§ 3.17.44 - L.R. 25 maggio 1979, n. 102.
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla "Costruzioni in cemento Spa" [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:25/05/1979
Numero:102


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della "Costruzioni in [...]
Art. 2.      Ai lavoratori che frequenteranno i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto di cessazione dell'attività [...]
Art. 3.      Nel caso l'Azienda non si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente art. 1, ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendenti spese per [...]
Art. 4.      Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.17.44 - L.R. 25 maggio 1979, n. 102.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla "Costruzioni in cemento Spa" di Palermo.

(G.U.R. 26 maggio 1979, n. 23).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori della "Costruzioni in cemento Spa" di Palermo, già occupati presso lo stabilimento di Polizzi Generosa, che risultano disoccupati o sospesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi con inizio dal 1 giugno 1979 e la loro gestione sarà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale alla "Spa Siciliana Precompressi" di Palermo.

     Ai fini addestrativi l'Azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'Azienda ha l'obbligo di darne comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 2.

     Ai lavoratori che frequenteranno i corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto di cessazione dell'attività dell'azienda "Costruzioni in cemento Spa", per ogni giornata di effettiva presenza.

     Ove l'Azienda si avvalga della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente i lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'Azienda stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al 100 per cento della retribuzione.

     La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico dell'azienda "Siciliana Precompressi Spa" di Palermo.

 

     Art. 3.

     Nel caso l'Azienda non si avvalga della facoltà di cui al terzo comma del precedente art. 1, ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi, comprendenti spese per il trattamento economico del personale insegnante, amministrativo e di consulenza e relativi oneri sociali, ammortamento o affitto locali, spese di amministrazione e per materiale di consumo e didattico individuale, si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale n. 6 del 1 giugno 1978 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 4.

     Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone l'erogazione all'Azienda - gestore con i seguenti criteri:

- 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

- 40 per cento su dichiarazione dell'Azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

- 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'Azienda - gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

     Detta somma verrà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale) è incrementato dell'importo di lire 250 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo (Assessorato regionale del bilancio e delle finanze).

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.