§ 3.6.24 - R.R. 22 dicembre 1999, n. 39.
Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:22/12/1999
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Reimpiego del personale).
Art. 2.  (Corsi di formazione ed adeguata qualificazione).
Art. 3.  (Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita).
Art. 3 bis.  (Modalità di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita).
Art. 4.  (Promozione delle medie strutture).
Art. 5.  (Vendite di fine stagione e di liquidazione).
Art. 6.  (Disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie).
Art. 7.  (Locali di vendita).
Art. 8.  (Limiti temporali dell'attività).
Art. 9.  (Vendita in strutture ricettive).
Art. 10.  (Disposizioni in materia merceologica).
Art. 11.  (Subingresso).
Art. 12.  (Preposto).
Art. 13.  (Gestione di reparto).
Art. 14.  (Trasferimento di sede dell'esercizio).
Art. 15.  (Pubblicità dei prezzi ed obbligo di vendita).
Art. 16.  (Composizione dei centri di assistenza tecnica).
Art. 17.  (Attività dei Centri di assistenza tecnica).
Art. 18.  (Autorizzazione).
Art. 19.  (Finanziamento).
Art. 20.  (Sanzioni).
Art. 21.  (Norma transitoria).


§ 3.6.24 - R.R. 22 dicembre 1999, n. 39. [1]

Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. 31 dicembre 1999, n. 69 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Reimpiego del personale).

     1. Nelle ipotesi in cui il reimpiego degli addetti già operanti presso esercizi commerciali accorpati o concentrati costituisca presupposto al fine di usufruire di agevolazioni o di automatismi per l'apertura o l'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.

     2. L'onere del reimpiego degli addetti si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi, inoltrata ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione del personale in essa operante.

     3. L'accettazione della proposta di assunzione può intervenire, nel termine di novanta giorni dalla proposta, da parte del titolare dell'esercizio da concentrare o accorpare o da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.

     4. L'assunzione dei lavoratori interessati al reimpiego, le relative condizioni e modalità, nonché la cessazione con esito negativo del periodo di prova, sono oggetto di trattativa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'impresa proponente.

 

     Art. 2. (Corsi di formazione ed adeguata qualificazione).

     1. I corsi di formazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, costituiscono titolo per usufruire delle priorità ivi previste, possono consistere:

     a) nei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 114/98;

     b) in altri corsi gestiti da enti pubblici o privati, relativamente ai quali la validità ai fini delle priorità suddette è espressamente stabilita o riconosciuta dalla Regione.

     2. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a chi è in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente e a chi ha conseguito adeguata pratica commerciale, per aver operato, per almeno cinque anni nei dieci antecedenti la domanda in relazione alla quale si intende far valere la priorità, presso un esercizio commerciale all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di titolare o coadiutore o dipendente qualificato, di livello non inferiore al II del contratto collettivo nazionale di lavoro, con mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione.

     3. Per l'individuazione del soggetto, al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità, si applica l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 114/98, in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.

 

     Art. 3. (Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita).

     1. Fatto salvo il rispetto degli standard minimi di natura urbanistica, le grandi strutture di vendita, di nuova realizzazione organizzate sotto forma di centro commerciale, debbono essere dotate, dei seguenti servizi [2]:

     a) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI CATEGORIA G1:

     1) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

     2) almeno due servizi igienici a disposizione della clientela, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria;

     3) almeno due attività artigianali, di supporto e completamento del servizio alla clientela;

     4) servizi di pagamento bancomat;

     b) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA DI CATEGORIA G2:

     1) spazi organizzati per intrattenimento di bambini, sotto sorveglianza;

     2) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

     3) punto vendita di giornali e riviste;

     4) centro fotocopie, fax e simili;

     5) servizi di pagamento bancomat;

     6) almeno quattro attività artigianali, di supporto e completamento rispetto al servizio alla clientela;

     7) servizi igienici a disposizione della clientela, uno per ogni 2000 mq. di superficie di vendita, salvo maggiori dotazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria.

 

     Art. 3 bis. (Modalità di presentazione della istanza di ampliamento delle grandi strutture di vendita). [3]

     1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 4 e 5 e 15, comma 3 della l.r. 24/1999 così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, per i centri commerciali di tipologia G2 già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 in assenza di autorizzazione unitaria, l’istanza di ampliamento è inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell’organismo di gestione del centro. All’istanza è allegato il progetto di modifica delle superfici di vendita conseguenti all’ampliamento, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni.

 

     Art. 4. (Promozione delle medie strutture). [4]

     [1. La percentuale di incremento delle medie strutture di vendita di tipo M1, di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è pari al due per cento della superficie totale.]

 

     Art. 5. (Vendite di fine stagione e di liquidazione).

     1. Le vendite di fine stagione, o saldi, si svolgono due volte all'anno, nel periodo successivo al Natale ed in estate-autunno. La data del loro inizio e la durata sono stabilite con apposito atto dell'Amministrazione regionale avente validità biennale.

