§ 12.2.247 - Decisione 28 maggio 2001, n. 431.
Decisione n. 2001/431/CE del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:28/05/2001
Numero:431


Sommario
Art. 1.      Alle condizioni di cui alla presente decisione, la Comunità può concedere una partecipazione finanziaria (in seguito denominata: "partecipazione finanziaria") ai programmi di controllo definiti [...]
Art. 2.      La partecipazione finanziaria può essere concessa per talune spese previste dai programmi di controllo, che siano destinate alle seguenti azioni:
Art. 3.      Sono considerate ammissibili le spese di cui all'articolo 2 derivanti da impegni giuridici e finanziari contratti dalle autorità competenti degli Stati membri durante il periodo di applicazione [...]
Art. 4.      1. La partecipazione finanziaria riguarda le spese ammissibili sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003.
Art. 5.      1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera a) riguarda le spese ammissibili destinate alla realizzazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari ai [...]
Art. 6.      1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera b) riguarda le spese ammissibili destinate alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie volte a [...]
Art. 7.      1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera c) riguarda, secondo le modalità di cui all'allegato I, le spese ammissibili destinate alla formazione degli agenti [...]
Art. 8.      1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera d) riguarda le spese ammissibili destinate all'introduzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori, [...]
Art. 9.      1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera e) riguarda le spese di investimento relative all'acquisto o all'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente [...]
Art. 10.      Una partecipazione finanziaria specifica di un tasso non superiore, per ogni Stato membro e per ogni anno, al 50% delle spese ammissibili, può essere accordata per la creazione di un sistema di [...]
Art. 11.      Lo stanziamento annuo riservato alle azioni che beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria superiore al 50% è limitato al 20% della dotazione di bilancio.
Art. 12.      1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2001, un programma di previsione delle spese annuali per gli anni [...]
Art. 13.      Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e, tenendo conto dei criteri di cui al punto 3, parte A dell'allegato II, la Commissione decide entro il 31 ottobre 2001 per il 2001 ed [...]
Art. 14.      Su domanda motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 50% della partecipazione finanziaria annua. Tale anticipo è dedotto dall'importo [...]
Art. 15.      1. L'impegno giuridico e finanziario delle spese degli Stati membri deve essere effettuato entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione di cui [...]
Art. 16.      Qualora uno Stato membro decida di non eseguire la totalità o una parte delle spese ammissibili per le quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, ne informa senza indugio la [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri presentano le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Art. 18.      Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma di spese nonché le domande di rimborso delle stesse e di versamento di anticipi, in euro. I programmi di spese non espressi in euro non [...]
Art. 19.      Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che essa richiede ai fini dell'esercizio delle competenze d'esecuzione assegnatele dalla presente decisione.
Art. 20.      La Commissione può procedere a tutte le verifiche che ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati [...]
Art. 21.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione intermedia relativo alle spese [...]
Art. 22.      Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, un [...]
Art. 23.      Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative all'oggetto di cui all'articolo 13 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2
Art. 24.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Art. 25.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 26.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 12.2.247 - Decisione 28 maggio 2001, n. 431. [1]

Decisione n. 2001/431/CE del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 9 giugno 2001, n. L 154).

 

Art. 1.

     Alle condizioni di cui alla presente decisione, la Comunità può concedere una partecipazione finanziaria (in seguito denominata: "partecipazione finanziaria") ai programmi di controllo definiti dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca previsti dal regolamento (CEE) n. 2847/93.

     Tali programmi di controllo specificano gli obiettivi, i mezzi di controllo e le spese previste, con particolare riguardo alle azioni di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2.

     La partecipazione finanziaria può essere concessa per talune spese previste dai programmi di controllo, che siano destinate alle seguenti azioni:

     a) creazione di reti informatiche e dei dispositivi necessari agli scambi di informazioni connesse al controllo;

     b) sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività alieutiche;

     c) formazione degli agenti dei servizi di controllo;

     d) istituzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca (in seguito denominate: "ORP") di cui la Comunità è parte contraente;

     e) acquisto o ammodernamento di attrezzature d'ispezione, di controllo e di sorveglianza.

     Per le lettere a), b), d) ed e), la partecipazione finanziaria è limitata, per ciascun progetto, alle spese di importo superiore a 13200 EUR.

