§ IV.1.60 - Legge regionale 11 maggio 1990, n. 24.
Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:11/05/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Delega).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole).
Art. 4.  (Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole).
Art. 5.  (Compiti del Comune).
Art. 6.  (Compiti della Provincia).
Art. 7.  (Oneri esercizio funzioni delegate).
Art. 8.  (Poteri sostitutivi).
Art. 9.  (Concorso negli interessi sui prestiti).
Art. 10.  (Difesa passiva delle colture).
Art. 11.  (Associazione regionale dei Consorzi di difesa).
Art. 12.  (Abrogazione).
Art. 13.  (Oneri finanziari).


§ IV.1.60 - Legge regionale 11 maggio 1990, n. 24.

Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11-4-79, n. 19 e 10-12-82, n. 38.

(B.U. 4 giugno 1990, n. 97)

 

Art. 1. (Delega). [1]

     1. I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

     Art. 2. (Procedure).

     1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura al verificarsi dell'evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad effettuare gli accertamenti e ad in formare il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste per le determinazioni di competenza.

     2. L'Assessore regionale all'Agricoltura sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. Il decreto ministeriale di declaratoria dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo 2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli [2].

 

     Art. 3. (Interventi finanziari supplementari per le aziende agricole).

     1. In caso di gravi calamità naturali e/o avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della produzione lorda vendibile dell' area interessata dall'evento, la Giunta regionale può proporre al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:

     a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate;

     b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;

     c) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità degli allevamenti;

     d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

     2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di foraggere.

     3. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di bestiame adulto) per azienda. comunque il numero delle UBA ammissibili deve essere rapportato alla superficie a foraggere utilizzata per l'allevamento.

     4. [Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali di cui alla lettere b) dell'art. 1 della legge 15 Ottobre 1981, n. 590] [3].

 

     Art. 4. (Interventi finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale, alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, costituite per la coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 per cento, può essere concesso un prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti scadenti nell’annata in cui si è verificato l’evento avverso [4].

 

     Art. 5. (Compiti del Comune). [5]

     1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:

     a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;

     b) l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;

     c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

     d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

     e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;

     f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.

 

     Art. 6. (Compiti della Provincia). [6]

     1. Le Province provvedono a:

     a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la Regione e i Comuni;

     b) istruire la domanda di concessione delle provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'inoltro delle stesse, entro 10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione, all'Amministrazione provinciale, che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle istanze;

     c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della legge 15.10.1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo;

     d) avanzare alla Regione la richiesta di accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto;

     e) emettere e trasmettere agli Istituti di credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo superiore a 8 milioni di lire.

     2. Le Province sono obbligate a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi.

 

     Art. 7. (Oneri esercizio funzioni delegate).

     1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5% delle somme da erogare.

     2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso, la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata di ammortamento.

     3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata [7].

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 8. (Poteri sostitutivi).

     1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l’espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio [8].

     2. [Qualora la Provincia risulti inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede a norma dell'art. 2 punto 6 della legge regionale 22.5.1985, n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative] [9].

 

     Art. 9. (Concorso negli interessi sui prestiti). [10]

     1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalle presenti disposizioni.

 

     Art. 10. (Difesa passiva delle colture). [11]

    1. I Consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle elencate nel Decreto Ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15.10.1981, n. 590. L'elenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dell'entità dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.

     2. Per la difesa passiva delle colture individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede di stipula della convenzione di cui al successivo comma.

     3. La convenzione da stipulare fra le rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio costituito a norma dell'art. 21 della legge 25.5.1970, n. 364, e l'Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del riconoscimento dell'Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

     4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate, siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali.

 

     Art. 11. (Associazione regionale dei Consorzi di difesa). [12]

     1. I Consorzi di cui all'art. 2 della legge regionale 3-2-82, n. 9, costituiscono l'Associazione regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.

     2. Alla predetta Associazione è affidato il compito di coordinare l'attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il coordinamento tra i Consorzi nell'attuazione di piani e di programmi inerenti alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in applicazione di leggi nazionali e regionali.

     3. I rapporti tra l'Associazione, i Consorzi e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura che ne curerà l'istruttoria.

     5. Alla domanda devono essere allegati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:

     a) nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza, tra gli altri, di:

- un dirigente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

- un rappresentante nominato dall'Unione delle Province pugliesi;

- un docente della Facoltà di Agraria nominato dall'Università degli Studi

di Bari;

- un docente della Facoltà di Fisica nominato dall'Università degli Studi

di Bari;

     b) nella composizione del Collegio sindacale la presenza, fra gli altri, di:

- due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente.

     6. Il riconoscimento viene concesso con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     7. Alle spese per la costituzione ed il funzionamento

dell'Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione stessa.

 

     Art. 12. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 11.4.1979, n. 19 e 10.12.1982, n. 38.

     2. [Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 15.10.1981, n. 590 e successive modificazioni] [13].

     3. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 13. (Oneri finanziari).

     1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle presenti disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capitoli del bilancio di previsione regionale [14].

     2. Per la concessione degli aiuti supplementari previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e successivi.

     3. Alla concessione dei benefici previsti dall'art. 10 della presente legge si provvederà coni fondi che annualmente saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.

     4. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione [15].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[9] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2017, n. 33, fatto salvo quanto ivi previsto.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2017, n. 33, fatto salvo quanto ivi previsto.

[13] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 66.