§ 3.6.6 - L.R. 5 agosto 1949, n. 45.
Concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:05/08/1949
Numero:45


Sommario
Art. 1.      L'Assessore alla Industria ed al Commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Consiglio Regionale delle Miniere, agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere [...]
Art. 2.      Allo scopo di incoraggiare le ricerche minerarie, nonché gli studi e le ricerche anche di carattere sperimentale per la adozione di più idonei e redditizi sistemi di coltivazione e di più [...]
Art. 3.      Il contributo della Regione non può eccedere la misura del 20% dell'ammontare della spesa necessaria per il compimento delle ricerche, degli studi e degli esperimenti, di cui al precedente [...]
Art. 4.      L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere motivato del Distretto Minerario di Caltanissetta alla [...]
Art. 5.      Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1947-48 di cui L. 200 milioni per quanto [...]
Art. 6.      Fino a quando non sarà approvato il piano generale di ricerche dei giacimenti minerari, di cui al precedente articolo 1 e, non oltre diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.6.6 - L.R. 5 agosto 1949, n. 45.

Concessione di contributi per studi e ricerche nel campo minerario.

(G.U.R. 6 agosto 1949, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore alla Industria ed al Commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Consiglio Regionale delle Miniere, agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la formazione di un piano generale di ricerche di giacimenti minerari nei luoghi più indiziati.

     Il piano sarà compilato a cura del Distretto Minerario di Caltanissetta e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale delle Miniere.

 

     Art. 2.

     Allo scopo di incoraggiare le ricerche minerarie, nonché gli studi e le ricerche anche di carattere sperimentale per la adozione di più idonei e redditizi sistemi di coltivazione e di più proficui processi di sfruttamento dei minerali, possono essere concessi, anche a privati, contributi a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Il contributo della Regione non può eccedere la misura del 20% dell'ammontare della spesa necessaria per il compimento delle ricerche, degli studi e degli esperimenti, di cui al precedente articolo 2.

     Qualora per le stesse finalità concorrano a qualsiasi titolo, lo Stato od altri Enti Pubblici, il contributo previsto dall'articolo precedente, potrà essere concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri Enti, sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile dalla Regione entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo.

     Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza fra la misura ritenuta da essa ammissibile e quella che il richiedente ha ottenuto o ha il diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri Enti.

 

     Art. 4.

     L'istanza per ottenere i benefici di cui alla presente legge corredata dai progetti e preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere motivato del Distretto Minerario di Caltanissetta alla approvazione dell'Assessore alla Industria ed al Commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità enunciate nell'articolo 2 e le ricerche risultino regolarmente autorizzate per le zone comprese nel piano di cui all'art. 1, determina con suo decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la misura del contributo, e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.

     La liquidazione del contributo può essere effettuata in unica rata, al compimento dell'attività, ovvero durante il corso delle ricerche, degli studi e degli esperimenti, nella misura pari alla percentuale deliberata, rispetto alle spese corrispondenti all'avanzamento dell'attività stessa.

     I contributi verranno erogati previa relazione del Distretto Minerario di Caltanissetta attestante i risultati conseguiti.

     Nel caso di contributi ratizzati, ai fini della continuazione dei lavori e dei successivi pagamenti, la relazione dovrà attestare la utilità della prosecuzione delle ricerche, degli studi e degli esperimenti.

 

     Art. 5.

     Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 ripartita in dieci esercizi a partire da quello 1947-48 di cui L. 200 milioni per quanto previsto dall'articolo 1.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando, per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49, i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica Assessorato della Industria e del Commercio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 6.

     Fino a quando non sarà approvato il piano generale di ricerche dei giacimenti minerari, di cui al precedente articolo 1 e, non oltre diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Assessore alla Industria ed al Commercio è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'articolo 2 del presente provvedimento prescindendo dall'obbligo che le ricerche, per le quali è richiesto il contributo, debbano effettuarsi nelle zone comprese nel piano stesso.

     In tal caso però, ferme restando tutte le altre disposizioni, il Distretto Minerario di Caltanissetta dovrà completare il parere richiesto dall'articolo 4 con la dichiarazione che trattasi ricerche riconosciute urgenti e che, presuntivamente, le medesime siano da considerarsi fra quelle che rientreranno nelle zone da comprendersi nel piano.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.