§ 3.17.45 - L.R. 28 luglio 1979, n. 182.
Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori delle ditte Cora Confezioni Tessili di Messina, Manifatture [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:28/07/1979
Numero:182


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti del Maglificio Tukor [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.
Art. 3.      Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei dipendenti della azienda Cora Confezioni Tessili di Messina con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, ed [...]
Art. 4.      Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 600 milioni.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.45 - L.R. 28 luglio 1979, n. 182.

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori delle ditte Cora Confezioni Tessili di Messina, Manifatture Confezioni Tessili il Monello di Messina e Maglificio Tukor di Barcellona Pozzo di Gotto.

(G.U.R. 4 agosto 1979, n. 34).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti del Maglificio Tukor di Barcellona Pozzo di Gotto che risultavano occupati alla data del 2 maggio 1979 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi di retribuzione.

     I corsi avranno la durata di giorni 180 effettivi con inizio dal 1 agosto 1979 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa azienda.

     Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare, nel ciclo produttivo, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

     Ove l'azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al cento per cento della retribuzione.

     La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'azienda Maglificio Tukor con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

     Per l'attuazione dei corsi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 3.

     Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei dipendenti della azienda Cora Confezioni Tessili di Messina con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, ed in favore dei dipendenti dell'azienda Manifatture Confezioni Tessili Il Monello di Alfredo Micali di Messina con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, integrata dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 77, e prorogati con la legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni così distinta: lire 150 milioni per i lavoratori dell'azienda Manifatture Confezioni Tessili Il Monello e lire 300 milioni per l'azienda Cora Confezioni Tessili.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, con le modalità indicate nelle leggi regionali richiamate, provvederà a reistituire i corsi di riqualificazione, la cui durata è stabilita in 180 giorni effettivi.

 

     Art. 4.

     Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 600 milioni.

     Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo 21156 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza delle disposizioni che precedono lo stanziamento del capitolo 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato dell'importo di lire 600 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo 21156 del bilancio medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.