§ 2.10.35 - L.R. 11 luglio 1952, n. 24.
Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:11/07/1952
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua araba, presso la [...]
Art. 2.      Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 1.500.000.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.35 - L.R. 11 luglio 1952, n. 24.

Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso l'Università di Palermo.

(G.U.R. 12 luglio 1952, n. 39).

 

Art. 1.

     L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua araba, presso la facoltà di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1952-53.

     Tale convenzione ha la durata di cinque anni.

 

     Art. 2.

     Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 1.500.000.

     Per l'esercizio 1952-53 detta somma sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative, iscritto nel bilancio di detto esercizio.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.