§ 46.8.387 - Legge 29 gennaio 1975, n. 14.
Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/01/1975
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'Esercito è così stabilito
Art. 2.      Al maggior onere di L. 991 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante pari riduzione del fondo [...]


§ 46.8.387 - Legge 29 gennaio 1975, n. 14. [1]

Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito.

(G.U. 19 febbraio 1975, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° settembre 1974, l'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo unico delle armi e dei servizi dell'Esercito è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori n. 4.550

marescialli capi n. 5.500

marescialli ordinari n. 5.500

sergenti maggiori n. 9.450

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 1.900 unità.

     Fino a quando la consistenza globale del ruolo unico delle armi e dei servizi non raggiungerà i nove decimi dell'organico, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la dotazione organica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio può essere elevata a 2.700 unità.

     Ai fini della nomina in servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, si considerano disponibili le vacanze esistenti globalmente nell'organico dei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario nel ruolo unico delle armi e dei servizi.

 

          Art. 2.

     Al maggior onere di L. 991 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.