§ 3.2.16 - L.R. 14 maggio 1975, n. 28.
Norme in attuazione degli interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:14/05/1975
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Ad integrazione delle provvidenze recate dalla legge regionale 25 giugno 1974, n. 40, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 - punti 2 e 3 - della legge 7 agosto 1973, n. 512, secondo quanto [...]
Art. 2.  La misura effettiva dei premi previsti all'art. 1 sarà determinata sulla base delle somme assegnate alla Regione dell'Umbria ai sensi della richiamata legge dello Stato n. 118 del 1974, art. 5 - [...]
Art. 3.  La Regione, al fine di favorire, in collaborazione con l'Ente di sviluppo nell'Umbria, gli Enti locali e le Comunità montane nonché le Associazioni ed i Consorzi operanti nel settore della [...]
Art. 4.  Per i prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti o Enti finanziatori, fissato in misura non [...]
Art. 5.  I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri [...]
Art. 6.  La concessione e l'erogazione delle provvidenze previste agli artt. 1 e 3 della presente legge sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'Ente di sviluppo nell'Umbria, al quale vanno [...]
Art. 7.  I rapporti finanziari tra la Regione e gli Istituti ed Enti abilitati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 8.  Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata l'iscrizione «per memoria» di tre distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 9.  Le somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.


§ 3.2.16 - L.R. 14 maggio 1975, n. 28. [1]

Norme in attuazione degli interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(B.U. n. 21 del 19 maggio 1975).

 

 

TITOLO I

Premi alle aziende agricolo-zootecniche

 

Art. 1. Ad integrazione delle provvidenze recate dalla legge regionale 25 giugno 1974, n. 40, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 - punti 2 e 3 - della legge 7 agosto 1973, n. 512, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118, la Regione istituisce a favore delle aziende agricole dell'Umbria i premi di seguito elencati:

     a) per ogni vitello nato in azienda e portato fino ad un peso non inferiore a Kg. 400, se maschio, e Kg. 350, se femmina, oppure fino alla emissione dei denti picozzi da adulto:

     - nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole e associate ricadenti in zone montane e colline depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;

     - nella misura massima di L. 30.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della regione.

     Detti premi, nella misura del 75 per cento degli importi sopra indicati, vengono concessi anche per vitelli nati in altre regioni provenienti da altri allevamenti, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi e sempreché una quota non inferiore al 40 per cento dei fabbisogni alimentari zootecnici dell'azienda venga assicurata dalle produzioni foraggere nella stessa conseguite.

     Nei casi di documentata accidentale mortalità durante il periodo di allevamento o qualora, a giudizio del veterinario competente che rilascerà apposita certificazione, si rendesse necessaria la macellazione anticipata del soggetto, viene concesso un indennizzo pari al 50 per cento dell'importo dei premi come sopra stabilito.

     I premi di cui al presente paragrafo non sono cumulabili con quelli previsti all'art. 2 - ultimo comma - della legge regionale 25 giugno 1974, n. 40.

     b)per ogni femmina destinata alla rimonta, il cui stato di gravidanza è documentato mediante certificazione del veterinario vistata dal competente veterinario comunale e rilasciata non prima del quarto mese dalla fecondazione:

     - nella misura massima di L. 50.000 alle aziende singole ed associate ricadenti in zone montane e collinari depresse, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge;

     - nella misura massima di L. 40.000 alle aziende singole ed associate ricadenti nei rimanenti territori della regione.

     Per le femmine iscritte ai Libri genealogici e per quelle allevate allo stato brado o semibrado, i premi di cui al presente paragrafo vengono maggiorati rispettivamente fino ad un massimo di L. 10.000 e L. 5.000 a capo.

     Qualora per tare o difetti riscontrati durante il periodo di allevamento, o per altre cause di forza maggiore, non identificabili con i casi di eliminazione del bestiame per cessazione dell'attività zootecnica, si rendesse necessaria la macellazione del soggetto destinato alla rimonta, dietro certificazione del veterinario competente, può essere concesso il premio nella misura prevista, a seconda dei casi, al paragrafo a).

 

     Art. 2. La misura effettiva dei premi previsti all'art. 1 sarà determinata sulla base delle somme assegnate alla Regione dell'Umbria ai sensi della richiamata legge dello Stato n. 118 del 1974, art. 5 - lett. a).

