§ 3.18.43 - L.R. 2 agosto 1978, n. 25.
Provvedimenti straordinari in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:02/08/1978
Numero:25


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'approvazione dei programmi d' attuazione per il 1978 dei piani quadriennali di investimenti 1976-1979 degli enti economici regionali, sono autorizzati i seguenti interventi [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 2.970 milioni da destinare, a titolo di anticipazione, alla collegata Ispea per il pagamento dei salari e stipendi per [...]
Art. 3.      I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente, ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono incrementati [...]
Art. 4.      Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già prorogato con l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1977, n. 21, è ulteriormente prorogato al [...]
Art. 5.      Per le finalità degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.18.43 - L.R. 2 agosto 1978, n. 25.

Provvedimenti straordinari in favore dell'Ente siciliano per la promozione industriale, dell'Ente minerario siciliano e dell'Azienda asfalti siciliani.

(G.U.R. 3 agosto 1978, n. 33).

 

Art. 1.

     In attesa dell'approvazione dei programmi d' attuazione per il 1978 dei piani quadriennali di investimenti 1976-1979 degli enti economici regionali, sono autorizzati i seguenti interventi finanziari in favore dei predetti enti:

     a) lire 18.000 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI);

     b) lire 2.530 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (EMS);

     c) lire 500 milioni mediante incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (AzASi) con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90.

     Gli importi sopraindicati saranno erogati agli enti a titolo di anticipazione in conto dei finanziamenti dei rispettivi programmi di attuazione per il 1978 e verranno utilizzati dagli stessi esclusivamente per far fronte alle esigenze delle loro controllate relative al pagamento dei salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

     Nelle more dell'erogazione degli stanziamenti previsti dalle lettere a, b e c del presente articolo, l'Ente siciliano per la promozione industriale, l'Ente minerario siciliano e l'Azienda asfalti siciliani sono rispettivamente autorizzati ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispongono.

 

     Art. 2.

     Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 2.970 milioni da destinare, a titolo di anticipazione, alla collegata Ispea per il pagamento dei salari e stipendi per la parte non coperta da ricavi.

     Nelle more dell'erogazione dello stanziamento previsto al primo comma del presente articolo e per il raggiungimento delle finalità in esso contenute, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, i fondi di cui in atto dispone.

 

     Art. 3.

     I fondi a gestione separata, istituiti presso l'Ente minerario siciliano, rispettivamente, ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono incrementati dei seguenti importi:

     a) lire 3.000 milioni per far fronte a parte degli oneri derivanti, durante il 1978, dalla gestione delle miniere di zolfo e dello stabilimento di Dittaino, indicati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della citata legge regionale 6 giugno 1975, n. 42;

     b) lire 500 milioni per far fronte ad una parte degli oneri derivanti, durante l'anno 1978, dalle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77.

 

     Art. 4.

     Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, già prorogato con l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1977, n. 21, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1979.

 

     Art. 5.

     Per le finalità degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni.

     All'onere relativo, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, incrementato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

     Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, al cui onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977, utilizzabili in forza dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.