§ 2.2.65 - L.R. 10 luglio 1987, n. 33.
Riordino organico e funzionale dei servizi dell'E.S.A.U.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:10/07/1987
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La presente legge, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, disciplina il riordino organico e funzionale dei servizi e la [...]
Art. 2.  Articolazione della struttura organizzativa. 1. L'assetto organizzativo dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito, in conformità di quanto previsto dal titolo III della legge regionale [...]
Art. 3.  Regolamento organico - Rinvio. 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono disciplinati dal regolamento organico di cui al comma 3, [...]
Art. 4.  Collocazione delle strutture nel sistema organizzativo. 1. Le strutture organizzative dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono elencate nell'allegato A), nel quale sono indicate le attribuzioni [...]
Art. 5.  Organigramma. 1. Il contingente globale e i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali sono determinati dall'allegata tabella B).
Art. 6.  Accesso alla seconda qualifica dirigenziale. 1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, i posti di seconda qualifica funzionale dirigenziale istituiti dalla presente legge vengono [...]
Art. 7.  Ristrutturazione degli uffici. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione dell'Ente provvede alla [...]
Art. 8.  Norma di rinvio. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alla normativa vigente per il personale della Regione dell'Umbria.
Art. 9.  Onere finanziario. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio dell'ESAU per l'esercizio 1987 e con quelli dei bilanci degli anni [...]


§ 2.2.65 - L.R. 10 luglio 1987, n. 33. [1]

Riordino organico e funzionale dei servizi dell'E.S.A.U.

(B.U. n. 51 del 13 luglio 1987).

 

Art. 1. Finalità. 1. La presente legge, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, disciplina il riordino organico e funzionale dei servizi e la dotazione di personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.).

 

LINEAMENTI GENERALI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 2. Articolazione della struttura organizzativa. 1. L'assetto organizzativo dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito, in conformità di quanto previsto dal titolo III della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, dalle seguenti strutture:

     a) la direzione generale;

     b) gli uffici;

     c) i settori;

     d) i servizi;

     e) le posizioni di studio, ricerca e progettazione, di seguito denominate posizioni di staff.

     2. Gli uffici e le posizioni di staff costituiscono, in relazione ai compiti e agli obbiettivi dell'Ente ambito di coordinamento.

     3. Compete al direttore generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, il coordinamento degli uffici e delle attività dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico.

     4. L'articolazione degli uffici deve uniformarsi ai principi della necessità, economicità e trasparenza e in modo da corrispondere alla funzione dell'Ente quale strumento operativo della Regione per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.

     5. I settori e i servizi rispondono, ove occorra, anche ad esigenze di decentramento su base territoriale. In tal caso essi hanno competenza delimitata sul territorio individuato nell'atto costitutivo.

 

     Art. 3. Regolamento organico - Rinvio. 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono disciplinati dal regolamento organico di cui al comma 3, dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.

     2. Il regolamento organico, in conformità della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, determina anche:

     a) i principi dell'articolazione eventuale degli uffici in settori e servizi, secondo i criteri di cui all'articolo 2 e assicurando che sia data prevalenza, ai sensi della lett. d) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle strutture organiche e tecnico-specialistiche preposte alla produzione di beni e servizi;

     b) la disciplina del funzionamento e dei sistemi di integrazione delle strutture organizzative;

     c) le procedure per il conferimento e la revoca delle funzioni di direzione e responsabilità delle predette strutture;

     d) i criteri per la definizione delle funzioni, degli obiettivi, dei limiti di competenza e responsabilità, della collocazione funzionale e dei rapporti con gli organi e con la struttura, delle posizioni di staff;

     e) i profili professionali necessari all'espletamento dei compiti dell'Ente, con riferimento all'allegato C) alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 4. Collocazione delle strutture nel sistema organizzativo. 1. Le strutture organizzative dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono elencate nell'allegato A), nel quale sono indicate le attribuzioni degli uffici e delle posizioni di staff.

     2. Rispetto alle materie e missioni predette, se non altrimenti ordinato, si intendono attribuiti in modo esclusivo alle competenze di ciascun ufficio o posizione di staff i provvedimenti tecnico-amministrativi e giuridici e connesse attività preparatorie e strumentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi, assegnati all'ufficio o alla posizione di staff.

     3. Con atto del Consiglio di amministrazione, da assoggettare al controllo di cui al comma 1, dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, l'Ente provvede:

     a) all'articolazione eventuale degli uffici in settori e servizi;

     b) alla precisa definizione delle funzioni, degli obiettivi, dei limiti di competenza e responsabilità, della collocazione funzionale e dei relativi rapporti con gli organi e con la struttura, delle posizioni di staff, contestualmente al conferimento della relativa titolarità e in conformità delle previsioni del regolamento organico.

