§ 4.6.4 - Legge Regionale 28 luglio 1988, n. 15.
Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:28/07/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  [1]
Art. 3.  Iniziative per lo sviluppo della cooperazione.
Art. 4.  Presentazione delle domande di contributo e sussidio.
Art. 5.  Cumulabilità parziale delle agevolazioni.
Art. 6.  Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze.
Art. 7.      (Omissis)


§ 4.6.4 - Legge Regionale 28 luglio 1988, n. 15.

Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

(B.U. 9 agosto 1988, n. 35).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione, in osservanza dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

     2. Nel quadro della competenza regionale di cui all'articolo 4, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo Statuto speciale di autonomia, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, contenenti norme in attuazione dello Statuto in materia di cooperazione, la presente legge disciplina le iniziative e le attività, di cui ai successivi articoli intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

 

     Art. 2. [1]

     [Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

     1. Ai fini dello studio delle iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, delle proposte da inserire nel programma annuale delle iniziative, nonché dell'espressione del parere sulle iniziative da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'art. 3, funge da organo consultivo della Giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, integrata con i seguenti componenti:

     - due docenti universitari esperti in materia di cooperazione, scelti dalla Giunta regionale;

     - il dirigente della ripartizione Il - credito e cooperazione;

     - il dirigente del servizio studi e relazioni linguistiche.

     2. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in Consiglio regionale.

     3. I componenti, con i quali viene integrata la commissione regionale per la cooperazione, sono nominati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi all inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per la durata della legislatura medesima.

     4. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e ogniqualvolta lo richiedano il presidente o almeno otto componenti. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.]

 

     Art. 3. Iniziative per lo sviluppo della cooperazione. [2]

     1. Il comitato consultivo di cui all'articolo 2, propone alla Giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre le seguenti iniziative:

     a) effettuazione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative;

     b) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;

     c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione elementare e secondaria, dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi;

     d) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri che perseguono finalità analoghe.

     2. La Giunta regionale interviene altresì, su proposta del comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative:

     a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa;

     b) erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori, operanti presso istituti, università ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione;

     c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici.

     3. La Giunta regionale, in attuazione delle norme della presente legge e previo parere del comitato consultivo, può inoltre concedere:

     a) contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione ed aggiornamento degli amministratori e dei sindaci delle società cooperative e loro consorzi;

     b) contributi ad associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, a società cooperative e loro consorzi, ad altri enti e organismi, nonché a persone fisiche e giuridiche, le cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge;

     c) sussidi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative;

     c bis) contributi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale.

     3 bis. I contributi di cui al comma 3, lettera c bis), sono cumulabili con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a) e b), al comma 3, lettera a) e ciò ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     4. La Giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i fondi da destinarsi alle iniziative medesime.

     5. Le iniziative di cui al presente articolo, approvate dalla Giunta regionale, sono attuate a cura della ripartizione per il credito e la cooperazione.

 

     Art. 4. Presentazione delle domande di contributo e sussidio.

     1. Per beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'articolo 3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla Giunta regionale, corredata dei programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sussidi ottenuti.

     2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono liquidati dietro presentazione dei consuntivi, corredati della documentazione relativa alle spese sostenute.

     3. I sussidi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e liquidati sulla base dei programmi preventivi presentati.

     4. I beneficiari dei contributi e dei sussidi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti nel presente articolo, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, la quale sarà acquisita a fini di documentazione e di studio.

 

     Art. 5. Cumulabilità parziale delle agevolazioni.

     1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 abbiano beneficiato per la stessa iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello Stato o di altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 4, la Giunta regionale, in relazione all'interesse o all'importanza dell'iniziativa, e su parere del comitato consultivo di cui all'articolo 2, può integrare le provvidenze fino alla concorrenza dei limiti stessi.

 

     Art. 6. Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze.

     1. All'atto della liquidazione delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, la Giunta regionale effettua, tramite la ripartizione per il credito e la cooperazione, le necessarie verifiche.

     2. Qualora si riscontrino difformità tra iniziative programmate e iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento delle iniziative stesse, le provvidenze suddette sono proporzionalmente ridotte o revocate.

     3. La misura della riduzione o la revoca sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Artt. 8. - 9.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 luglio 2008, n. 5.

[2] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[3] Abroga gli articoli 1, 2, 6 e il terzo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1964, n. 8.

[4] Recano disposizioni transitorie e finanziarie.