§ 3.6.36 – R.R. 12 maggio 2006, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell’art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:12/05/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 3).
Art. 2.  (Abrogazione dell’art. 4).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 6).
Art. 4.  (Modificazione e integrazione dell’art. 7).
Art. 5.  (Modificazione dell’art. 9).
Art. 6.  (Integrazione dell’art. 17).
Art. 7.  (Abrogazione dell’art. 21).


§ 3.6.36 – R.R. 12 maggio 2006, n. 5. [1]

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39 - Norme in attuazione dell’art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. 24 maggio 2006, n. 25).

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 3).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39, dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le parole «organizzate sotto forma di centro commerciale».

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’art. 4).

     1. L’articolo 4 del r.r. 39/1999, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 6).

     1. Il comma 11 dell’articolo 6 del r.r. 39/1999, è sostituito dal seguente:

     «11. Al fine di una maggiore tutela del consumatore, durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall’esterno.».

 

     Art. 4. (Modificazione e integrazione dell’art. 7).

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 39/1999, è sostituito dal seguente:

     «1. I locali presso i quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica.».

     2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 del r.r. 39/1999, è sostituita dalla seguente:

     «a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio;».

     3. Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 7 del r.r. 39/1999, è aggiunta la seguente:

     «i bis) materiale edile.».

 

     Art. 5. (Modificazione dell’art. 9).

     1. L’articolo 9 del r.r. 39/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. (Vendita in strutture ricettive).

     1. All’interno delle strutture ricettive è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la vendita delle tipologie merceologiche previste dall’articolo 9, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135.».

 

     Art. 6. (Integrazione dell’art. 17).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 39/1999, è aggiunto il seguente:

     «1 bis. L’attività dei centri di assistenza tecnica può essere svolta anche nei confronti di pubblici esercizi di somministrazione e di imprese del turismo e dei servizi.».

 

     Art. 7. (Abrogazione dell’art. 21).

     1. L’articolo 21 del r.r. 39/1999, è abrogato.


[1] Abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.