 

     Art. 5. Organigramma. 1. Il contingente globale e i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali sono determinati dall'allegata tabella B).

     2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, il contingente globale e i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali sono determinati dalla tabella B/1).

     3. Esaurita la fase suddetta i posti in organico previsti dalla tabella B/1) sono portati in riduzione al verificarsi di vacanze a qualsiasi titolo fino alla concorrenza con i posti previsti, per le varie qualifiche, dalla tabella B).

     4. Nell'ambito di ciascuna qualifica di cui ai commi precedenti i profili professionali necessari all'espletamento dei compiti dell'Ente sono stabiliti dal regolamento organico con riferimento all'allegato C) alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

     5. Nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere definite le mansioni specifiche che il personale è tenuto a svolgere, sulla base del contenuto di professionalità, del tipo di prestazione e degli specifici requisiti culturali richiesti per ciascun campo di attività.

     6. Le mansioni specifiche sono definite con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

     7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il direttore generale, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al comma 1, il numero, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale costituenti la dotazione organica dei singoli uffici.

     8. Alle variazioni del numero dei posti per profilo professionale compreso nella stessa qualifica funzionale, nel caso in cui le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole qualifiche funzionali, provvede il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente sentito il direttore generale.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 6. Accesso alla seconda qualifica dirigenziale. 1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, i posti di seconda qualifica funzionale dirigenziale istituiti dalla presente legge vengono ricoperti mediante selezioni per titoli, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e con le modalità previste agli articoli 79, commi 2. e 3. e 80, commi dall'1. al 4., della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

     2. Ai fini della formazione delle graduatorie per il primo inquadramento nella seconda qualifica funzionale e dirigenziale, costituiscono titoli valutabili i titoli di servizio, di studio e culturali e professionali (attività svolta, incarichi speciali e attitudini alle funzioni proprie della qualifica cui si concorre), come indicati nella tabella C) allegata alla presente legge.

     3. L'Ente disciplina con atto consiliare le modalità relative alla formazione, approvazione e utilizzazione delle graduatorie, in conformità dell'art. 82 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, fermo restando la facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Ente di delegare al Comitato esecutivo le ulteriori determinazioni ivi attribuite alla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Ristrutturazione degli uffici. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione dell'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascun ufficio.

     2. Entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento consiliare di cui al comma 1., il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il direttore generale, adotta i provvedimenti di ristrutturazione interna degli uffici.

     3. La copertura dei posti vacanti dalla qualifica di ausiliario a quella di funzionario, avviene - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con l'anzianità e gli altri requisiti, nonché nei limiti previsti dall'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

     4. Il personale del ruolo dell'Ente è collocato nei profili professionali definiti dal regolamento organico con deliberazione meramente esecutiva del Consiglio di amministrazione secondo i criteri di corrispondenza contenuti nella tabella C/1 allegata alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

     5. Le proposte dei provvedimenti in attuazione della presente legge, in ordine alle singole fasi, sono definite previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 8. Norma di rinvio. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alla normativa vigente per il personale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 9. Onere finanziario. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio dell'ESAU per l'esercizio 1987 e con quelli dei bilanci degli anni successivi.

 

 

Allegato «A»

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI E DELLE POSIZIONI DI STAFF

 

1. UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI.

     Compete all'ufficio la cura delle attività istituzionali e di funzionamento dell'Ente.

     Spetta, in particolare all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni di seguito esercitate:

     - la cura degli adempimenti connessi con il movimento deliberativo e l'attività del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente, il funzionamento dell'archivio e il relativo protocollo;

     - la consulenza giuridico-amministrativa agli organi ed agli uffici dell'Ente, l'assistenza ai professionisti incaricati del contenzioso, la cura degli adempimenti correlati con la definizione di controversie;

     - la formazione e cura di atti e procedimenti inerenti il reclutamento del personale, la sua formazione e la gestione dello status giuridico- economico del medesimo;

     - la formazione e gestione del bilancio annuale e pluriennale, l'accertamento e la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese;

     - la amministrazione dei beni mobili dell'Ente e la gestione dei servizi comuni;

     - la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

     - la predisposizione degli atti relativi e l'attuazione degli appalti, la applicazione amministrativa dei relativi contratti, la gestione delle aziende speciali.