 

     Art. 3.

     Sono considerate ammissibili le spese di cui all'articolo 2 derivanti da impegni giuridici e finanziari contratti dalle autorità competenti degli Stati membri durante il periodo di applicazione della presente decisione e che non beneficiano di altri aiuti finanziari comunitari. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile.

     Esse sono ammissibili in quanto effettivamente destinate all'attuazione dei programmi di controllo.

 

     Art. 4.

     1. La partecipazione finanziaria riguarda le spese ammissibili sostenute dagli Stati membri tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003.

     2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2003, è pari a 105 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

     3. Qualora gli stanziamenti disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea non consentano la partecipazione finanziaria a tutte le spese ammissibili previste da uno Stato membro, tale partecipazione è concessa in via prioritaria alle spese destinate alle misure di controllo previste dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 5.

     1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera a) riguarda le spese ammissibili destinate alla realizzazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari ai fini dello scambio di informazioni connesse al controllo, comprese le applicazioni informatiche, i computer e il software.

     2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 65% dell'importo delle spese ammissibili.

 

     Art. 6.

     1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera b) riguarda le spese ammissibili destinate alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie volte a migliorare il controllo della pesca e delle attività connesse.

     2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

     3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello previsto dal paragrafo 2 per consentire la partecipazione finanziaria alle spese ammissibili eventualmente destinate all'estensione del sistema VMS di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93, a navi diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento, nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione e la creazione di giornali di bordo elettronici.

 

     Art. 7.

     1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera c) riguarda, secondo le modalità di cui all'allegato I, le spese ammissibili destinate alla formazione degli agenti nazionali impegnati in attività di controllo e risultanti dall'organizzazione di seminari e corsi di formazione di una durata minima di un giorno o da scambi di agenti nazionali.

     2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

 

     Art. 8.

     1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera d) riguarda le spese ammissibili destinate all'introduzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori, adottati nell'ambito delle ORP di cui la Comunità è parte contraente.

     2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50% dell'importo delle spese ammissibili.

 

     Art. 9.

     1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera e) riguarda le spese di investimento relative all'acquisto o all'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

     2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 35% dell'importo delle spese ammissibili.

     3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello di cui al paragrafo 2, ma pari al massimo al 50% dell'importo delle spese ammissibili, nei casi seguenti:

     a) a favore degli Stati membri che devono controllare una zona economica esclusiva, una zona di pesca esclusiva o una piattaforma continentale di notevoli dimensioni o che devono far fronte ad obblighi sproporzionati nel settore del controllo della pesca in mare;

     b) a favore degli Stati membri che ogni anno, nel periodo 2001-2003, assegnano mezzi di controllo alla zona di regolamentazione di un ORP di cui la Comunità è parte contraente e dove operano navi da pesca battenti la loro bandiera.

 

     Art. 10.

     Una partecipazione finanziaria specifica di un tasso non superiore, per ogni Stato membro e per ogni anno, al 50% delle spese ammissibili, può essere accordata per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca. Tale partecipazione è destinata alle spese ammissibili connesse con la creazione di un sistema di valutazione, compresa la realizzazione di un sistema di contabilità analitica che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di calcolare il costo delle varie azioni di controllo.

 

     Art. 11.

     Lo stanziamento annuo riservato alle azioni che beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria superiore al 50% è limitato al 20% della dotazione di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2001, un programma di previsione delle spese annuali per gli anni 2001, 2002 e 2003, per le quali desiderano ottenere una partecipazione finanziaria, corredato di un programma triennale contenente una descrizione dei controlli che prevedono di esercitare nel corso del triennio.

     Il programma di controllo deve includere gli obiettivi delle azioni di controllo e di ispezione previste, le misure operative predisposte e i risultati attesi, e coprire tutti i settori che li concernono ai fini del controllo delle attività di pesca.

     I programmi pervenuti dopo il 30 giugno 2001 sono presi in considerazione solo in casi eccezionali debitamente giustificati dagli Stati membri interessati.

     2. I programmi contengono le informazioni precisate ai punti 1 e 2 dell'allegato II, parte A.

 

     Art. 13.

     Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e, tenendo conto dei criteri di cui al punto 3, parte A dell'allegato II, la Commissione decide entro il 31 ottobre 2001 per il 2001 ed entro il 30 giugno 2002 per il 2002 e 30 giugno 2003 per il 2003, rispettivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 in merito a quanto segue:

     a) ammissibilità delle spese previste per l'esercizio finanziario in corso;

     b) tasso di partecipazione finanziaria;

     c) eventuali condizioni da apporre alla partecipazione finanziaria.

 

     Art. 14.

     Su domanda motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 50% della partecipazione finanziaria annua. Tale anticipo è dedotto dall'importo definitivo della partecipazione alle spese ammissibili effettivamente sostenute.

 

     Art. 15.

     1. L'impegno giuridico e finanziario delle spese degli Stati membri deve essere effettuato entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione di cui all'articolo 13. Qualora l'impegno giuridico e finanziario non sia stato effettuato entro tale periodo, gli anticipi eventualmente concessi vengono immediatamente restituiti.

     2. Gli Stati membri eseguono le spese previste entro un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 16.

     Qualora uno Stato membro decida di non eseguire la totalità o una parte delle spese ammissibili per le quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, ne informa senza indugio la Commissione, precisando le incidenze sul proprio programma di controllo.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri presentano le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

     2. All'atto della presentazione della domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri accertano e certificano che le spese sono state eseguite nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente decisione, nonché dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità di cui al punto 4, parte A dell'allegato II.

     3. Qualora dalla domanda risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state rispettate, la Commissione procede ad un esame approfondito del caso chiedendo allo Stato membro di presentare osservazioni. Se l'esame conferma l'inosservanza delle suddette condizioni, la Commissione fissa un termine affinché lo Stato membro possa conformarvisi. Se allo scadere di tale termine lo Stato membro non ha dato seguito alle raccomandazioni, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere la partecipazione finanziaria nel settore di intervento di cui trattasi. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

     4. Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma di spese nonché le domande di rimborso delle stesse e di versamento di anticipi, in euro. I programmi di spese non espressi in euro non sono ricevibili.

     Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria precisano il tasso di cambio utilizzato.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che essa richiede ai fini dell'esercizio delle competenze d'esecuzione assegnatele dalla presente decisione.

     Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che le consentano di verificare l'impiego dei mezzi di controllo, ispezione e sorveglianza oggetto di partecipazione finanziaria in forza della presente decisione. Essi tengono queste informazioni a disposizione della Commissione per almeno tre anni a decorrere dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

     Qualora la Commissione ritenga che tali mezzi non sono utilizzati per i fini previsti o conformemente alle condizioni di cui alla presente decisione, essa ne informa lo Stato membro interessato, che procede ad un'inchiesta amministrativa cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e i risultati dell'inchiesta e le trasmette quanto prima copia del rapporto d'inchiesta, nonché i principali elementi sui quali è basato il rapporto. La Commissione può, se del caso, decidere di recuperare ogni importo indebitamente versato, maggiorato degli interessi di mora.

 

     Art. 20.

     La Commissione può procedere a tutte le verifiche che ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai funzionari all'uopo designati dalla Commissione.

     Le disposizioni del primo comma non ostano all'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 21.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione intermedia relativo alle spese ammissibili dell'anno precedente che precisi i progressi realizzati rispetto alle previsioni e l'impatto delle spese sui programmi di controllo, compresa l'eventuale necessità di adattare i programmi previsti all'articolo 12, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 2004 e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione globale relativo all'impatto della partecipazione finanziaria sull'insieme del programma di controllo triennale.

     3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono consentire alla Commissione di garantire l'adeguata sorveglianza dell'impiego della partecipazione finanziaria.

 

     Art. 22.

     Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, un rapporto sull'applicazione della presente decisione.

 

     Art. 23.

     Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative all'oggetto di cui all'articolo 13 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

     Art. 24.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 25.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 26.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

Modalità relative alle spese di formazione degli agenti di controllo

 

     1. Le spese di organizzazione di corsi e seminari coprono in particolare l'affitto di una sala, l'acquisto o il noleggio del materiale didattico, il pagamento degli onorari dei formatori che non intervengono in qualità di agenti di un'amministrazione nazionale o comunitaria, nonché le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali che partecipano a corsi e seminari e quelle dei formatori.

