§ 3.16.136 - L.R. 4 giugno 1980, n. 56.
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:04/06/1980
Numero:56


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori che risultavano occupati: presso il Palace Hotel di Mondello (Palermo) alla data del 30 [...]
Art. 2.      Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare ai direttori degli Uffici provinciali [...]
Art. 3.      Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.
Art. 4.      Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'Azienda Manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 1 agosto 1977, n. [...]
Art. 5.      Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda Cora - Confezioni di Messina, disposti con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, e prorogati con legge [...]
Art. 6.      Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei lavoratori dipendenti dell'azienda Maglificio Tukor di Barcellona con legge regionale 28 luglio 1979, n. [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la somma residua dello stanziamento disposto con la legge regionale 25 maggio 1979, n. 102, già versato al [...]
Art. 8.      Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 805 milioni e di lire 660 milioni.
Art. 9.      In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, è incrementato di lire 1.920 milioni ed [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.136 - L.R. 4 giugno 1980, n. 56.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

(G.U.R. 4 giugno 1980, n. 26).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori che risultavano occupati: presso il Palace Hotel di Mondello (Palermo) alla data del 30 ottobre 1979; presso l'albergo Sicilia di Giarre alla data del 31 gennaio 1980; presso la ditta "Le Venetiche" di Venetico alla data del 1 luglio 1979; presso la ditta Bertino Francesco di Giammoro (Pace del Mela) alla data del 19 luglio 1979; presso la ditta Milanese e Giannetto di Torregrotta alla data del 25 maggio 1979; presso la ditta Le Fauci Giuseppe fu Andrea di Valdina alla data del 9 agosto 1979 e presso la ditta Calabrese Filomena di Saponara alla data del 15 settembre 1978; presso l'azienda Cora - Confezioni di Messina alla data del 7 marzo 1980 e licenziati con decorrenza dal 13 marzo 1980; presso la Manifattura meridionale mobili Spa di Palermo alla data del 21 febbraio 1980; presso la Grafindustria editoriale Spa di Palermo alla data del 21 dicembre 1979; presso la Spa Molini e Pastificio saccense (SAMPS) di Sciacca alla data del 29 gennaio 1980; presso la ditta Nissometal di Nissoria alla data del 1 maggio 1980, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alle suddette date, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del licenziamento, sempre che per il predetto periodo di quattro mesi sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

     Qualora detto requisito venga meno prima della scadenza dei quattro mesi, l'indennità spetta per il periodo in cui il lavoratore è stato privo di retribuzione [1].

 

     Art. 2.

     Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Palermo, Catania, Messina, Agrigento ed Enna le somme occorrenti.

     I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

     I predetti direttori dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro e alla previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 3.

     Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.

 

     Art. 4.

     Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'Azienda Manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 1 agosto 1977, n. 77, 18 agosto 1978, n. 46, e 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 225 milioni che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

     L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a prorogare i corsi di riqualificazione per i residui giorni, che si svolgeranno secondo le modalità indicate nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 50.

 

     Art. 5.

     Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda Cora - Confezioni di Messina, disposti con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, e prorogati con legge regionale 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a prorogare i corsi di riqualificazione per i residui giorni, che si svolgeranno secondo le modalità della legge regionale 18 agosto 1978, n. 46.

 

     Art. 6.

     Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei lavoratori dipendenti dell'azienda Maglificio Tukor di Barcellona con legge regionale 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, nel rispetto delle modalità indicate nella legge sopracitata, provvederà a ripristinare i corsi di riqualificazione per una durata di 120 giorni effettivi, riservandoli ai lavoratori in servizio presso la predetta Azienda alla data del 15 maggio 1980.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la somma residua dello stanziamento disposto con la legge regionale 25 maggio 1979, n. 102, già versato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, per la prosecuzione dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori della "Costruzioni in cemento Spa" di Palermo, disposti con la citata legge regionale 25 maggio 1979, n. 102.

 

     Art. 8.

     Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 805 milioni e di lire 660 milioni.

     Dette somme, unitamente a quelle autorizzate con gli articoli 4, 5 e 6, saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere di lire 1.920 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

 

     Art. 9.

     In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, è incrementato di lire 1.920 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 luglio 1980, n. 73. Vedi anche l'art. 3 della L.R. 6 gennaio 1981, n. 5.