     2. Ai fini delle vendite di liquidazione di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, sono equiparate alla cessazione dell'attività commerciale ed alla cessione di azienda le cessazioni e cessioni riferite a singolo punto vendita o unità locale.

 

     Art. 6. (Disposizioni comuni a tutte le vendite straordinarie).

     1. Al fine di garantire una adeguata pubblicità e una corretta informazione del consumatore, per tutte le vendite straordinarie si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il riferimento alle vendite fallimentari.

     3. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

     4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e debbono contenere gli estremi delle comunicazioni al Comune, se necessarie, nonché la durata e l'oggetto della vendita stessa.

     5. Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in mancanza di inequivocabile separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizioni più favorevoli per la vendita straordinaria.

     6. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

     7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

     8. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, fino all'esaurimento delle scorte e comunque l'offerta e le quantità vanno specificate.

     9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

     10. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella pubblicità comunque effettuata, relativa alle vendite di fine stagione o saldi, deve essere espressa la percentuale minima di sconto che va praticato su tutti i prodotti.

     11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall’esterno [5].

     12. Le vendite di liquidazione per cessione d'azienda, trasferimento in altri locali e trasformazione o rinnovo dei locali, di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), c) e d) della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, sono vietate in tutto il mese di dicembre.

 

     Art. 7. (Locali di vendita).

     1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica [6].

     2. E' consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto e al di fuori di specifici locali di vendita, qualora:

     a) essa concerna prodotti quali legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto;

     b) vi sia comunque un locale adiacente avente i requisiti previsti per le attività commerciali, che funga da recapito e sede dell'esercizio commerciale.

     3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

     a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio [7];

     b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico;

     c) colori, vernici e carta da parati;

     d) ferramenta ed utensileria;

     e) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;

     f) articoli per riscaldamento;

     g) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

     h) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

     i) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori;

     i bis) materiale edile [8].

 

     Art. 8. (Limiti temporali dell'attività).

     1. L'attività di vendita in forma permanente può essere svolta nel corso dell'intero anno solare.

     2. L'attività di vendita in forma stagionale può essere svolta per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

 

     Art. 9. (Vendita in strutture ricettive). [9]

     1. All’interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la vendita delle tipologie merceologiche previste dall’articolo 9, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia merceologica).

     1. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

     2. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore, purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quinto del valore di mercato dell'intera confezione.

     3. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

     4. Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale anche l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

 

     Art. 11. (Subingresso).

     1. Ai fini di quanto disposto all'art. 26, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in ordine al trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, il subentrante deve comunicare al Comune:

     a) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

     b) gli estremi dell'atto da cui discende l'effettivo trasferimento dell'attività.

     2. In occasione del subingresso senza modifica dei locali non possono essere imposti al subentrante adeguamenti degli stessi per motivi urbanistici o igienico-sanitari, che non siano già stati richiesti al precedente titolare.

     3. Il subentrante per atto tra vivi che, alla data del trasferimento nell'attività non sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del D.lgs. 114/98, può iniziare l'attività solo dopo il conseguimento degli stessi. In detto periodo l'esercizio commerciale resta chiuso, ferma la decorrenza dei termini ai fini della revoca dell'autorizzazione o, trattandosi di esercizi di vicinato ai fini dell'ordine di chiusura definitiva dell'attività.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al successore per causa di morte. Lo stesso può, anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti, esercitare comunque l'attività commerciale per sei mesi, decorrenti dalla data del decesso del dante causa.

     5. Nei soli casi di subingresso per causa di morte o per donazione può essere disposta la proroga, per una sola volta e per giustificati motivi, dei termini di revoca dell'autorizzazione o di chiusura dell'esercizio.

     6. Costituiscono ipotesi di subingresso il trasferimento dell'attività da una ditta individuale ad una società o da un tipo all'altro di società.

     7. Nel caso di unico esercizio abilitato per entrambi i settori merceologici, non può essere oggetto di trasferimento di titolarità l'attività corrispondente ad uno solo di essi.

 

     Art. 12. (Preposto).

     1. Il titolare di una o più attività commerciali può preporre alla gestione delle stesse uno o più persone in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in relazione alle singole attività.

     2. La nomina di preposti, intesi come soggetti cui è demandata la responsabilità gestionale del punto di vendita, è portata a conoscenza del Comune e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. Un medesimo soggetto può essere preposto in più esercizi, purché del medesimo titolare.

     4. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 114/98 la nomina di almeno un preposto è obbligatoria nel caso di società, qualora il legale rappresentante non possegga i requisiti previsti.

     5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare in una società il legale rappresentante o il preposto, che sia l'unico soggetto in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, la stessa è sospesa a decorrere dal trentesimo giorno dall'evento e fino alla nomina di nuovo rappresentante o preposto.

     6. Le disposizioni del presente articolo in materia di società si applicano anche ad ogni altro ente pubblico o privato, organismo ed associazione diversi dalle persone fisiche.

 

     Art. 13. (Gestione di reparto).

     1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, in ogni caso non inferiore ad un anno, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso.

     2. L'affidamento di reparto si perfeziona con la comunicazione a cura dell'affidante, al Comune, all'Ufficio sull'imposta del valore aggiunto ed al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

 

     Art. 14. (Trasferimento di sede dell'esercizio).