 

2. UFFICIO PER L'ASSOCIAZIONISMO, IL CREDITO E IL MERCATO.

     Spetta all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

     - l'attuazione dei compiti di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 3 della L.R. n. 5/1984;

     - la gestione delle leggi sul credito e l'applicazione dei regolamenti C.E.E. per la corresponsione dei premi alla produzione, affidate all'Ente dall'A.I.M.A. e dalla Regione;

     - la assistenza alla cooperazione agricola;

     - per la tenuta della contabilità aziendale;

     - per l'amministrazione, nella gestione e nelle fasi di trasformazione;

     - per l'attività promozionale;

     - la concessione di garanzie fidejussioni;

     - la promozione per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole;

     - l'organizzazione, la gestione ed ogni altro intervento nelle fiere, mostre e mercati a livello regionale e nazionale.

 

3. UFFICIO PER GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA.

     Compete all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni seguenti:

     - la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la eventuale gestione di opere, siano esse riferite alla irrigazione e alla bonifica, che inerenti a qualsivoglia tipo di struttura riconducibile ad impianti, attrezzature e servizi di interesse agricolo;

     - l'assolvimento di compiti anche complementari all'attività ingegneristica ed agronomica, le operazioni catastali;

     - lo studio, le ricerche e le elaborazioni in materia di idrologia, meteorologia, geopedologia e su quant'altro connesso con la tutela dell'ambiente in generale.

 

4. UFFICIO INTERVENTI PER LO SVILUPPO.

     Compete all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni appresso specificate:

     - l'attuazione dei compiti di cui alle lett. a), b), d), e), m) dell'art. 3 della L.R. n. 5/1984;

     - lo studio e la elaborazione di piani e programmi territoriali e settoriali volti ad identificare esigenze e definire iniziative in campo agricolo;

     - l'acquisto di fondi rustici e l'assegnazione degli stessi, ai sensi dell'art. 12 della legge 590 del 26 maggio 1965 e delle altre in materia;

     - le indagini a fini statistici sulle produzioni agricole ed il controllo sulle contabilità aziendali;

     - la sperimentazione in agricoltura;

     - lo studio, l'analisi e la programmazione di procedure di automazione per la gestione tecnico-amministrativa di tutti i comparti dell'Ente, la gestione del centro meccanografico.

 

5. UFFICIO INTERVENTI PER LE COLTIVAZIONI.

     Compete all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali a studi, ricerche e proposte di intervento in materia di produzioni arboree ed erbacee e nei settori agro-industriali.

     Competono, in particolare, all'ufficio:

     - l'attività connessa con l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente ai sensi della L.R. n. 12/1984;

     - le azioni e gli interventi a favore di coltivatori singoli ed associati in materia di coltivazioni viticole, olivicole e frutticole in genere, compresa la gestione dei vivai sperimentali;

     - le attività di assistenza e la promozione nel settore delle coltivazioni erbacee, nonché la gestione di impianti dimostrativi per la cerealicoltura in genere e per le produzioni protette ed in serra;

     - le attività connesse con studi, ricerche e proposte nell'ambito della forestazione, della economia del bosco e montana, dell'agriturismo e dell'allevamento di selvaggina per la produzione di carne alimentare.

 

6. UFFICIO INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA.

     Compete all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali a studi, ricerche e proposte di intervento nel settore zootecnico.

     Compete, in particolare, all'ufficio:

     - l'assistenza delle aziende agricole nell'allevamento zootecnico bovino e suino condotti con tecniche e sistemi di produzione intensiva, nonché a favore delle aziende silvopastorali negli allevamenti suddetti;

     - assistenza alla cunicoltura ed avicoltura ed alle iniziative volte alla promozione, valorizzazione e miglioramento delle produzioni della carne e del latte;

     - l'assistenza veterinaria, l'assistenza per la fecondazione artificiale e la lotta all'ipofertilità.

 

POSIZIONI DI RICERCA

 

7. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche e la elaborazione di atti normativi ed amministrativi in genere, relativi alle attività degli organi istituzionali;

     - l'attività di consulenza giuridica generale.

 

8. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI DI ORGANIZZAZIONE E METODO RELATIVI AL PERSONALE.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche e la formulazione di proposte di atti e di provvedimenti inerenti la gestione del personale;

     - gli studi e le ricerche per la organizzazione delle attività del personale e quanto altro a ciò riconducibile.

 

9. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI RELATIVI A PROCEDURE DI APPALTO E CONVENZIONI.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche e l'elaborazione di proposte di atti e provvedimenti connessi con lo svolgimento di gare d'appalto;

     - gli studi, le ricerche e la formazione di proposte di atti concernenti contratti, capitolati, convenzioni.

