§ 4.2.64 - L.R. 17 marzo 1975, n. 8.
Nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:17/03/1975
Numero:8


Sommario
Art. 1.      E' abrogata la L.R. 18 luglio 1961, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.      La pubblicazione dell'avviso della gara, qualunque sia l'importo dell'opera da appaltare, deve essere effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 2 febbraio 1975, n. 14, [...]
Art. 3.      Fino al 30 giugno 1977
Art. 4.      Nell'ambito della Regione siciliana si applica il secondo comma dell'art. 1 della L. 12 gennaio 1974, n. 8.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi della L.R. 23 ottobre 1964, n. 22, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per i contratti di appalto di opere pubbliche, che saranno aggiudicate dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1977, nell'ambito della Regione siciliana si applicano le [...]
Art. 13.      E' abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere regionali, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della L.R. 2 agosto 1954, n. 32, e successive [...]
Art. 14.      I collaudatori debbono accertare l'avvenuto pagamento dei relativi contributi a favore della Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Le funzioni consultive e le competenze di cui all'art. 4 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, sono esercitate, secondo le rispettive norme sull'esercizio professionale, dai dirigenti tecnici e dagli [...]
Art. 18.      Nel primo anno di applicazione della presente legge i rappresentanti previsti dalla lett. i del precedente art. 11 sono elevati a tre.


§ 4.2.64 - L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

Nuove norme sull'appalto di opere pubbliche e per l'acceleramento della spesa.

(G.U.R. 22 marzo 1975, n. 12).

 

Art. 1.

     E' abrogata la L.R. 18 luglio 1961, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

     Nell'ambito della Regione siciliana si applica la L. 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata, con le aggiunte e le modificazioni risultanti dagli articoli che seguono.

 

     Art. 2.

     La pubblicazione dell'avviso della gara, qualunque sia l'importo dell'opera da appaltare, deve essere effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 2 febbraio 1975, n. 14, esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione, oltre che nell'albo dell'ente appaltante.

     Le schede segrete, previste dalla L. 2 febbraio 1975, n. 14, e dall'art. 3 della presente legge, sono compilate dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente appaltante o, in mancanza di questi, dai capi degli uffici tecnici regionali, provinciali o del Genio civile all'uopo delegati dal capo dell'ente appaltante.

     Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 17 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     E' abrogato l'art. 18 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     I depositi cauzionali provvisori saranno effettuati secondo le norme previste dall'art. 2 del capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

     Il legale rappresentante dell'ente appaltante è tenuto ad allegare al progetto dell'opera da appaltarsi per cottimo fiduciario apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'opera medesima non costituisce stralcio o lotto di altra opera.

 

     Art. 3.

     Fino al 30 giugno 1977 [1] possono essere indetti appalti anche in aumento fin dalla prima gara.

     L'Amministrazione che finanzia le opere, nell'autorizzare la gara in aumento, procede contestualmente all'impegno provvisorio della maggiore spesa presunta, che sarà resa nota negli avvisi di gara.

     L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta, che non potrà superare l'impegno di spesa di cui al comma precedente.

     L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta, anche se unica.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalle gare in aumento è istituito apposito capitolo di spesa nelle rubriche di bilancio delle Amministrazioni regionali.

 

     Art. 4.

     Nell'ambito della Regione siciliana si applica il secondo comma dell'art. 1 della L. 12 gennaio 1974, n. 8.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi della L.R. 23 ottobre 1964, n. 22, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

     In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli artt. 3~ e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

     Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per I esecuzione dei lavori finché non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi.

     Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

     Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione, limitatamente alla parte dei lavori che saranno eseguiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     Per i contratti di appalto di opere pubbliche, che saranno aggiudicate dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1977, nell'ambito della Regione siciliana si applicano le norme previste dal decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

     La concessione dell'anticipazione è deliberata dal competente organo dell'ente appaltante.

     Metà dell'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'avvenuta emissione del primo stato di avanzamento.

     Per i contratti di appalto aggiudicati precedentemente alla data indicata nel precedente primo comma e limitatamente ai lavori da eseguirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione è concessa nella misura del 30 per cento del prezzo contrattuale residuo.

     Qualora i lavori non siano stati iniziati, metà dell'anticipazione di cui al comma precedente viene erogata solo dopo l'inizio effettivo dei lavori e l'emissione del primo stato di avanzamento.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di cottimo.

     Le condizioni generali di fidejussione sono concordate tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e gli istituti di credito ammessi a prestare fidejussioni medesime e vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Artt. 10. - 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     E' abolita la riduzione del 20 per cento sulla retribuzione dei collaudatori delle opere regionali, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della L.R. 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 14.

     I collaudatori debbono accertare l'avvenuto pagamento dei relativi contributi a favore della Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 17.

     Le funzioni consultive e le competenze di cui all'art. 4 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, sono esercitate, secondo le rispettive norme sull'esercizio professionale, dai dirigenti tecnici e dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'Ispettorato regionale tecnico.

 

     Art. 18.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge i rappresentanti previsti dalla lett. i del precedente art. 11 sono elevati a tre.

 

 


[1] Termine successivamente prorogato con art. 2 L.R. 20 luglio 1977, n. 60 ed art. 38 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[2] Modifica l'art. 5 L.R. 23 ottobre 1964, n. 22.

[3] Sostituisce l'art. 10 L.R. 23 ottobre 1964, n. 22.

[4] Articolo abrogato con art. 23 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[5] Articoli superati per effetto della soppressione dell'albo regionale degli appaltatori disposta dall'art. 81 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[6] Modifica l'art. 1 L.R. 81 marzo 1972, n. 19.

[7] Modifica l'art. 18 L.R. 9 maggio 1974, n. 10.