§ 2.1.17 - Legge Provinciale 19 gennaio 1966, n. 5.
Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove e orfani, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/01/1966
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di trattamento di riposo, compresi gli assegni vitalizi e le grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, [...]


§ 2.1.17 - Legge Provinciale 19 gennaio 1966, n. 5.

Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove e orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina Istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(B.U. 1 febbraio 1966, n. 5).

 

Art. 1.

     Ai titolari di trattamento di riposo, compresi gli assegni vitalizi e le grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4 ex 1910, concessa a decorrere dall'1 gennaio 1965 una integrazione mensile lorda pari al 30% dell'importo mensile lordo della pensione, assegno o graziale, comprese le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, e contributi di educazione, spettanti alla stessa data.

     L'assegno sarà corrisposto anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

     L'importo mensile lordo dell'integrazione arrotondato per eccesso a lire 100.

 

     Artt. 2. - 3. (Omissis) [1].

 

 

 

 


[1] Norma finanziaria ed entrata in vigore.