§ 3.18.44 - L.R. 18 agosto 1978, n. 42.
Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:18/08/1978
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione del programma annuale di attuazione per il 1978 del piano di investimenti dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) approvato con l'art. 11 della legge regionale 14 maggio [...]
Art. 2.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'Azienda asfalti siciliani con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è incrementato di lire 950 milioni da destinare alla [...]
Art. 3.      E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni da destinare alla collegata SCAM - Spa per la dotazione di attrezzature di primo impianto
Art. 4.      Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 442 milioni per il ripianamento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e 1978.
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la riqualificazione e l'addestramento operativo a cura dell'Azienda asfalti siciliani del personale della collegata IMAC - Spa.
Art. 6.      All'onere di lire 4.792 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede: quanto a lire 4.292 milioni con parte delle economie [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.18.44 - L.R. 18 agosto 1978, n. 42.

Provvedimenti in favore dell'Azienda asfalti siciliani (AZ.A.SI.).

(G.U.R. 19 agosto 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     Per la realizzazione del programma annuale di attuazione per il 1978 del piano di investimenti dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) approvato con l'art. 11 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, ed integrato con l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 2.250 milioni.

     Lo stanziamento di cui al presente articolo è utilizzato come segue:

     1) IMAC - Spa.

     a) lire 600 milioni per aumento del capitale;

     b) lire 650 milioni per costi di attesa;

     2) KERAZASI - Spa.

     a) lire 500 milioni per partecipazione al capitale sociale;

     3) SCAM - Spa.

     a) lire 500 milioni per partecipazione al capitale sociale.

 

     Art. 2.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'Azienda asfalti siciliani con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è incrementato di lire 950 milioni da destinare alla collegata IMAC - Spa.

     I criteri per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma sono stabiliti con consiglio di amministrazione dell'Azienda soggetta ad approvazione dell'Assessore per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani un fondo a gestione separata di lire 1.000 milioni da destinare alla collegata SCAM - Spa per la dotazione di attrezzature di primo impianto [1].

     I criteri per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma sono stabiliti con consiglio di amministrazione dell'Azienda soggetta ad approvazione dell'Assessore per l'industria, che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 4.

     Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 442 milioni per il ripianamento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e 1978.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la riqualificazione e l'addestramento operativo a cura dell'Azienda asfalti siciliani del personale della collegata IMAC - Spa.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 4.792 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede: quanto a lire 4.292 milioni con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno 1977 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge medesima, e quanto a lire 500 milioni con lo stanziamento di pari importo previsto all'art. 1, lett. c, della legge regionale 2 agosto 1978, n. 25.

     In applicazione del comma precedente il fondo a gestione separata istituito presso l'AZASI con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, è ridotto di lire 500 milioni.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 16 della L.R. 11 aprile 1981, n. 54, che sopprime i fondi a gestione separata istituiti presso l'AZASI a norma dell'art. 3 della presente legge.