 

10. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI PER LE ATTIVITA' DECENTRATE.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche e l'elaborazione di atti e provvedimenti connessi con lo svolgimento di attività amministrative e tecnico- amministrative decentrate sul territorio;

     - gli studi, le ricerche e l'elaborazione di atti e provvedimenti relativi a rapporti con istituti ed enti territoriali decentrati.

 

11. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI DI MERCATO AGRO-ALIMENTARE.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche, le indagini e le proposte finalizzate a definire i caratteri della politica nel settore del mercato agro- alimentare;

     - gli studi come sopra, relativi a particolari fenomeni del settore riferiti ad eventi di carattere straordinario.

 

12. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI PER LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED INGEGNERISTICHE.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche e le indagini in ordine alle innovazioni tecnologiche nel settore ingegneristico, con specifico riferimento alle opere e strutture realizzate a cura dell'Ente.

 

13. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI PER L'ASSETTO FONDIARIO.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche, le indagini ed i programmi inerenti l'assetto, la ricomposizione ed il riordino fondiario;

     - gli studi, le ricerche ed i programmi relativi all'utilizzazione di terre incolte e lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

 

14. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI DI ENTOMOLOGIA E FITOPATOLOGIA.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche, le indagini ed i programmi in ordine alle politiche di intervento nei settori agricoli e forestali nelle zone montane ed in quelle interne.

 

15. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI DI ENTOMOLOGIA E FITOPATOLOGIA.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche ed i programmi di intervento per il miglioramento e difesa delle produzioni agrarie, con specifico riferimento ai problemi nel campo della entomologia e della fitopatologia.

 

16. POSIZIONE DI STAFF: PROBLEMI DEL CREDITO.

     Competono alla posizione:

     - gli studi, le ricerche, le procedure di intervento per la gestione del credito agrario affidato all'E.S.A.U. e le proposte di atti riferiti ai rapporti tra l'E.S.A.U. e gli Istituti di credito interessati alla materia.

 

 

 

Allegato «B»

                               TABELLA 1 [1]

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEL PERSONALE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

IN UMBRIA

__________________________________________________________________

Qualifiche funzionali                                      Ruolo

                                                          organico

------------------------------------------------------------------

- dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate  16

- dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate   34

- funzionario                                                   71

- istruttore direttivo                                          35

- istruttore                                                    30

- collaboratore professionale                                    9

- esecutore                                                     22

- operatore                                                      9

- ausiliario                                                     1

- addetto alle pulizie                                          --

                                                                       ----

                                                   Totale      227

__________________________________________________________________

 

 

                               TABELLA 2 [1]

 

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA NELLA FASE

TRANSITORIA

__________________________________________________________________

Qualifiche funzionali                                    Ruolo

                                                        organico

                                                       transitorio

------------------------------------------------------------------

- dirigente di strutture di II livello

e qualifiche equiparate                                      16

- dirigente di strutture di I livello

e qualifiche equiparate                                      51

- funzionario                                                98

- istruttore direttivo                                       42

- istruttore                                                 54

- collaboratore professionale                                 4

- esecutore                                                  22

- operatore                                                   9

- ausiliario                                                  7

- addetto alle pulizie                                       --

                                                                  ---------

                                                Totale      303

__________________________________________________________________

 

 

 

Allegato «C»

     TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ACCESSO ALLA II QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

A) TITOLI DI SERVIZIO: FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30:

- servizio di ruolo nella I qualifica dirigenziale (ex-l.r. 46/83),

nell'ottavo livello (ex-l.r. 26/79) e nella sesta qualifica (ex-l.r. n.

33/73) del ruolo organico dell'ESAU, per ogni anno punti 2;

- servizio in qualifiche dirigenziali ex-D.P.R. n. 748/72, per ogni anno

punti 3;

- servizio in carriere direttive o equiparabili e servizio in altre

qualifiche dirigenziali (altri ordinamenti), per ogni anno punti 2;

- servizio in altre posizioni (atipiche o con responsabilità della massima

struttura dell'ente di provenienza), per ogni anno punti 0,50.

 

B) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI: FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 15:

- laurea, punti 12

- seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è

richiesta la laurea, punti 3

 

C) SVOLGIMENTO DI FUNZIONI: FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 55:

- svolgimento delle funzioni di responsabile di settore, ovvero di

direttore di ufficio attribuite formalmente secondo il cessato ordinamento,

fino ad un massimo di punti 25: per ogni anno punti 1;

- valutazioni del curriculum professionale, per attività svolte, incarichi

speciali, pubblicazioni, attitudini alle funzioni proprie della qualifica

cui si concorre: fino ad un massimo di punti 30.

     Le frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 16 giorni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[1] Tabella così sostituita con l'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 34.

[1] Tabella così sostituita con l'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 34.