§ IV.1.24 - L.R. 24 aprile 1980, n. 32.
Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:24/04/1980
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). - Con la presente legge la Regione Puglia promuove l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità [...]
Art. 2.  (Obiettivi del Piano). - Il Piano si propone:
Art. 3.  (Programma triennale). - La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo art. 4, [...]
Art. 4.  (Commissione tecnica consultiva). - Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale [...]
Art. 5.  (Soggetti affidatari dell'attuazione dei programmi). - La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle [...]
Art. 6.  (Vigilanza sull'attuazione dei programmi). - La vigilanza sull'attuazione dei programmi è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
Art. 7.  (Anticipazione e saldo delle spese). - La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all'80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attività [...]
Art. 8.  (Norme finanziarie). - (Omissis).


§ IV.1.24 - L.R. 24 aprile 1980, n. 32. [1]

Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.

 

Art. 1. (Finalità della legge). - Con la presente legge la Regione Puglia promuove l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.

 

     Art. 2. (Obiettivi del Piano). - Il Piano si propone:

     a) la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;

     b) l'assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica in materia di difesa delle colture;

     c) la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversità meteoriche, nonché dal parassiti vegetali ed animali.

     Il Piano si realizza mediante lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici e delle più ricorrenti avversità parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneità climatica riferite alle più importanti colture agrarie e di carte delle avversità atmosferiche, l'informazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica utile per i fini di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. (Programma triennale). - La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo art. 4, per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda:

     a) gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obbiettivi del Piano e con l'indicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;

     b) la ripartizione annuale degli stessi;

     c) il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

     Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

     Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell'anno di scadenza è predisposto con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da rifinanziare.

 

     Art. 4. (Commissione tecnica consultiva). - Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composta da:

     1) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;

     2) il coordinatore del settore agricoltura;

     3) il responsabile dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante;

     4) i responsabili degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

     5) i direttori degli Istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dell'Università di Bari;

     6) il direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

     7) un rappresentante dell'Ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

     8) un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;

     9) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni;

     10) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;

     11) un rappresentante dell'Ordine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale;

     12) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale.

     Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti, Organismi. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il VI livello funzionale, designato dall'Assessore all'Agricoltura.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività del Decreto di nomina.

     Ai membri della Commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di L 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

 

     Art. 5. (Soggetti affidatari dell'attuazione dei programmi). - La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad Enti, Istituti, Organismi, ivi compresi gli enti locali elettivi, le Organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli che ottengano dalla Giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva, i Consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni, nonché alla Regione stessa, e/o agli Enti e Istituti da essa dipendenti, secondo specifica competenza.

     Nel caso di Enti, Istituti, Organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

 

     Art. 6. (Vigilanza sull'attuazione dei programmi). - La vigilanza sull'attuazione dei programmi è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

 

     Art. 7. (Anticipazione e saldo delle spese). - La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all'80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attività e delle infrastrutture previste nel programmi approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ivi compresa la spesa sostenuta dagli Enti, Istituti, Organismi, Consorzi di difesa di cui al precedente art. 5 per gli oneri generali e di personale addetto.

     L'erogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.

 

     Art. 8. (Norme finanziarie). - (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2017, n. 33, fatto salvo quanto ivi previsto.