali istituti;

 

j) intraprendono altre attività di partenariato, ad esempio diplomi doppi, elaborazione di programmi di studi comuni, trasferimento delle prassi ottimali, ecc.;

 

k) nel caso di misure finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1905/2006 o dell'accordo di partenariato ACP-CE, incoraggiano i cittadini dei paesi a terzi a rientrare nel loro paese d'origine al termine del periodo di studio o di ricerca affinché possano contribuire allo sviluppo economico e al benessere di tali paesi.

 

3. La Commissione, previa consultazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati per il tramite delle sue delegazioni, definisce le priorità nazionali e regionali a seconda delle esigenze del/i paese/i terzo/i interessato/i dai partenariati.

 

4. I partenariati Erasmus Mundus saranno selezionati per un periodo di tre anni, con l'applicazione di una procedura di rinnovo annuale in base a una relazione sui progressi ottenuti.

 

5. I partenariati saranno aperti agli studenti e agli accademici europei e originari di paesi terzi quali definiti all'articolo 2.

 

6. Al momento di assegnare le borse di studio a titolo dell'azione 2, la Commissione favorisce la categorie socioeconomiche svantaggiate e le popolazioni vulnerabili, senza pregiudicare le condizioni di trasparenza di cui al paragrafo 2, lettera f).

 

7. La Commissione adotta misure per garantire che nessuno studente o accademico riceva un sostegno finanziario per lo stesso scopo a titolo di più di un programma comunitario. In particolare, le persone che hanno ricevuto una borsa di studio Erasmus Mundus non possono ricevere una sovvenzione Erasmus per lo stesso periodo di mobilità a titolo del programma di apprendimento permanente. Analogamente, le persone che beneficiano di una sovvenzione a titolo del programma specifico "Persone" precitato non possono beneficiare di una sovvenzione Erasmus Mundus per lo stesso periodo di studio o di ricerca.

 

8. I partenariati selezionati nell'ambito della finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus (denominazione dell'azione precedente all'azione 2) continueranno nel quadro della suddetta azione fino alla fine del periodo per il quale sono stati selezionati con l'applicazione di una procedura alleggerita di rinnovo annuale basata su una relazione sui progressi ottenuti.

 

AZIONE 3: PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPEA

 

1. Con l'azione 3 la Comunità può sostenere le attività miranti a conferire maggior attrattiva, profilo e visibilità all'istruzione superiore europea, nonché a migliorarne l'accessibilità. Le attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma e si riferiscono alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore, quali promozione, accessibilità, garanzia della qualità, riconoscimento dei crediti, riconoscimento delle qualifiche europee all'estero e reciproco riconoscimento delle qualifiche con i paesi terzi, elaborazione dei corsi di studi, mobilità, qualità dei servizi, ecc. Le attività possono includere la promozione del programma e dei suoi risultati.

 

2. Gli istituti ammissibili possono comprendere, conformemente all’articolo 5, lettera f), gli organismi pubblici o privati attivi nel settore dell'istruzione superiore. Le attività sono intraprese nel quadro di progetti che associano le organizzazioni di almeno tre paesi europei e possono fare intervenire organizzazioni di paesi terzi.

 

3. Le attività possono assumere varie forme (conferenze, seminari, workshop, studi, analisi, progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale da pubblicare, elaborazione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ecc.) e possono avere luogo in qualsiasi parte del mondo. La Commissione assicura la miglior diffusione possibile delle informazioni sulle attività e gli sviluppi del programma, soprattutto attraverso il portale d'informazione Erasmus Mundus multilingue, che dovrebbe beneficiare di una migliore visibilità e di una migliore accessibilità.

 

4. Le attività tentano di stabilire collegamenti tra l'istruzione superiore e la ricerca e tra l'istruzione superiore e il settore privato nei paesi europei e nei paesi terzi e valorizzano, ove possibile, le potenziali sinergie.

 

5. Una politica d’informazione integrata dei cittadini sarà attuata dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore che partecipano al programma; essa avrà lo scopo di fornire informazioni tempestive e complete nonché di illustrare le procedure necessarie, dando speciale priorità alle regioni sotto-rappresentate.

 

6. La Comunità può, se del caso, fornire il suo sostegno alle strutture concepite conformemente all'articolo 6, par. 2, lettera b), nelle loro azioni destinate a promuovere il programma e a diffondere i relativi risultati a livello nazionale e mondiale.

 

7. La Comunità sostiene un'associazione di tutti gli studenti (dei paesi terzi ed europei) che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus.