     1. Per trasferimento di sede di un esercizio commerciale si intende il trasferimento in altro luogo della vendita relativa ad uno o più settori merceologici dei prodotti oggetto di comunicazione o autorizzazione.

     2. Costituisce apertura di un nuovo esercizio commerciale il trasferimento di sede dell'attività corrispondente ad un solo settore merceologico, dei due già trattati nell'esercizio.

     3. Qualora nello stesso locale sia esercitata l'attività di vendita al dettaglio, disciplinata dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed altra attività, compreso il commercio all'ingrosso, al trasferimento di sede di ciascuna attività si applicano le regole per questa vigenti.

     4. Il periodo di tempo necessario al trasferimento di sede dell'attività non è computabile ai fini della decorrenza dei termini di inattività dell'esercizio commerciale, preordinati alla revoca dell'autorizzazione o all'ordine di chiusura definitiva, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. 114/98.

 

     Art. 15. (Pubblicità dei prezzi ed obbligo di vendita).

     1. I prezzi di cui all'art. 14 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.

     2. L'altezza minima del carattere è di un centimetro e mezzo:

     a) per i prezzi indicati in un cartello unico, ai sensi della prima parte dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 114/98, per prodotti identici dello stesso valore;

     b) per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale e di fine stagione.

     3. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:

     a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazioni;

     b) l'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso;

     c) l'omissione dell'indicazione del prezzo, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune, ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.

 

     Art. 16. (Composizione dei centri di assistenza tecnica).

     1. Ai fini del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per Associazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale si intendono quelle presenti nei consigli provinciali delle Camere di commercio di Perugia e di Terni.

     2. Possono aderire ai Centri di assistenza tecnica:

     a) le Camere di commercio o l'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria;

     b) gli enti pubblici e i soggetti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

     c) gli enti e le società di formazione professionale;

     d) gli istituti di credito e le società finanziarie;

     e) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi al commercio.

 

     Art. 17. (Attività dei Centri di assistenza tecnica).

     1. I Centri di assistenza tecnica svolgono le seguenti attività a favore delle imprese:

     a) assistenza e consulenza con riferimento alle procedure amministrative inerenti l'attività commerciale allo svolgimento della stessa;

     b) formazione ed aggiornamento professionale;

     c) organizzazione, formazione, promozione ed assistenza tecnica in materia di commercio elettronico;

     d) consulenza ed assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e di accesso ai finanziamenti;

     e) sicurezza e tutela dei consumatori;

     f) sicurezza ambientale, igiene e sicurezza del lavoro;

     g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

     h) attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

     i) altre attività in favore delle imprese, previste dallo statuto.

     1 bis. L’attività dei centri di assistenza tecnica può essere svolta anche nei confronti di pubblici esercizi di somministrazione e di imprese del turismo e dei servizi [10].

     2. I Centri svolgono la loro attività alle medesime condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse alle associazioni di categoria costituenti il Centro.

     3. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti.

 

     Art. 18. (Autorizzazione).

     1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati a svolgere la loro attività dall'Amministrazione regionale, a condizione:

     a) che la sede legale del Centro sia localizzata nel territorio regionale;

     b) che il Centro sia dotato di almeno due sportelli operativi nella provincia in cui ha sede;

     c) che lo statuto contenga le finalità di cui all'articolo 17 e preveda espressamente l'assenza di discriminazioni di sorta tra le imprese che si avvalgono del Centro;

     d) che il Centro abbia una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio.

     2. Nell'ipotesi che il Centro sia costituito in forma societaria o consortile, alle Associazioni di categoria deve essere riservata almeno una quota non inferiore al venti per cento del capitale della società consortile o del fondo del consorzio.

     3. L'Amministrazione regionale si pronuncia sulla istanza per l'autorizzazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dal ricevimento.

 

     Art. 19. (Finanziamento).

     1. La Regione concede finanziamenti ai Centri in relazione a specifici programmi di attività e progetti articolati, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

     2. La Regione definisce, su istanza del Centro di assistenza tecnica, settori di particolare interesse, per i quali i finanziamenti, per importi specificamente indicati, possono riguardare anche la sola progettazione, indipendentemente dalla realizzazione del progetto stesso.

 

     Art. 20. (Sanzioni).

     1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

 

     Art. 21. (Norma transitoria). [11]

     [Per l'anno 2000 la data di inizio dei saldi o vendite di fine stagione post-natalizie, di cui all'art. 5, è fissata nel giorno 20 gennaio e la data di inizio di saldi o vendite di fine stagione estive è fissata nel giorno 20 luglio; in detto anno entrambe le vendite hanno la durata di quarantacinque giorni.]


[1] Abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] Alinea così modificato dall’art. 1 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 19 aprile 2007, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall’art. 2 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall’art. 4 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 4 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 4 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 5 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[10] Comma inserito dall’art. 6 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.

[11] Articolo abrogato dall’art. 7 del R.R. 12 maggio 2006, n. 5.