§ 2.2.52 - L.R. 1 marzo 1984, n. 12.
Affidamento all'ESAU delle funzioni dell'Osservatorio delle malattie delle piante.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:01/03/1984
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge disciplina, in armonia con l'art. 13 dello Statuto regionale l'esercizio delle funzioni amministrative degli Osservatori per malattie delle piante trasferite o delegate [...]
Art. 2.  Personale. 1. In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il personale in servizio presso l'Osservatorio per le malattie delle piante, sezioni entomologia e [...]
Art. 3.  Norma finanziaria. Eventuali oneri per l'attuazione della presente legge - oltre a quelli di cui al precedente art. 2 che continueranno a gravare sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 2.2.52 - L.R. 1 marzo 1984, n. 12. [1]

Affidamento all'ESAU delle funzioni dell'Osservatorio delle malattie delle piante.

(B.U. n. 19 del 7 marzo 1984).

 

Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina, in armonia con l'art. 13 dello Statuto regionale l'esercizio delle funzioni amministrative degli Osservatori per malattie delle piante trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 74.

     2. Le funzioni riguardano le attività previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di applicazione approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, nonché dalla legge 9 marzo 1955, n. 471.

     3. Le predette funzioni, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono affidate - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 dello Statuto - all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita sull'intero territorio regionale.

     4. Restano di competenza della Regione:

     a) l'approvazione di programmi, piani e progetti specifici inerenti operazioni di difesa delle coltivazioni e di lotta ai parassiti delle piante;

     b) le iniziative previste dalla legge regionale 22 agosto 1979, n. 49 e dai programmi regionali attuativi della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

     c) l'accertamento di idoneità dei locali e di capacità di colui che chieda l'autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

     5. Per quanto attiene al controllo sulle importazioni ed esportazioni, con il relativo rilascio di certificati fitopatologici, e sul transito di piante, loro parti e semi, le connesse funzioni amministrative saranno espletate in conformità delle direttive del competente organo ministeriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 71, 74 e 111 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Personale. 1. In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il personale in servizio presso l'Osservatorio per le malattie delle piante, sezioni entomologia e patologia vegetale, è assegnato funzionalmente all'ESAU, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 3. Norma finanziaria. Eventuali oneri per l'attuazione della presente legge - oltre a quelli di cui al precedente art. 2 che continueranno a gravare sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - saranno previsti nel bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e finanziati con quota del contributo annuale della Regione nelle spese di funzionamento di detto Ente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.