§ 5.3.49 - L.R. 25 giugno 1954, n. 12.
Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1953-54 (primo provvedimento).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/06/1954
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A), firmata dall'Assessore [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B), firmata dall'Assessore [...]
Art. 3.      Nel bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1953-54 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n. 2, sono [...]
Art. 4.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 13.600.000 che si attribuiscono al cap. 447 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 5.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 2.300.000 che si attribuiscono al cap. 244 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 6.      Per le finalità di cui all'art. 3 lettera C) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 300.000.000 che si assegna al cap. 543 [...]
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 1.000.000.
Art. 8.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 850.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 450 milioni al capitolo 535, quanto a L. [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui a capitolo aggiunto n. 821 è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 10.      La spesa di L. 1.500.000 di cui alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 24, per l'anno finanziario 1953-54, è aumentata di L. 300.000.
Art. 11.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 40.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 572 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 12.      Per l'anno finanziario 1953-54 la spesa annua autorizzata con il D.L.P. 15 novembre 1949, n. 32 convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è aumentata di L. 5.000.000.
Art. 13.      Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1949 n. 45, è autorizzata la spesa di L. 380.000.000 che si attribuisce quanto a L. 40.000.000 al cap. 597, conto della competenza, e quanto [...]
Art. 14.      La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 5 milioni che si attribuiscono al cap. 611 dello stato di previsione della spesa (veggasi [...]
Art. 15.      La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 25 milioni, che si attribuiscono quanto a L. 15.000.000 al cap. n. 602 e quanto a L. 10.000.000 [...]
Art. 16.      La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 25 milioni che si detraggono quanto a 10.000.000 dal cap. n. 608, quanto a L. 5.000.000 dal cap. [...]
Art. 17.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 30.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 634 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 18.      La spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, per il cap. 635 è ridotta di L. 2.800.000 e quella autorizzata con l'articolo medesimo per il cap. 636 è [...]
Art. 19.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 80.000.000 giusta la seguente ripartizione per capitoli: cap. 660: L. 4.000.000; cap. [...]
Art. 20.      Per l'anno finanziario 1953-54 il concorso della Regione previsto dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, è fissato in L. 35.000.000.
Art. 21.      La spesa autorizzata con l'art. 29 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 20 milioni che si detraggono dal capitolo n. 650 (veggasi la annessa tabella B).
Art. 22.      La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e dall'art. 2 del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1952, n. 26, è aumentata di L. 20.000.000 che si assegnano al cap. n. 577, [...]
Art. 23.      Le disponibilità residue del cap. 578 relative alla spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, modificato dall'art. 3 del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1952, n. 26, [...]
Art. 24.      Le disponibilità residue dei capitoli nn. 592, 595, 598, 599, sono ridotte rispettivamente di L. 130 milioni, di L. 100 milioni, di L. 80 milioni e di L. 30 milioni.
Art. 25.      Per le finalità di cui al D.Lgs.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20, convertito con modificazione della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa ripartita di L. 200.000.000 per [...]
Art. 26.      Il capitolo n. 10 inscritto nello stato di previsione della spesa e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1953-54 è soppresso (veggasi l'annessa tabella C).
Art. 27.      Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B) si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate di cui alla tabella A).
Art. 28.      Agli effetti della assunzione degli impegni sui capitoli di spesa di parte ordinaria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953-54 i cui stanziamenti sono aumentati con la presente [...]
Art. 29.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.49 - L.R. 25 giugno 1954, n. 12.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1953-54 (primo provvedimento).

(G.U.R. 26 giugno 1954, n. 30).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1953-54 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.

 

     Art. 3.

     Nel bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1953-54 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n. 2, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C), firmata dall'Assessore preposto alle Finanze, al Bilancio, agli Affari Economici ed al Patrimonio.

 

     Art. 4.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 13.600.000 che si attribuiscono al cap. 447 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 2.300.000 che si attribuiscono al cap. 244 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui all'art. 3 lettera C) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 300.000.000 che si assegna al cap. 543 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 1.000.000.

 

     Art. 8.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 850.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 450 milioni al capitolo 535, quanto a L. 200.000.000 al capitolo 538 e quanto a L. 200.000.000 al capitolo 539 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui a capitolo aggiunto n. 821 è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 10.

     La spesa di L. 1.500.000 di cui alla legge regionale 11 luglio 1952, n. 24, per l'anno finanziario 1953-54, è aumentata di L. 300.000.