     2. Le spese relative agli scambi di agenti nazionali possono includere in particolare le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali interessati.

     3. Le spese di viaggio corrispondono ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo di domicilio e quello di destinazione effettuato con mezzi di trasporto pubblici.

     4. Le spese di soggiorno includono l'alloggio, i pasti e gli spostamenti locali.

     5. Le spese di viaggio e di soggiorno sono fissate secondo le modalità di rimborso nazionali.

 

 

Allegato II

 

     PARTE A

     1. Il programma di spese annue di cui all'articolo 12 enumera le spese previste per gli anni 2001, 2002 e 2003. Esso precisa in particolare:

     - lo scadenzario delle spese previste,

     - le caratteristiche, la natura, il costo e gli obiettivi di controllo delle nuove tecnologie e delle reti informatiche,

     - la natura, la durata, il numero dei partecipanti, il costo e gli obiettivi delle azioni di formazione degli agenti di controllo,

     - le caratteristiche tecniche, il costo, le modalità di pagamento previste, gli obiettivi di controllo e l'utilizzazione prevista, compresa la data di entrata in funzione delle attrezzature di ispezione e di controllo.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative ai punti seguenti:

     - gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle spese che essi intendono effettuare,

     - i risultati attesi dalle spese previste,

     - nel caso di spese riservate all'acquisto o all'ammodernamento di navi e aeromobili, una stima del tempo durante il quale saranno assegnati all'ispezione e alla sorveglianza della pesca,

     - l'uso fatto dallo Stato membro, nel corso degli anni precedenti, della partecipazione finanziaria concessagli a norma della decisione 95/527/CE,

     - il miglioramento nell'efficacia dei controlli della pesca effettuati in mare e a terra dallo Stato membro di cui trattasi, nel periodo anteriore alla domanda, e il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

     Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, debitamente compilati, i formulari i cui modelli figurano nella parte B.

     3. Nel prendere una decisione in merito alla partecipazione finanziaria si terrà conto degli aspetti seguenti:

     - l'entità e l'efficacia delle risorse umane e materiali effettivamente destinate dallo Stato membro al controllo della pesca,

     - il grado di cooperazione dello Stato membro interessato con gli altri Stati membri e con la Commissione nel controllo della pesca,

     - il contributo dello Stato membro al controllo della pesca e il rispetto degli obblighi derivanti dai regimi concernenti l'ispezione e gli osservatori, definiti nel quadro delle ORP delle quali la Comunità è parte contraente,

     - lo sforzo di controllo mobilitato dallo Stato membro con riguardo alle attività di pesca delle proprie navi in alto mare,

     - i vari tipi di attività alieutiche esercitate nella zona di pesca dello Stato membro,

     - l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti,

     - il grado di esecuzione, da parte dello Stato membro, delle spese imputabili per le quali una partecipazione finanziaria della Comunità è stata concessa in virtù della decisione 95/527/CE o della presente decisione,

     - la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alla politica comune della pesca,

     - la presenza nella normativa nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni, atte a scoraggiare efficacemente ulteriori infrazioni della stessa natura,

     - il rispetto dell'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di condotta che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999.

     4. I questionari relativi agli appalti pubblici, debitamente compilati, devono riferirsi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora gli avvisi non siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati nel rispetto della normativa comunitaria.

     La Commissione può richiedere qualsiasi informazione essa reputi necessaria per valutare se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

     Il rimborso è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi in duplice copia, che comprendano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e i prestatori di servizio, nonché le prove di pagamento corrispondenti. Per poter essere rimborsate, le singole spese debbono figurare su un estratto ricapitolativo che indichi esplicitamente per ciascuna spesa l'oggetto della medesima, il legame con il programma proposto e l'importo al netto dell'IVA.

     PARTE B

     (Omissis)

 

 

Allegato III

     Schema

     Obiettivi del programma

     Mezzi impiegati

     Spese reali

     Risultati del programma

     Impatto del programma

     Rapporto costi/benefici

     Effetto della partecipazione finanziaria della Comunità


[1] Abrogata dall'art. 1 della Decisione n. 2009/447/CE.