§ 1.3.103 - L.R. 22 aprile 1987, n. 23.
Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D.P.R. 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:22/04/1987
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso ente Utenti motori agricoli (U.M.A.) trasferito alla Regione Sarda ai sensi [...]
Art. 2.      Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente articolo è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nelle qualifiche funzionali previste dalla l.r. 15 [...]
Art. 3.      Ai fini degli inquadramenti previsti dall'art 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tab. A allegata alla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, [...]
Art. 4.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 422.000.000, e fanno carico ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 del bilancio della Regione per l'anno [...]


§ 1.3.103 - L.R. 22 aprile 1987, n. 23.

Inquadramento nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

 

Art. 1.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso ente Utenti motori agricoli (U.M.A.) trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'art 75 e seguenti del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, è inquadrato nel ruolo unico del personale della Amministrazione regionale secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tab. A.

 

     Art. 2.

     Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente articolo è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nelle qualifiche funzionali previste dalla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, secondo le corrispondenze indicate nella allegata tab. A.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data del trasferimento alla Regione Sarda alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale è cumulato con il servizio reso presso l'ente di provenienza; tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 98 della l.r. 17 agosto 1978, n 51.

     Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'art. 6 della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla l.r. 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni, sulla base dell'anzianità complessiva riconosciuta ai sensi del precedente comma.

     Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 133 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e di cui al secondo e terzo comma dell'art. 27 della l.r. 25 giugno 1984, n. 33.

 

     Art. 3.

     Ai fini degli inquadramenti previsti dall'art 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla tab. A allegata alla l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

     - VII qualifica funzionale: 3 posti

     - VI qualifica funzionale: 3 posti

     - V qualifica funzionale: 3 posti

     - IV qualifica funzionale: 6 posti

 

     Art. 4.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 422.000.000, e fanno carico ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     (Omissis).