§ 12.1.20 – Decisione 14 maggio 2001, n. 382.
Decisione n. 2001/382/CE del Consigliorelativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:14/05/2001
Numero:382


Sommario
Art. 1.      1. I costi derivanti dall'ingaggio degli osservatori a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001 sono a carico dello Stato membro che li ha nominati
Art. 2.      1. Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di osservazione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'ingaggio degli osservatori per il [...]
Art. 3.      La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.1.20 – Decisione 14 maggio 2001, n. 382. [1]

Decisione n. 2001/382/CE del Consigliorelativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori.

(G.U.C.E. 19 maggio 2001, n. L 137).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 14 novembre 1997 la Comunità europea è diventata parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata "convenzione ICCAT".

     (2) La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "ICCAT", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

     (3) In occasione dell'11a riunione straordinaria, tenutasi dal 16 al 23 novembre 1998, l'ICCAT ha adottato una raccomandazione sull'imposizione di una chiusura spazio-temporale della pesca legata all'utilizzo dei dispositivi di concentrazione dei pesci, che è diventata obbligatoria per le parti contraenti il 21 giugno 1999. Il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori integra tale raccomandazione nella legislazione comunitaria.

     (4) Essa dispone inoltre, a garanzia del rispetto di questo divieto, l'imbarco di un osservatore a bordo di ogni nave durante il periodo considerato. È quindi necessario adottare misure dettagliate circa l'ingaggio degli osservatori, i loro compiti e il pagamento delle spese da essi sostenute.

     (5) Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi battenti la loro bandiera e operanti nella zona ICCAT rispettino le misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona. Gli Stati membri devono adoperarsi affinché sia applicato il sistema di osservazione.

     (6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli osservatori siano imbarcati a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera e che siano ad essi rimborsate le conseguenti spese.

     (7) Al fine di agevolare l'applicazione del sistema di osservazione, occorre prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute per l'ingaggio degli osservatori nel periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001. Il contributo sarà subordinato all'assunzione degli oneri da parte degli Stati membri una volta che il sistema sarà entrato a regime,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. I costi derivanti dall'ingaggio degli osservatori a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001 sono a carico dello Stato membro che li ha nominati.

     2. Gli Stati membri possono imputare questi costi, in tutto o in parte, agli armatori delle navi da pesca comunitarie di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di osservazione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'ingaggio degli osservatori per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001.

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50% delle spese pubbliche sostenute da ciascuno Stato membro per l'ingaggio degli osservatori.

     3. Gli Stati membri che intendono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità presentano alla Commissione, entro il 1° settembre 2001, un rapporto dettagliato recante gli elementi d'informazione seguenti:

     - numero di osservatori impiegati,

     - numero di navi interessate,

     - nomi delle navi sottoposte a osservazione e periodo di attività di ciascun osservatore,

     - rendiconto finale di ciascun osservatore [2].

     4. Gli Stati membri che intendono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità presentano, entro il 1° ottobre 2001, una domanda di rimborso delle spese di cui al paragrafo 2, in doppia copia, corredata dei documenti giustificativi pertinenti. Questi ultimi includono, come minimo, i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e i prestatori di servizio, nonché le prove di pagamento corrispondenti [3].

     Gli Stati membri forniscono garanzie che le spese sono state sostenute in conformità dei principi di corretta gestione finanziaria e delle condizioni stabilite dalla presente decisione.

     5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni atte a consentirle di verificare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente decisione, con particolare riguardo all'ingaggio degli osservatori per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria della Comunità.

 

     Art. 3.

     La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della Decisione n. 2009/447/CE.

[2] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212.

[3] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212.