§ 3.17.31 - L.R. 6 maggio 1976, n. 50.
Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:06/05/1976
Numero:50


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati agli operai che risultavano occupati alla [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.
Art. 3.      Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 80 milioni.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.31 - L.R. 6 maggio 1976, n. 50.

Istituzione di corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina.

(G.U.R. 8 maggio 1976, n. 26).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati agli operai che risultavano occupati alla data del 31 dicembre 1975 presso l'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione.

     I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 1 maggio 1976 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore alla stessa Azienda.

     Ai fini addestrativi l'Azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'Azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

     Ove l'Azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'Azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento del salario.

     La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico dell'Azienda manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali, con sede in Messina.

 

     Art. 3.

     Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina le somme occorrenti.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 80 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, derivanti dallo stanziamento autorizzato con la legge regionale 3 maggio 1968, n. 12, già versato al Fondo stesso.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.