 

     Art. 11.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 40.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 572 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 12.

     Per l'anno finanziario 1953-54 la spesa annua autorizzata con il D.L.P. 15 novembre 1949, n. 32 convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è aumentata di L. 5.000.000.

     Il predetto aumento è attribuito al cap. 589 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 13.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1949 n. 45, è autorizzata la spesa di L. 380.000.000 che si attribuisce quanto a L. 40.000.000 al cap. 597, conto della competenza, e quanto a L. 340.000.000 al capitolo medesimo conto dei residui.

 

     Art. 14.

     La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 5 milioni che si attribuiscono al cap. 611 dello stato di previsione della spesa (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 15.

     La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 25 milioni, che si attribuiscono quanto a L. 15.000.000 al cap. n. 602 e quanto a L. 10.000.000 al cap. n. 603 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 16.

     La spesa autorizzata con l'art. 26 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 25 milioni che si detraggono quanto a 10.000.000 dal cap. n. 608, quanto a L. 5.000.000 dal cap. n. 609 e quanto a L. 10.000.000, dal cap. n. 625.

 

     Art. 17.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953 n. 54, è aumentata di L. 30.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 634 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 18.

     La spesa autorizzata con l'art. 28 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, per il cap. 635 è ridotta di L. 2.800.000 e quella autorizzata con l'articolo medesimo per il cap. 636 è aumentata di lire 2.800.000 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 19.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è aumentata di L. 80.000.000 giusta la seguente ripartizione per capitoli: cap. 660: L. 4.000.000; cap. 661: L. 3 milioni; cap. 662: L. 3.000.000; cap. 666: L. 40 milioni; cap. 667: L. 5.000.000; cap. 668: L. 5.000.000; cap. 672: L. 20.000.000.

 

     Art. 20.

     Per l'anno finanziario 1953-54 il concorso della Regione previsto dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, è fissato in L. 35.000.000.

     La predetta somma è attribuita al cap. 674-bis di nuova istituzione (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 21.

     La spesa autorizzata con l'art. 29 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, è ridotta di L. 20 milioni che si detraggono dal capitolo n. 650 (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 22.

     La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e dall'art. 2 del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1952, n. 26, è aumentata di L. 20.000.000 che si assegnano al cap. n. 577, conto dei residui (veggasi la annessa tabella B).

 

     Art. 23.

     Le disponibilità residue del cap. 578 relative alla spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, modificato dall'art. 3 del D.Lgs.P.Reg. 31 ottobre 1952, n. 26, sono ridotte di L. 20.000.000 (veggasi l'annessa tabella B).

 

     Art. 24.

     Le disponibilità residue dei capitoli nn. 592, 595, 598, 599, sono ridotte rispettivamente di L. 130 milioni, di L. 100 milioni, di L. 80 milioni e di L. 30 milioni.

     Per gli stessi importi si intendono ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 25.

     Per le finalità di cui al D.Lgs.P.Reg. 18 aprile 1951, n. 20, convertito con modificazione della legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è autorizzata la spesa ripartita di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1966-67.

     La somma risultante può essere iscritta nel bilancio del corrente esercizio ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

 

     Art. 26.

     Il capitolo n. 10 inscritto nello stato di previsione della spesa e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1953-54 è soppresso (veggasi l'annessa tabella C).

     E' istituito il capitolo n. 8-bis "Impianti ed attrezzatura per la valorizzazione di prodotti agricoli e per l'attuazione degli scambi commerciali" in gestione ai LL.PP. (veggasi l'annessa tabella C).

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sino all'entrata in vigore della presente legge sul capitolo n. 10 si intendono assunti o disposti sul cap. 8-bis di nuova istituzione al quale sono attribuiti i residui del cap. n. 10 provenienti dall'esercizio decorso.

 

     Art. 27.

     Alla maggiore spesa risultante dalla tabella B) si fa fronte utilizzando parte delle maggiori entrate di cui alla tabella A).

 

     Art. 28.

     Agli effetti della assunzione degli impegni sui capitoli di spesa di parte ordinaria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1953-54 i cui stanziamenti sono aumentati con la presente legge, il termine fissato dal primo comma dell'art. 274 del Regolamento per la contabilità generale, è protratto fino al 31 agosto 1954.

 

     Art. 29.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).