 

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

 

La dotazione finanziaria generale del programma può inoltre coprire le spese connesse a esperti, agenzie esecutive, organismi competenti negli Stati membri e, se del caso, altre forme di assistenza tecnica e amministrativa di cui la Commissione può aver bisogno per l'attuazione del programma. Tra queste possiamo citare in particolare studi, riunioni, attività d'informazione, pubblicazioni, attività di monitoraggio, di controllo e di audit, attività di valutazione, spese per reti informatiche destinate allo scambio di informazioni e qualsiasi altra spesa direttamente necessaria per l'attuazione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

 

PROCEDURE DI SELEZIONE

 

Le procedure di selezione rispettano le seguenti disposizioni:

 

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono selezionate dalla Commissione, assistita da una commissione giudicatrice presieduta da un presidente da essa eletto e costituita di personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico e rappresentative della diversità dell'istruzione superiore nell'Unione europea. La commissione giudicatrice provvede a garantire che i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus soddisfino i massimi standard di qualità accademica, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. Per tutta la durata del programma si cercherà di avere una rappresentanza equilibrata dei vari settori di studio. La Commissione organizza su scala europea una valutazione di tutte le proposte ricevibili, svolta da esperti universitari indipendenti, prima di presentare le proposte al comitato di selezione. A ogni programma di master e di dottorato Erasmus Mundus verrà assegnato un numero specifico di borse di studio, che verranno erogate alle persone selezionate da parte dell'organismo (o degli organismi) cui è affidata la gestione dei programmi di master e di dottorato. La selezione degli studenti per il master, dei dottorandi e degli accademici sarà effettuata dagli istituti che partecipano ai programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. Pur rivolta principalmente agli studenti dei paesi terzi, l’azione 1 è aperta anche agli studenti europei. Le procedure di selezione per i programmi di master e di dottorato Erasmus Mundus comportano la consultazione delle strutture designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

 

b) le proposte a titolo dell'azione 2 saranno selezionate dalla Commissione conformemente alle norme definite nei regolamenti (CE) n. 1085/2006, (CE) n. 1638/2006, (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1934/2006, nonché nell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'accordo interno ACP-CE.

 

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti e dagli accordi di cui al primo comma, la Commissione vigila altresì affinché le proposte di partenariato Erasmus Mundus rispondano alle norme di qualità accademica più elevate, tenendo conto della necessità di una rappresentanza geografica il più possibile equilibrata. La selezione degli studenti e degli accademici è effettuata dagli istituti che partecipano al partenariato secondo criteri di eccellenza accademica, previa consultazione della Commissione. L'azione 2 si rivolge principalmente agli studenti dei paesi terzi. Tuttavia, al fine di consentire un arricchimento reciproco, la mobilità dovrebbe includere anche i cittadini europei;

 

c) la selezione delle proposte a titolo dell'azione 3 sarà effettuata dalla Commissione;

 

d) il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è immediatamente informato da parte della Commissione di tutte le decisioni in materia di selezione.

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

1. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

 

Per tutte le azioni di cui all'articolo 4 possono essere utilizzate sovvenzioni forfettarie e/o tabelle di costi unitari quali previste all'articolo 181, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

 

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate a concorrenza di 25000 EUR per partner nel quadro di una convenzione di sovvenzione. Esse possono essere combinate fino a concorrenza di un importo massimo di 100000 EUR e/o utilizzate applicando tabelle di costi unitari.

 

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma.

 

2. Accordi di partenariato

 

Ove le azioni a titolo del programma siano finanziate con sovvenzioni di partenariato quadro conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i partenariati in questione possono essere selezionati e finanziati per un periodo di cinque anni, con l'applicazione di una procedura semplificata di rinnovo.

 

3. Istituti o organizzazioni pubbliche di istruzione superiore

 

Qualsiasi istituto o organizzazione di istruzione superiore definito dagli Stati membri, di cui oltre il 50 % dei redditi annuali nel corso degli ultimi due anni provenga da fonti di finanziamento pubbliche, o sia controllato da organi pubblici o dai loro rappresentanti, è considerato dalla Commissione come avente a disposizione le capacità finanziarie, professionali e amministrative necessarie, nonché la richiesta stabilità finanziaria, per realizzare correttamente i progetti a titolo del programma; esso non è tenuto a presentare altri documenti comprovanti tali capacità e stabilità. Tali istituti e organizzazioni possono essere dispensati dagli obblighi in materia di audit in applicazione dell’articolo 173, paragrafo 4, quinto comma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

 

4. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

 

La Commissione, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, può decidere che talune categorie di beneficiari posseggono le competenze e le qualifiche richieste per completare l'azione e il programma di lavoro proposti.

 

5. Misure antifrode

 

Le decisioni della Commissione in applicazione dell'articolo 7, i contratti e le convenzioni risultanti, nonché le convenzioni stipulate con i paesi terzi partecipanti, prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.

 

Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei membri.

 

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, direttamente da suoi funzionari oppure da un altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di cinque anni dalla data della fine del progetto. Se del caso, in base ai risultati dell'audit, la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

 

Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per eseguire gli audit.

 

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

 

Inoltre la Commissione può effettuare controlli e ispezioni in loco nel quadro del programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell' 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [2]

 

Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, per irregolarità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [3] si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inosservanza di un obbligo contrattuale a motivo di un atto o di una omissione di un operatore economico, avente per effetto di alterare, a causa di una spese ingiustificata, il bilancio generale dell'Unione europea o stanziamenti da essa gestiti.

 

[1] GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.

 

[2] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[3] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


[1] Abrogata dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1288/2013, con la decorrenza ivi prevista.