§ 3.2.30 - L.R. 29 gennaio 1990, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali.»


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:29/01/1990
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge è istituito il [...]
Art. 2.      1. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, [...]
Art. 3.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.2.30 - L.R. 29 gennaio 1990, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 «Riordino delle funzioni socio-assistenziali.»

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare alla Regione il personale necessario per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, con la presente legge è istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto alle funzioni socio assistenziali, articolato in sei qualifiche funzionali.

     2. La dotazione organica complessiva e per singole qualifiche del ruolo di cui al comma precedente è così determinata:

     III - qualifica funzionale: 84 posti

     IV - qualifica funzionale: 74 posti

     V - qualifica funzionale: 31 posti

     VI - qualifica funzionale: 50 posti

     VII - qualifica funzionale: 21 posti

     VIII - qualifica funzionale: 4 posti

     3. Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento è regolato dalle norme relative al personale del ruolo unico regionale. In materia di trattamento economico, compreso quello di missione e di trasferimento, al personale medesimo si applicano le disposizioni previste per il personale del predetto ruolo unico della qualifica funzionale corrispondente.

     4. Il personale degli enti soppressi o depubblicizzati già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 12, è definitivamente inquadrato nel ruolo speciale d cui ai commi precedenti con effetto dal 1° gennaio 1988 secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

     5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data di trasferimento alla Regione alla data di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza. Tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 98, comma primo e secondo della legge regionale 17 agosto 1971 n. 51.

     6. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e successive modificazioni, sulla base dell'anzianità complessiva riconosciuta ai sensi del comma precedente.

     7. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 5: nonché, con effetto dalla data di inquadramento, le norme per la definitiva collocazione nelle qualifiche funzionali e per la partecipazione alle procedure di mobilità previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

 

     Art. 2.

     1. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, per la corrispondenza indicata nella tabella A allegata alla presente legge valgono la qualifica ed il livello posseduti secondo la normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1988.

 

     Art. 3.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 31 dicembre 1988, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro residenziale regionale per anziani di Alghero. La presente norma si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel contingente del personale non di ruolo di cui alla tabella allegata alla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12 [1].

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 il personale di cui al precedente comma sulla base della posizione giuridica posseduta, purchè il possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo d'età, è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo secondo i criteri di corrispondenza indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     3. La nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Ai fini del requisito concernente il titolo di studio si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 [1].

     4. Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del secondo comma, compete il trattamento economico annuo lordo iniziale previsto per il personale di corrispondente qualifica funzionale appartenente al ruolo unico regionale, applicandosi, per quanto concerne l'anzianità pregressa e la salvaguardia del trattamento economico in atto, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi terzo e quarto, della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e assumendo a riferimento ai fini di detta applicazione la data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Con effetto dalla data della nomina, il medesimo personale è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza al dipendente degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), restando autorizzata l'Amministrazione regionale a corrispondere l'indennità di fine rapporto limitatamente al servizio effettivamente reso alle sue dipendenze anteriormente all'atto di nomina. Al medesimo personale e estesa la disposizione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13.

     6. Il personale nominato a norma del secondo comma è inquadrato con effetto dal 1° gennaio 1989 mediante concorsi interni d'idoneità, nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla presente legge nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di provenienza, secondo quanto indicato nella tabella B allegata alla presente legge.

     7. Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sesto e settimo, della presente legge 1 considerandosi comunque utile, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, l'anzianità complessiva maturata presso il Centro residenziale regionale di Alghero anteriormente all'inquadramento nel ruolo speciale.

     8. Per l'espletamento dei concorsi d'idoneità e ogni altra specificazione necessaria si applicano disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13.

     9. Per il personale con rapporto a tempo determinato assunto prima dell'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale assume i relativi oneri retributivi [2].

 

     Art. 4. Norma finanziaria. [*]

     1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.500.000.000.

     2. Nei sottoindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni.

     (omissis).

     3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

TABELLA A

Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,

comma quarto, della presente legge

 

     VII Qualifica funzionale

     - personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti del 7O livello retributivo nonchè qualifiche dei superiori livelli retributivi.

     VI Qualifica funzionale

     - personale del sesto livello retributivo avente le qualifiche di assistente, di assistente tecnico, seconda qualifica professionale o qualifiche corrispondenti del sesto livello retributivo.

     V Qualifica funzionale

     - con qualifiche ad esaurimento: personale del quinto livello retributivo avente le qualifiche di archivista dattilografo, operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato.

     IV Qualifica funzionale

     - con qualifiche ad esaurimento: personale del quarto livello retributivo avente le qualifiche di archivista dattilografo, operatore tecnico e qualifiche corrispondenti.

     III Qualifica Funzionale

     - personale del secondo e terzo livello retributivo avente le qualifiche di commesso, di agente tecnico e qualifiche corrispondenti anche se di livello differenziato.

 

 

                            TABELLA B [3]

   Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui

               all'articolo 3 della presente legge

 

Posizione giuridica   Posizione giuridica   Q.F nel ruolo unico

presso il Centro      nella nomina a        Reg.le

residenziale          impiegato avventizio

residenziale per      o salariato

anziani di Alghero    temporaneo presso

                       l'Amm.ne Reg.le

-----------------------------------------------------------------

a) Dirigente          impiegato avventizio  7ª Q.F.

                       di 1ª categoria

b) Funzionario in

possesso di diploma

di laurea

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a) Funzionario o

segretario

amministrativo con

compiti di

ragioniere economo o

di ragioniere

contabile, in         Impiegato avventizio  6ª Q.F.

possesso di diploma   2ª categoria

di istruzione

secondaria di 2°

grado

b) Assistente

sociale

c) Infermiere

professionale

-----------------------------------------------------------------

a) Segretario amm.vo  Impiegato avventizio  5ª Q.F.

in possesso di        di 3ª categoria

diploma di

istruzione

secondaria di 1°

grado

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b) Capo reparto       Salariato temporaneo  5ª Q.F.

                       specializzato

c) Coordinatore di

cucina

d) Coordinatore di

guardaroba

e) Mastro muratore

f) Mastro falegname

g) Manutentore

specializzato

h) Giardiniere

vivaista

specializzato

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a) Assistente         Salariato temporaneo  4ª Q.F.

geriatrico            qualificato

b) Magazziniere

c) Cuoco

d) Autista

 

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a) Ausiliario di      Salariato temporaneo  3ª Q.F.

assistenza            comune

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[1] Comma così integrato dall'art. 17, primo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[1] Comma così integrato dall'art. 17, primo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 17, primo comma, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

[*] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 36/90.

[3] L'art. 17, comma 2, della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6 prevede di aggiungere nella presente tabella, in corrispondenza con il personale da nominarsi salariato temporaneo comune e da inquadrarsi nella terza qualifica funzionale, la seguente posizione giuridica: