§ 2.1.40 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 8.
Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei Fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/01/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di trattamento di riposo, assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge [...]
Art. 2.      Al personale provinciale in quiescenza, di cui al precedente articolo 1, sono estese le disposizioni relative al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni a termini degli [...]
Art. 3.      A partire dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli assegni di pensione a favore dei titolari di trattamento di riposo a carico del fondo pensioni [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.1.40 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 8.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei Fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(B.U. 2 febbraio 1978, n. 7).

 

Art. 1.

     Ai titolari di trattamento di riposo, assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910, è concessa a decorrere dall'1 gennaio 1975, una integrazione mensile lorda pari al 40 per cento dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla Legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5, l'integrazione mensile lorda di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, e l'Integrazione mensile lorda di cui al secondo comma dell'articolo 1 della Legge provinciale 30 novembre 1974, n. 42, in godimento al 31 dicembre 1974.

     L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui al precedente comma, arrotondato per eccesso a Lire 100 e sarà corrisposto anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

 

     Art. 2.

     Al personale provinciale in quiescenza, di cui al precedente articolo 1, sono estese le disposizioni relative al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni a termini degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

     Per l'anno 1976 l'importo annuo lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla Legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5, l'integrazione mensile lorda di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, l'integrazione mensile lorda di cui al secondo comma dell'articolo 1 della Legge provinciale 30 novembre 1974, n. 42, e l'integrazione mensile lorda di cui al precedente articolo 1, aumentato del 6,90 per cento.

     Per l'anno 1977 l'importo annuo lordo delle pensioni di cui al precedente comma, ulteriormente aumentato del 5,10 per cento in relazione alla percentuale di variazione accertata con decreto ministeriale 1 dicembre 1976, a sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Per gli anni successivi, la Giunta provinciale provvederà all'applicazione della percentuale di variazione che sarà accertata a sensi dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

     Art. 3.

     A partire dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli assegni di pensione a favore dei titolari di trattamento di riposo a carico del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con la richiamata legge tirolese 27 dicembre 1909, sono corrisposti in via posticipata, a modifica di guanto disposto dalle norme finora applicate.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Disposizione finanziaria transitoria.

[2] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.