§ 12.2.95 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1447.
Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:24/06/1999
Numero:1447


Sommario
Art. 1.      I comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 figurano in allegato.
Art. 2.      1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all'articolo 1 individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.95 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1447. [1]

Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca.

(G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167).

 

 

Art. 1.

     I comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 figurano in allegato.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all'articolo 1 individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle autorità amministrative e/o giudiziarie.

     2. La Commissione mette a disposizione del Consiglio, del Parlamento europeo e dal comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1.

     3. Alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 e rese disponibili a norma del paragrafo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. TRITTIN

 

ALLEGATO

ELENCO DEI COMPORTAMENTI CHE VIOLANO GRAVEMENTE LE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

 

     A. Inadempimenti relativi alla collaborazione con le autorità di controllo

     - Ostruzione al compito degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

     - Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

     B. Inadempimenti relativi alla collaborazione con gli osservatori

     - Ostruzione al compito degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla normativa comunitaria, di osservazione del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

     C. Inadempimenti relativi alle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di pesca

     - Esercizio dell'attività di pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria, rilasciati dallo Stato membro di bandiera o dalla Commissione.

     - Esercizio dell'attività di pesca con uno dei summenzionati documenti il cui contenuto sia stato falsificato.

     - Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio.

     D. Inadempimenti relativi all'esercizio delle operazioni di pesca

     - Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi.

     - Utilizzazione di metodi di pesca vietati.

     - Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca.

     - Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca.

     - Pesca non autorizzata in una zona determinata e/o in un periodo specifico.

     - Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime.

     - Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi e le operazioni di pesca che implicano l'azione congiunta di due o più pescherecci.

     E. Inadempimenti relativi ai mezzi di controllo

     - Falsificazione dei dati, o loro mancata registrazione nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita, nella dichiarazione di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; mancanza dei documenti suindicati o loro mancata presentazione.

     - Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

     - Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci e dei dati relativi ai prodotti della pesca detenuti a bordo.

     - Inosservanza delle pertinenti norme relative al controllo, da parte del capitano, del peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie, o del rappresentante del capitano.

     F. Inadempimenti relativi allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

     - Sbarco dei prodotti della pesca che contravvengono alle norme comunitarie concernenti il controllo della pesca e la loro attuazione.

     - Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di

commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1005/2008.