§ 5.3.152 - L.R. 8 marzo 1971, n. 4.
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1971.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/03/1971
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P.R. 26 [...]
Art. 2.      E' approvato in L. 310.491.675.700 il totale generale della spesa della Regione siciliana per lo anno finanziario 1971.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle di cui ai [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla [...]
Art. 7.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati [...]
Art. 8.      Per l'anno finanziario 1971 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con [...]
Art. 10.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà [...]
Art. 11.      E' autorizzata la spesa di L. 2.147.825.000 per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30, [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di lire 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al capitolo n. 10293 [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio 1971, la ulteriore spesa di L. 10 milioni che si inscrive al capitolo n. 16901 [...]
Art. 14.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di L. 8.000.000 quale [...]
Art. 15.      E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico - alberghiera per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al capitolo n. 19604 [...]
Art. 16.      E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni [...]
Art. 17.      Alle spese di cui ai capitoli nn. 12001, 12002 e 12702 in gestione all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e n. 16401 in gestione all'Assessorato regionale dei lavori [...]
Art. 18.      Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la ulteriore spesa di L. 1.950.000.000 che si iscrive al [...]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al [...]
Art. 20.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dallo anno finanziario 1971, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, [...]
Art. 21.      Dello stanziamento indicato al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici) la somma di lire 1.000.000.000 sarà utilizzata secondo le norme degli articoli 31 e 35 della legge [...]
Art. 22.      Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300.000.000 [...]
Art. 23.      Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio [...]
Art. 24.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 25.      Alle spese di cui ai capitoli nn. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applicano, per l'anno finanziario 1971, le [...]
Art. 26.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1971, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 27.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, [...]
Art. 28.      I residui risultanti dal 1 gennaio 1971 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1971 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla [...]
Art. 29.      E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.
Art. 30.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1971.


§ 5.3.152 - L.R. 8 marzo 1971, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1971.

(G.U.R. 9 marzo 1971, n. 10).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1971, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E', altresì, autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     E' approvato in L. 310.491.675.700 il totale generale della spesa della Regione siciliana per lo anno finanziario 1971.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B) della presente legge.

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

 

     Art. 8.

     Per l'anno finanziario 1971 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione della entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

     Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

 

     Art. 10.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero per l'agricoltura e le foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione siciliana.

     Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.

     Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.

 

     Art. 11.

     E' autorizzata la spesa di L. 2.147.825.000 per contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30, lettera f), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di lire 184.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio 1971, la ulteriore spesa di L. 10 milioni che si inscrive al capitolo n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

 

     Art. 14.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università degli studi di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

 

     Art. 15.

     E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico - alberghiera per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al capitolo n. 19604 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 16.

     E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

 

     Art. 17.

     Alle spese di cui ai capitoli nn. 12001, 12002 e 12702 in gestione all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e n. 16401 in gestione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 18.

     Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la ulteriore spesa di L. 1.950.000.000 che si iscrive al capitolo n. 21231 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

 

     Art. 20.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dallo anno finanziario 1971, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 1.000 milioni annui che si iscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 21.

     Dello stanziamento indicato al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici) la somma di lire 1.000.000.000 sarà utilizzata secondo le norme degli articoli 31 e 35 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

 

     Art. 22.

     Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, il limite trentacinquennale di impegno di L. 300.000.000 annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

 

     Art. 23.

     Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei Provveditori agli studi della Regione, per un importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.

     E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei Provveditori agli studi per provvedere alle spese stesse, in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.

     L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato, inoltre, a disporre analoghe anticipazioni in favore dei patronati scolastici presso cui funzionino scuole materne finanziate dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51.

 

     Art. 24.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 25.

     Alle spese di cui ai capitoli nn. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

 

     Art. 26.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1971, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 27.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1971, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero di disoccupati.

 

     Art. 28.

     I residui risultanti dal 1 gennaio 1971 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1971 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 29.

     E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

     Il quadro non è riportato in quanto il suo contenuto è meglio riprodotto nell'atto allegato 7/6201.

 

     Art. 30.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1971.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).