§ IV.8.R/4 - R.R. 27 settembre 2007, n. 24.
Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 energia
Data:27/09/2007
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Normativa di riferimento)
Art. 3.  (Requisiti della prestazione energetica degli edifici)
Art. 4.  (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)


§ IV.8.R/4 - R.R. 27 settembre 2007, n. 24. [1]

Regolamento per l’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.

(B.U. 28 settembre 2007, n. 138)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

-Visto l’art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Visto il D.Lgs. n. 192/2005.

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 25/09/2007 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Ai fini del comma 1, di seguito all’emanazione dei decreti di attuazione e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., con successivo regolamento regionale si provvederà a disciplinare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

3. Nel rispetto di quanto indicato all’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., la disciplina di cui al comma 2 si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;

c) alla certificazione energetica degli edifici.

 

     Art. 2. (Normativa di riferimento)

La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente regolamento è la seguente:

Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile”.

Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme sulla sicurezza degli impianti”.

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.

DPR 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.

DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …..”.

DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici”.

Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”.

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 19 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche”.

 

     Art. 3. (Requisiti della prestazione energetica degli edifici)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, come modificata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato “I” del medesimo decreto;

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005;

3. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione del regolamento di cui all’art.1 comma 2 l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al precedente comma 2.

 

     Art. 4. (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 comma 2:

1. il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.;

2. la Regione Puglia, per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto dall’art. 283 lett. i) del decreto legislativo n. 152/2006;

3. le Autorità competenti, anche eventualmente attraverso gli organismi esterni già impiegati con la previgente normativa, purchè in possesso dei requisiti di cui all’allegato “I” del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i., realizzano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, nei termini e con le modalità previste all’allegato “L” del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.;

4. entro la data del 31 dicembre 2007 le Autorità competenti inviano al Settore Industria ed Industria Energetica una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio;

5. nel caso in cui i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti dichiarino al Settore Industria e Industria Energetica della Regione Puglia di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio, cui sarà inoltrata debita comunicazione da parte della Regione Puglia;

6. in caso di inadempienza delle Province per le attività di ispezione degli impianti termici la Regione attiverà gli opportuni poteri sostitutivi.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


[1] Abrogato dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 36.