§ 6.1.3b - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 40.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:10/12/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in [...]
Art. 2.      1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di [...]
Art. 3.      1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in [...]
Art. 4.      1. E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti [...]
Art. 5.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge.
Art. 6.      1. Per l'anno finanziario 1994, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in [...]
Art. 7.      1. Le spese, per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 16, [...]
Art. 8.      1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge [...]
Art. 9.      1. Negli annessi allegati n. 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per il finanziamento dei [...]
Art. 10.      1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 [...]
Art. 11.      1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, introdotto con l'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, [...]
Art. 12.      1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, [...]
Art. 13.      1. La commutazione d'ufficio, da parte del tesoriere, dei mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio, in assegni postali localizzati, può essere [...]
Art. 14.      1. Nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'articolo 19, secondo [...]
Art. 15.      1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il [...]
Art. 16.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 6.1.3b - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 40.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 61 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in termini di competenza ed in Lire 5.240.000.000.000 in termini di cassa.

 

     Art. 2.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 3.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in termini di competenza ed in Lire 5.240.000.000.000 in termini di cassa.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, nonché l'impegno delle spese sugli esercizi successivi ai sensi degli articoli 8 e 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificati dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario 1994, nei limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Per l'anno finanziario 1994, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in osservanza anche delle prescrizioni recate dalle leggi medesime, nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

 

     Art. 7.

     1. Le spese, per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, sono descritte nell'annesso allegato n. 2.

     2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine è determinata, per l'esercizio finanziario 1994, nell'importo di Lire 18.000.000.000 in termini di competenza e di Lire 18.000.000.000 in termini di cassa.

 

     Art. 8.

     1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, sono descritte nell'annesso allegato n. 3.

 

     Art. 9.

     1. Negli annessi allegati n. 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1994.

 

     Art. 10.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, ad apportare variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni statali, regionali e della comunità economica europea, nonché delle entrate per l'assunzione di mutui con oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia e di altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle corrispondenti spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

     2. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 28 febbraio 1991, n. 2, i capitoli di spesa fra i quali possono essere disposte variazioni compensative sono quelli descritti nell'annesso allegato n. 6.

 

     Art. 11.

     1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, introdotto con l'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato per gli anni 1994, 1995 e 1996 nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

     a) 5 per cento per l'imposta locale sui redditi;

     b) 5 per cento per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     c) 50 per cento per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

     Art. 12.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, e purché la stessa non sia superiore all'importo di Lire 50.000.

 

     Art. 13.

     1. La commutazione d'ufficio, da parte del tesoriere, dei mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio, in assegni postali localizzati, può essere autorizzata dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, qualora l'importo a favore di ciascun creditore non sia superiore a Lire 200.000.

 

     Art. 14.

     1. Nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:

     - Settore funzionale 01 - Assetto istituzionale;

     - Settore funzionale 02 - Amministrazione generale;

     - Settore funzionale 03 - Scuola;

     - Settore funzionale 04 - Attività culturali e sportive;

     - Settore funzionale 05 - Sicurezza sociale;

     - Settore funzionale 06 - Sanità;

     - Settore funzionale 07 - Lavoro e formazione;

     - Settore funzionale 08 - Economia;

     - Settore funzionale 09 - Edilizia abitativa;

     - Settore funzionale 10 - Opere pubbliche;

     - Settore funzionale 11 - Sistema delle reti;

     - Settore funzionale 12 - Ambiente;

     - Settore funzionale 13 - Protezione civile;

     - Settore funzionale 14 - Oneri non ripartibili;

 

     Art. 15.

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.