§ 4.6.3 - Legge Regionale 14 febbraio 1964, n. 8.
Provvedimenti a favore della cooperazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:14/02/1964
Numero:8


Sommario
Art. 3.      1. Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il [...]
Art. 4.      1. Fermo il principio dell'art. 28, primo comma della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria [...]
Art. 5.      1. I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      1. Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite [...]
Art. 8.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna [...]
Art. 9.      1. L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 10.      1. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 11.      1. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.


§ 4.6.3 - Legge Regionale 14 febbraio 1964, n. 8. [1]

Provvedimenti a favore della cooperazione.

(B.U. 18 febbraio 1964, n. 7).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2].

 

Art. 3.

     1. Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

 

     Art. 4.

     1. Fermo il principio dell'art. 28, primo comma della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     1. I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

     2. La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da pane dell'Amministrazione regionale siano proporzionati all'effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     1. Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

     2. I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e, per la seconda metà, saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

     3. (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

 

     Art. 9.

     1. L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 10.

     1. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articoli abrogati dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 1988, n. 15.

[3] Abroga il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 1988, n. 15.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 1988, n. 15.