 

 

TITOLO II

Provvidenze a favore delle cooperative di servizio e loro consorzi

 

     Art. 3. La Regione, al fine di favorire, in collaborazione con l'Ente di sviluppo nell'Umbria, gli Enti locali e le Comunità montane nonché le Associazioni ed i Consorzi operanti nel settore della zootecnia, la costituzione di cooperative di servizio a livello comunale o intercomunale e loro Consorzi provinciali aventi per scopo il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, nonché di quelle previste dai Reg. CEE 1353/73 e 1821/73, istituisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un regime di aiuti secondo le seguenti modalità:

     a) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento triennale per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

     b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento annuale contratti dai consorzi provinciali tra produttori zootecnici per l'approvvigionamento collettivo dei mangimi destinati agli allevamenti bovini ed ovini di quei soci delle cooperative di servizio che si impegnino, allo scopo di consentire la necessaria concentrazione dell'offerta, a porre nel mercato la propria produzione tramite i consorzi stessi.

     Detti prestiti potranno essere concessi ai consorzi provinciali anche per le anticipazioni ai soci che conferiscono bestiame per la macellazione, lavorazione e commercializzazione in forma associata.

     Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al presente articolo, è quello previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi creditizi indicati all'art. 5, lett. b) della legge 118 del 18 aprile 1974;

     c) contributo nelle spese di gestione, in proporzione all'entità dell'attività svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative di servizio e loro consorzi provinciali.

     I prestiti ed i contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da leggi statali e regionali.

 

     Art. 4. Per i prestiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, è assunta la spesa pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli Istituti o Enti finanziatori, fissato in misura non superiore a quello determinato con decreto interministeriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e della legge 17 agosto 1974, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie, e quello posto a carico dei prestatari.

 

     Art. 5. I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati e di cooperative agricole e loro consorzi, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fino all'ammontare massimo dell'eventuale perdita che gli Istituti ed Enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

     Gli Istituti ed Enti convenzionati effettueranno, sull'importo originario dei prestiti accordati ai soggetti di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al Fondo interbancario di garanzia, sempreché quest'ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del presente articolo.

     Alle operazioni di contributo e prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

 

 

TITOLO III

Disposizioni varie

 

     Art. 6. La concessione e l'erogazione delle provvidenze previste agli artt. 1 e 3 della presente legge sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'Ente di sviluppo nell'Umbria, al quale vanno presentate le relative domande.

     L'Ente di sviluppo nell'Umbria, per gli adempimenti di carattere tecnico connessi con gli interventi di cui agli artt. 1 e 3, potrà avvalersi, previa autorizzazione dei competenti organi della Regione, della collaborazione del personale degli Uffici regionali dell'agricoltura nonché del personale delle Associazioni provinciali allevatori addetto ai controlli funzionali.

     Con provvedimenti della Giunta regionale verranno erogate all'Ente di sviluppo le somme relative all'attuazione degli interventi di cui agli artt. 1 e 3, da iscriversi in una parte speciale della contabilità dell'Ente medesimo.

     Apposita convenzione regolerà i rapporti tra la Regione e l'Ente di sviluppo nell'Umbria prevedendo, tra l'altro, la presentazione, per l'approvazione della Giunta regionale, di un rendiconto finanziario semestrale relativo alle operazioni dall'Ente effettuate, unitamente ad una relazione dell'attività svolta nonché le modalità dei controlli che eventualmente si rendessero necessari.

 

     Art. 7. I rapporti finanziari tra la Regione e gli Istituti ed Enti abilitati all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno regolati da apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale nelle quali, tra l'altro, saranno precisati i termini, le condizioni e le modalità di versamento, ai predetti Istituti od Enti da parte della Regione, dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 8. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge è autorizzata l'iscrizione «per memoria» di tre distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 denominati:

     - spesa per la concessione di premi di cui all'art. 1 - lett. a) e b)

- della legge regionale «Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per

la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118»;

     - spese per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 3 - lett. a) - della legge regionale «Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118»;

     - spese per i contributi di cui all'art. 3 - lettera c) - della legge regionale «Norme di attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia previste dalla legge 18 aprile 1974, n. 118».

     Corrispondentemente, nella parte entrata del bilancio, è istituito il seguente capitolo: «assegnazione all'Umbria, ai sensi della legge statale 18 aprile 1974, n. 118 - Provvedimenti urgenti a favore della zootecnia».

     Gli stanziamenti di spesa dei capitoli sopra richiamati verranno iscritti nel corso dell'esercizio, per importi pari alle assegnazioni, riferite all'esercizio medesimo, che verranno disposte a favore della Regione dell'Umbria rispettivamente sui fondi di cui all'art. 5 della citata legge 18 aprile 1974, n. 118.

     Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 lett. b), nonché all'eventuale integrazione finanziaria di quelli di cui agli artt. 1 lett. a) e b) e 3 lett. a) e c), si procederà con apposito provvedimento a stabilire l'ammontare degli stanziamenti ed i relativi mezzi di copertura.

 

     Art. 9. Le somme non impegnate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.