§ 41.7.102 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/03/1975
Numero:472


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.
Art. 4.      La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni [...]


§ 41.7.102 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative.

(G.U. 20 settembre 1975, n. 252, S.O.)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.

 

          Art. 2. [1]

     Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie.

 

          Art. 3.

     La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.

     Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.

     Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrativa nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.

 

          Art. 4.

     La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.