§ 13.2.61 - Decisione 29 luglio 2002, n. 627.
Decisione n. 2002/627/CE della Commissione che istituisce il gruppo dei “Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:29/07/2002
Numero:627


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Composizione.
Art. 5.  Disposizioni operative.
Art. 6.  Consultazione.
Art. 7.  Riservatezza.
Art. 8.  Relazione annuale.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 13.2.61 - Decisione 29 luglio 2002, n. 627. [1]

Decisione n. 2002/627/CE della Commissione che istituisce il gruppo dei “Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica”. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 luglio 2002, n. L 200).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) E’ stato istituito un nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); 2002/19/CE, del 7 marzo 2002, concernente l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva “Accesso”); 2002/20/ CE, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva “Autorizzazioni”) e 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva “Servizio universale”).

     (2) In tutti gli Stati membri sono state istituite autorità nazionali di regolamentazione incaricate di eseguire i compiti di regolamentazione previsti da tali direttive e da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva quadro. Ai sensi della direttiva quadro, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione predisponendo che esse siano autonome sotto il profilo giuridico e funzionale da qualsiasi impresa fornitrice di reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che conservano la proprietà o il controllo delle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica devono inoltre garantire un'effettiva separazione strutturale tra la funzione di regolamentazione e le attività legate alla proprietà o al controllo di tali imprese.

     (3) Le competenze e i compiti specifici delle autorità nazionali di regolamentazione variano tra gli Stati membri, ma tutti dispongono di almeno un organismo di regolamentazione nazionale, incaricato di applicare le regole dopo il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, in particolare le regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.

     (4) Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che le pertinenti norme siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri pur lasciando loro un margine di flessibilità in determinati settori, ossia applicare le regole in funzione delle circostanze nazionali.

     (5) E’ quindi opportuno istituire un gruppo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito “il gruppo”) che fornirà consulenza ed assistenza alla Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

     (6) Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno. Esso faciliterà anche la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in maniera trasparente in modo da garantire l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

     (7) Il gruppo costituirà un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e per le questioni attinenti all'attuazione e revisione della raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi e per elaborare la decisione sui mercati transnazionali.

     (8) Va mantenuta una stretta cooperazione tra il gruppo e il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva quadro. I lavori del gruppo non devono interferire con quelli del comitato.

     (9) Va predisposto un coordinamento con il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione “Spettro radio”), con il gruppo per la politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio” e con il comitato di contatto “Televisione senza frontiere” istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,

     decide:

 

Art. 1. Oggetto.

     E’ istituito un gruppo consultivo di autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato “gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica” (di seguito “il gruppo”).

 

     Art. 2. Definizione. [2]

     [Ai fini della presente decisione, per “autorità di regolamentazione nazionale pertinente” si intende l'autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l'interpretazione e l'applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.]

 

     Art. 3. Obiettivi.

     Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

     Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

     Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze [3].

 

     Art. 4. Composizione. [4]

     1. Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti.

     Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo.

     2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.

 

     Art. 5. Disposizioni operative.

     [Di sua iniziativa o su richiesta della Commissione il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione su qualsiasi questione in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.] [5]

     Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in sottogruppi e gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

     Il presidente convocherà la riunione del gruppo in accordo con la Commissione.

     Il gruppo adotta il suo regolamento interno mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

     La Commissione è rappresentata a tutte le riunioni del gruppo, dei suoi sottogruppi e dei gruppi di lavoro di esperti.

     Esperti degli Stati del SEE che non sono membri dell'Unione europea e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni [6].

 

     Art. 6. Consultazione.

     Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali, in maniera aperta e trasparente.

 

     Art. 7. Riservatezza.

     Fatto salvo il disposto dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

 

     Art. 8. Relazione annuale.

     Il gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il gruppo assume le sue funzioni alla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [7]

 

Elenco dei membri del gruppo dei regolatori europei

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     Italia Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

 


[1] Abrogata dall'art. unico della Decisione n. 2010/299/UE, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.

[5] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.

[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.

[7] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione decisione n. 2004/641/CE.