§ 18.5.30 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:06/12/1971
Numero:1083


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Vigilanza).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6. 


§ 18.5.30 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

(G.U. 20 dicembre 1971, n. 320)

 

     Art. 1. [1]

     Tutti i materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

     Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.

 

          Art. 2.

     I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

 

          Art. 3. [2]

     I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

     Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno.

     Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.

     Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.

     Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformità di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.

     Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonchè agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

 

     Art. 4. (Vigilanza). [3]

     1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

     2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonchè, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità al regolamento (CE) 765/2008.

     3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.

     4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonchè delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilità di revisione.

     5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.

 

     Art. 5. (Sanzioni). [4]

     1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.

     2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o più non conformità formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformità, ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

     3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.

     4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

     5. Il distributore è ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

     6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

     7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio competente per territorio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23.