§ 12.3.90 - Decisione 26 febbraio 2001, n. 179.
Decisione n. 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:26/02/2001
Numero:179


Sommario
Art. unico.      Le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario per un importo non superiore a 6500000 EUR destinato al ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle [...]


§ 12.3.90 - Decisione 26 febbraio 2001, n. 179. [1]

Decisione n. 2001/179/CE che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca

(G.U.C.E. 8 marzo 2001, n. L 66)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     visto la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 (in seguito denominato: "accordo"), il Consiglio ha approvato, con il regolamento (CE) n. 2615/97, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 2001 (in seguito denominato: "protocollo").

     (2) In seguito al conflitto armato che ha sconvolto la Guinea-Bissau nel periodo compreso tra il giugno 1998 e il marzo 1999, il suo governo non è stato in grado di garantire il normale svolgimento delle attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

     (3) L'eccezionale situazione di pericolo che ne risultava per le navi comunitarie interessate richiedeva l'interruzione temporanea delle attività di pesca previste nell'ambito dell'accordo dal giugno 1998 fino al 1° aprile 1999. Tale interruzione comportava il mancato pagamento pro rata temporis della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo per il secondo anno di applicazione.

     (4) In seguito alle conseguenze del conflitto armato, è necessario, in particolare allo scopo di agevolare il normale svolgimento delle attività di pesca delle navi comunitarie nell'ambito dell'accordo, definire le modalità per la concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca.

     (5) È opportuno che un importo equivalente alla quota non pagata della contropartita finanziaria sia destinato a cofinanziare il ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca, comprese le infrastrutture di controllo di tali attività, secondo modalità da stabilire di concerto con le autorità legittime della Guinea-Bissau,

     DECIDE:

 

     Art. unico.

     Le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario per un importo non superiore a 6500000 EUR destinato al ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca sono fissate nel modo seguente:

     1) il contributo finanziario sarà destinato essenzialmente alle azioni seguenti:

     - sostegno alla gestione del ministero della Pesca e al ripristino delle attrezzature e delle infrastrutture dei servizi della pesca,

     - rafforzamento del sistema di controllo e di sorveglianza marittima,

     - rilancio e potenziamento dei programmi di ricerca alieutica;

     2) dietro presentazione di un programma di azioni da parte del governo della Guinea-Bissau, la Commissione mette a disposizione di tale governo, anteriormente al 31 maggio 2001, sui conti bancari comunicati dal ministero della Pesca, un importo pari al 50% del costo delle azioni programmate;

     3) la Commissione effettuerà il versamento del saldo dopo aver approvato una relazione particolareggiata che il governo della Guinea-Bissau trasmetterà alla delegazione della Commissione europea entro il 31 maggio 2003. Nella relazione saranno esposti dettagliatamente l'esecuzione di tali azioni e i risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca ogni informazione supplementare e di riesaminare i pagamenti in questione in funzione dell'esecuzione effettiva delle azioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della Decisione n. 2009/447/CE.