§ IV.1.41 - L.R. 3 febbraio 1982, n. 9.
Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:03/02/1982
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - La Regione Puglia con la presente legge stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti i consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al primo e [...]
Art. 2.  (Riconoscimento). - I consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con [...]
Art. 3.  (Requisiti per il riconoscimento). - I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza la [...]
Art. 4.  (Vigilanza) - I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare [...]
Art. 5.  (Adeguamento degli statuti preesistenti). - I consorzi e gli organismi già costituiti e riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. [...]
Art. 6.  (Provvidenze regionali e anticipazioni). - La Giunta regionale, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 15 ottobre [...]
Art. 7.  (Contributi in favore delle casse sociali a sanatoria). - La Giunta regionale, con riferimento agli anni 1981 e pregressi, concede alle Amministrazioni provinciali, a titolo di sanatoria, un [...]
Art. 8.  (Autorizzazione per lo svolgimento di compiti di collaborazione). - I consorzi sono autorizzati a svolgere, in materia di difesa delle produzioni agricole e di applicazione della legge regionale 11 [...]
Art. 9.  (Comitato regionale). - I consorzi e gli organismi di cui all'art. 1, purché riconosciuti, costituiscono il comitato regionale pugliese dei consorzi e organismi di difesa.
Art. 10.  (Rinvio alla legislazione statale preesistente). - Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 nonché quelle di cui [...]
Art. 11.  (Norme finanziarie). - (Omissis).


§ IV.1.41 - L.R. 3 febbraio 1982, n. 9. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.

 

Art. 1. (Finalità). - La Regione Puglia con la presente legge stabilisce le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti i consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, costituiti per la difesa attiva, ancorchè a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate, dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali.

     In particolare la Regione:

     A) determina le modalità per:

1) il riconoscimento regionale dei consorzi e organismi allo svolgimento delle attività di difesa;

2) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo;

3) la partecipazione dei consorzi e organismi alla programmazione agricola regionale nelle materie afferenti la difesa delle produzioni agricole;

     B) provvede a concedere ai consorzi e organismi i contributi regionali e le anticipazioni di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 2. (Riconoscimento). - I consorzi di produttori agricoli e gli organismi di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti, ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura della Regione, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralità di associati il cui raccolto medio non sia inferiore al 15% della produzione provinciale per ogni singolo prodotto; l'adesione deve risultare da atto notarile.

     Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale e da presentarsi all'Assessorato regionale all'agricoltura, dovrà essere allegato, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci con l'indicazione delle produzioni rappresentate.

     Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda è respinta con deliberazione motivata della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura.

     Nei casi di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, che decide in via definitiva.

 

     Art. 3. (Requisiti per il riconoscimento). - I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli interventi.

     L'approvazione dello statuto e delle modifiche allo stesso è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura della Regione.

     Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonché quelle relative alla gestione della cassa sociale.

     Lo statuto deve, altresì prevedere:

     a) il diritto di ricorso al Presidente della Giunta regionale in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio e l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso;

     b) il diritto alla ammissione per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

     c) che i due terzi dei seggi del Consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzioni i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati;

     d) il termine, non superiore a 40 giorni, entro il quale il Consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda, decorso il quale senza alcuna pronunzia la domanda si intende accolta;

     e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunziata indicato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

     f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà della Giunta regionale, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e del Ministro per il tesoro di designare propri rappresentanti. In caso di partecipazione al collegio del funzionario designato dal Ministro per il tesoro, al medesimo saranno attribuite le funzioni di presidente.

     In mancanza di rappresentanti ministeriali assumerà la presidenza il rappresentante della Giunta regionale. In mancanza di quest'ultimo, il presidente sarà scelto dal collegio nel proprio seno.

     I ricorsi di cui al punto a) del quarto comma sono istruiti tramite gli uffici dell'Assessorato regionale all'agricoltura e decisi dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio legale.

 

     Art. 4. (Vigilanza) - I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

     La vigilanza viene esercitata dal Presidente della Giunta regionale che si avvale dell'Assessore regionale all'agricoltura.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, delibera la nomina di un funzionario dell'ufficio provinciale dell'agricoltura competente per territorio nel Consiglio di amministrazione del consorzio, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa sociale.

