§ 12.2.667 - Decisione 25 maggio 2009, n. 447.
Decisione n. 2009/447/CE del Consiglio, recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:25/05/2009
Numero:447


Sommario
Art. 1.  Direttiva e decisioni da abrogare
Art. 2.  Destinatari


§ 12.2.667 - Decisione 25 maggio 2009, n. 447.

Decisione n. 2009/447/CE del Consiglio, recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di undici decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca

(G.U.U.E. 12 giugno 2009, n. L 149)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

 

visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 354, paragrafo 3,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più effettiva efficacia.

 

(2) La direttiva e le decisioni seguenti, relative alla politica comune della pesca, sono divenute obsolete, anche se formalmente sono ancora in vigore:

 

- direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca [1]. Tale direttiva ha cessato di avere efficacia in quanto le relative disposizioni sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio [2];

 

- decisione 89/631/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [3]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda le spese sovvenzionabili effettuate dagli Stati membri tra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995;

 

- decisione 94/117/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, che stabilisce i requisiti minimi che devono rispettare, in materia di strutture e di attrezzature, alcuni piccoli stabilimenti che provvedono alla distribuzione di prodotti della pesca in Grecia [4]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto è venuta meno la situazione di fatto in cui essa era applicabile;

 

- decisione 94/317/CE del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana [5]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

 

- decisione 94/318/CE del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana [6]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

 

- decisione 1999/386/CE del Consiglio, del 7 giugno 1999, relativa all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini [7]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda un periodo transitorio la cui durata è terminata;

 

- decisione 2001/179/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca [8]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata;

 

- decisione 2001/382/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori [9]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava un periodo la cui durata è terminata;

 

- decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [10]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguarda le spese sovvenzionabili effettuate dagli Stati membri tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 e la situazione di fatto per la quale era stata adottata è ormai conclusa. Inoltre è stata adottata una nuova decisione del Consiglio (2004/465/CE) a copertura delle spese a decorrere dal 2004 [11];

 

- decisione 2004/662/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana [12]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto riguardava un periodo transitorio la cui durata è terminata;

 

- decisione 2004/890/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt [13]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto il ritiro da parte della Comunità è stato notificato al depositario della Convenzione;

 

- decisione 2005/76/CE del Consiglio, del 22 novembre 2004, concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore [14]. Tale decisione ha cessato di avere efficacia in quanto era applicabile per un periodo la cui durata è terminata.

 

(3) Per ragioni di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno abrogare la suddetta direttiva e le suddette decisioni obsolete,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Direttiva e decisioni da abrogare

La direttiva 83/515/CEE e le decisioni 89/631/CEE, 94/117/CE, 94/317/CE, 94/318/CE, 1999/386/CE, 2001/179/CE, 2001/382/CE, 2001/431/CE, 2004/662/CE, 2004/890/CE e 2005/76/CE sono abrogate.

 

     Art. 2. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 290 del 22.10.1983, pag. 15.

 

[2] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

 

[3] GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64.

 

[4] GU L 54 del 25.2.1994, pag. 28.

 

[5] GU L 142 del 7.6.1994, pag. 30.

 

[6] GU L 142 del 7.6.1994, pag. 31.

 

[7] GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

 

[8] GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 33.

 

[9] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 25.

 

[10] GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

 

[11] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[12] GU L 302 del 29.9.2004, pag. 5.

 

[13] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 27.

 

[14] GU L 29 del 2.2.2005, pag. 20.