§ 2.6.51 - L.R. 23 giugno 1998, n. 19.
Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:23/06/1998
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica.
Art. 2.  Soggetti destinatari delle agevolazioni.
Art. 3.  Interventi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e degli enti locali.
Art. 4.  Finanziamento del programma.
Art. 5.  Programma operativo regionale di interesse comunitario.
Art. 6.  Anticipazioni delle provvidenze regionali in materia di pesca.
Art. 7.  Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra.
Art. 8.  Attuazione degli aiuti.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 2.6.51 - L.R. 23 giugno 1998, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie.

(B.U. 3 luglio 1998, n. 20).

 

Art. 1. Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica.

     1. La Regione, nel rispetto della politica comunitaria e in attuazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, adotta annualmente un programma d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.

     2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:

     a) il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;

     b) l'acquacoltura comprendente:

     1) la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti di allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;

     2) gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuariali;

     3) centri servizi per la produzione;

     c) la sistemazione di zone marine protette;

     d) le attrezzature dei porti da pesca;

     e) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendente:

     1) la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;

     2) l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;

     f) la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

     3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, elabora il programma e lo propone alla approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale approva il programma sentito il parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari delle agevolazioni.

     1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punti 1) e 2), gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, di impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, o iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

     3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3), i produttori costituiti in associazioni e/o consorzi.

     4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le amministrazioni locali.

     5. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), gli organismi pubblici e i produttori costituiti in associazioni e consorzi.

     6. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1), gli imprenditori singoli e associati.

     7. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2), le imprese singole, associate e cooperativistiche.

     8. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) le cooperative di pescatori e loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.

 

     Art. 3. Interventi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e degli enti locali.

     1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'articolo 1, lettere b), punti 2) e 3), lettere c), d) ed e), punto 1), limitatamente ai mercati ittici all'ingrosso.

     2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, può essere delegata agli enti locali nel cui territorio o nel mare territoriale ad esso prospiciente ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Per la realizzazione degli interventi previsti nel comma 2 l'Amministrazione regionale può concedere agli enti locali, ad integrazione dei finanziamenti comunitari, un contributo fino all'ammontare totale dell'investimento.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono valutati in lire 1.800.000.000 per l'anno 1998 e in lire 2.100.000.000 per gli anni successivi (cap. 05096).

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 1953 relativi agli interventi di interesse collettivo sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 800.000.000 per gli anni successivi (cap. 05084).

 

     Art. 4. Finanziamento del programma.

     1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura prevista dal comma 2 del presente articolo.

     2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'articolo 2 è quello previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 4 ottobre 1994, n. 2507, di attuazione della legge regionale 22 aprile 1994, n. 17, come modificato e integrato dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni. Per la realizzazione dei centri servizi per la produzione, l'ammontare massimo della contribuzione regionale è stabilito nel 60 per cento della spesa ammissibile.

     3. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel comma 2, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

     4. I massimali di spesa per il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia sono determinati secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 5.500.000.000 per gli anni successivi (cap. 05097).

 

     Art. 5. Programma operativo regionale di interesse comunitario.

     1. Gli interventi di cui al programma regionale che rientrano nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP - Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tal caso si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione.

     2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

 

     Art. 6. Anticipazioni delle provvidenze regionali in materia di pesca.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di pesca e acquacoltura possono essere erogate, su richiesta degli interessati, in via anticipata sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Le anticipazioni devono essere garantite da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore alla programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

 

     Art. 7. Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra.

     1. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino - costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, l'Amministrazione regionale attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti nelle suddette aree attraverso progetti che prevedono, per le imbarcazioni fino a 20 tonnellate di stazza lorda esercitanti l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, l'abbandono definitivo di qualsiasi sistema di pesca o la riconversione delle attività di pesca a strascico o di pesca a sciabica o coppia d'ombra verso sistemi alternativi di pesca.

     2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente cessino definitivamente ogni attività di pesca, una indennità di buonuscita nella misura del 100 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993;

     b) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, una indennità di riconversione nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993; qualora la licenza di pesca preveda l'utilizzo sia dello strascico che della sciabica, i premi sono concessi a condizione che entrambi i sistemi di pesca vengano cancellati dalla licenza;

     c) a corrispondere ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni che si avvalgono di quanto previsto dai punti a) e b) una indennità di buonuscita o di riconversione nella misura del 75 per cento di quanto previsto dall'articolo 6 e dalla tabella D allegata al decreto 23 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     d) ad erogare con priorità assoluta, ai beneficiari di cui al punto b), finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, congiuntamente ai contributi a fondo perduto fissati nella misura del 60 per cento, sino alla concorrenza del 90 per cento del costo del programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.

     3. I criteri e le modalità tecniche per la corresponsione dei benefici di cui alla lettera b) del comma 2 sono adottati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale.

     4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.200.000.000 per il 1998 e in lire 1.600.000.000 per gli anni successivi (cap. 05097/01).

 

     Art. 8. Attuazione degli aiuti.

     1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione della Commissione Europea concernente la loro approvazione ovvero della scadenza del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 9.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 10.000.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e in quello pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.