§ 13.2.88 – Decisione 14 settembre 2004, n. 641.
Decisione n. 2004/641/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:14/09/2004
Numero:641


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 13.2.88 – Decisione 14 settembre 2004, n. 641.

Decisione n. 2004/641/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica». (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 settembre 2004, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/627/CE della Commissione ha istituito il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica».

     (2) L'esperienza operativa di tale gruppo ha messo in luce la necessità di chiarire le questioni relative alla composizione del gruppo e di concentrarne l'operato sui compiti correlati al controllo quotidiano dell'attuazione del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

     (3) Tutti gli Stati membri hanno istituito autorità di regolamentazione incaricate del controllo quotidiano del mercato delle comunicazioni elettroniche,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/627/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 2 è soppresso;

     2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze.»;

     3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Composizione.

     1. Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti.

     Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo.

     2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.»

     4) l'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il primo paragrafo è soppresso;

     b) nell'ultimo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Esperti degli Stati del SEE che non sono membri dell'Unione europea e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori.»;

     5) Il testo riportato in annesso alla presente decisione è aggiunto come allegato.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Elenco dei membri del gruppo dei regolatori europei

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     Italia Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)