     Per le attività che formano oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, i consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformità di quanto disposto dall'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dall'art. 20 della medesima legge n. 364 del 1970. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare, altresì, oggetto di gestione separata da parte dell'apposito consiglio di gestione.

     I consorzi e gli organismi devono tenere le scritture, i libri e i registri secondo istruzioni tecniche che saranno deliberate dalla Giunta regionale. I consorzi e gli organismi che intendono beneficiare degli interventi contributivi per la cassa sociale o per altre attività sono soggetti ai controlli e alle ispezioni disposte dal Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessore regionale all'agricoltura, al quale devono trasmettere:

     1) copia dei bilanci e relative relazioni del collegio sindacale, entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea;

     2) copia delle deliberazioni concernenti programmi di attività e convenzioni con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine entro trenta giorni dalla loro assunzione;

     3) tutte le informazioni e dati che potranno essere richiesti per l'esercizio della vigilanza;

 

     Art. 5. (Adeguamento degli statuti preesistenti). - I consorzi e gli organismi già costituiti e riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 non sono assoggettati alla procedura di cui all'art. 2 della presente legge ma non sono tenuti all'adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall'art. 3 della presente legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 6. (Provvidenze regionali e anticipazioni). - La Giunta regionale, ferme restando le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, concede ai consorzi e organismi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

     1) contributi di funzionamento, al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei consorzi e organismi; detti contributi saranno proporzionali al valore della produzione annua denunziata e, comunque, non potranno superare il 70% delle spese ritenute ammissibili dalla Giunta regionale;

     2) contributi per programmi, a seguito di affidamenti regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione degli interventi e delle attività previste nei programmi regionali di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti di cui alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 32;

     3) contributi per la dotazione della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 50% del contributo complessivo posto a carico degli associati.

     Sui contributi di cui ai punti 1) e 3) del precedente comma, la Giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% dell'importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci di previsione a fronte delle spese preventivate; i conguagli saranno erogati al momento della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli organi statutari dei consorzi e organismi, previo esame di merito da parte della Regione.

     Sui contributi a carico dello Stato ai sensi del punto 2) del quinto comma dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la Giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% al momento della presentazione dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente per territorio. Per le anticipazioni predette si attingerà dai capitoli del bilancio regionale istituiti al fine di consentire l'erogazione di anticipazioni su interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali comunitari.

     La Regione, altresì, estende ai consorzi e organismi le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo, per lo svolgimento delle funzioni riconosciute a detti consorzi e organismi dalle leggi 25 maggio 1970, n. 364 e 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Contributi in favore delle casse sociali a sanatoria). - La Giunta regionale, con riferimento agli anni 1981 e pregressi, concede alle Amministrazioni provinciali, a titolo di sanatoria, un contributo una tantum fino ad un massimo del 50% degli importi che risultino a carico delle stesse, per far fronte ai versamenti in favore delle casse sociali ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     Per ottenere il contributo le Amministrazioni provinciali devono presentare apposita domanda documentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Autorizzazione per lo svolgimento di compiti di collaborazione). - I consorzi sono autorizzati a svolgere, in materia di difesa delle produzioni agricole e di applicazione della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, funzioni per conto di comuni, province ed associazioni di produttori agricoli mediante stipula di apposite convenzioni, il cui schema è deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura della Regione.

     Lo schema deve disciplinare con particolare attenzione le modalità per l'eventuale utilizzazione di personale per i fini previsti dal presente articolo, stabilendo fra l'altro che detto personale deve essere dotato di adeguata professionalità.

 

     Art. 9. (Comitato regionale). - I consorzi e gli organismi di cui all'art. 1, purché riconosciuti, costituiscono il comitato regionale pugliese dei consorzi e organismi di difesa.

     Il predetto comitato può essere consultato dalla Regione per i fini di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

     Il comitato è composto in maniera proporzionale al numero degli associati a ciascun consorzio o organismo aderente, garantendo in ogni casa almeno un rappresentante per ciascun consorzio e organismo.

 

     Art. 10. (Rinvio alla legislazione statale preesistente). - Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 nonché quelle di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificate e/o integrate dalla predetta legge n. 590 del 1981.

 

     Art. 11. (Norme finanziarie). - (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2017, n. 33, fatto salvo quanto ivi previsto.