§ IV.1.46 - L.R. 8 giugno 1985, n. 60. - Delega ai Comuni e alla Comunità
montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:08/06/1985
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - Con la presente legge la Regione Puglia, in attuazione dell' art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilisce gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo [...]
Art. 2.  (Assegnazione contributi). - Ai soggetti che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano titolari del diritto di proprietà su fondi rustici, con priorità per [...]
Art. 3.  (Alienazione ed acquisizione di immobili). - Per l'alienazione degli immobili ricostruiti o riparati con i contributi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 [...]
Art. 4.  (Procedure per ricostruzione in altro sito). - I contributi di cui al precedente art. 2, 1° comma, per motivi di funzionalità aziendale e semprechè le opere non siano in contrasto con le [...]
Art. 5.  (Erogazione dei contributi). - I contributi in conto capitale previsti dal presente titolo vengono erogati dagli Enti delegati, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, come segue:
Art. 6.  (Contributi per altre opere). - Per le opere di provvista dell'acqua, di contenimento e di sostegno dei terreni e dei drenaggi a protezione di fabbricati rurali, nonchè di sistemazione dei piazzali [...]
Art. 7.  (Terre franose). - Ai proprietari di terreni con destinazione agricola, gravemente dissestati a causa di frane conseguenti al terremoto, la cui coltivabilità non possa essere economicamente [...]
Art. 8.  (Delega ai Comuni). - Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, all'art. 4 ed al 1° comma dell'art. 6 della presente legge sono delegate ai quattordici Comuni [...]
Art. 9.  (Delega alla Comunità Montana).
Art. 10.  (Termini e procedure).
Art. 11.  (Assegnazione dei fondi). - All'assegnazione agli Enti delegati dei fondi necessari per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e per l'esercizio delle funzioni delegate, [...]
Art. 12.  (Pubblicazioni). - Tutte le provvidenze concesse dalla Regione Puglia agli Enti delegati ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]
Art. 13.  (Poteri sostitutivi). - In caso d'inadempienza da parte dei Comuni e della Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate, dette funzioni [...]
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ IV.1.46 - L.R. 8 giugno 1985, n. 60. - Delega ai Comuni e alla Comunità

montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità). - Con la presente legge la Regione Puglia, in attuazione dell' art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilisce gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole comprese nel territorio dei quattordici Comuni della Provincia di Foggia riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

 

     Art. 2. (Assegnazione contributi). - Ai soggetti che, alla data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, risultavano titolari del diritto di proprietà su fondi rustici, con priorità per gli emigrati che intendono rientrare ed esercitare attività agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, comunque utilizzati per l'esercizio dell'agricoltura, anche se ubicati in agglomerati rurali o su aie comuni.

     Gli stessi contributi possono essere concessi:

     a) agli affittuari coltivatori diretti così come definiti dagli artt. 6 e 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ai mezzadri, ai coloni e compartecipanti e agli altri conduttori non proprietari, con le procedure previste dall'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) ai comproprietari, ai titolari di diritti reali di godimento e ai possessori, mediante le procedure previste dall'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     Sono esclusi dai benefici di cui sopra i fabbricati rurali che abbiano già usufruito, nella misura del 100% della spesa riconosciuta, dei contributi previsti dagli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     Dall'importo del contributo di cui ai precedenti commi va detratta l'eventuale somma già corrisposta ai sensi del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1980, n. 874.

     I limiti massimi di superficie utile abitabile ammissibile a contributo, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze del nucleo familiare, sono quelli indicati all'art. 9 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai soggetti che, per la ricostruzione o la riparazione degli immobili indicati nei precedenti commi del presente articolo, abbiano già usufruito di contributi in misura inferiore al 100% della spesa, può essere assegnato un contributo integrativo fino alla totale copertura della spesa sostenuta, previa domanda da presentare entro i termini previsti dal successivo art. 10, che devono essere corredate di copia conforme autenticata del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale dei lavori eseguiti, nonchè dell'atto di assegnazione del contributo definitivo.

 

     Art. 3. (Alienazione ed acquisizione di immobili). - Per l'alienazione degli immobili ricostruiti o riparati con i contributi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     I soggetti di cui al precedente art. 2, 2° comma, lett. a) che, avendo esercitato il diritto di prelazione anche tramite discendenti diretti, abbiano acquistato terreni con i fabbricati rurali insistenti sugli stessi o su aie comuni, dopo la data degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non decadono dal diritto all'assegnazione dei contributi già spettanti al proprietario venditore.

     Non decadono, altresì, dallo stesso diritto i coltivatori diretti che abbiano comunque acquistato i terreni con gli immobili rurali dopo i succitati eventi sismici.

     Sono consentite donazioni fra coniugi non legalmente separati, tra parenti entro il quarto grado e tra affini entro il secondo grado, anche se poste in essere dopo gli eventi sismici innanzi citati è, comunque, prima dell'erogazione a saldo del contributo spettante al donante.

     I donatori, previa presentazione di apposita istanza rivolta al Sindaco, subentrano nel diritto all'assegnazione del contributo spettante al donante o alla devoluzione di quello già assegnato al donante stesso.

     Sono altresì consentiti gli atti di divisione, anche se comportanti conguagli per il definitivo assestamento delle proprietà, riguardanti terreni e/o fabbricati che, alla data degli eventi sismici del novembre e del febbraio 1981, risultavano in proprietà comune ed indivisa.

 

     Art. 4. (Procedure per ricostruzione in altro sito). - I contributi di cui al precedente art. 2, 1° comma, per motivi di funzionalità aziendale e semprechè le opere non siano in contrasto con le destinazioni di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere utilizzati dai proprietari di immobili distrutti o da demolire, per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche per ricostruire gli stessi su altro terreno, di proprietà del richiedente o del coniuge non legalmente separato o di un altro componente il nucleo familiare, situato nell'ambito dei Comuni terremotati della Provincia di Foggia o in Comune limitrofo non terremotato.

     In entrambi i casi, la domanda di contributo va presentata al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile danneggiato. Il Sindaco di questo Comune, oltre al provvedimento di assegnazione del contributo, rilascia anche l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di demolizione. L'istanza per ottenere la concessione ad edificare va presentata al Comune nel cui territorio s'intende ricostruire, mentre l'accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere, ai fini della liquidazione a saldo del contributo spettante, è di competenza del Comune che ha assegnato il contributo.

 

     Art. 5. (Erogazione dei contributi). - I contributi in conto capitale previsti dal presente titolo vengono erogati dagli Enti delegati, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, come segue:

     a) anticipazione del 25% dell'importo assegnato, dopo l'avvenuto inizio dei lavori e previa certificazione del Direttore dei lavori;

     b) acconti fino all'85% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento lavori sottoscritti, con responsabilità, solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'Impresa;

     c) saldo dell'importo residuo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura dell'Ente che ha assegnato il contributo.

     I documenti tecnici ed amministrativi da allegare all'istanza di erogazione della rata di saldo sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

 

TITOLO II

 

     Art. 6. (Contributi per altre opere). - Per le opere di provvista dell'acqua, di contenimento e di sostegno dei terreni e dei drenaggi a protezione di fabbricati rurali, nonchè di sistemazione dei piazzali a servizio dei fabbricati, possono essere assegnati contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 30% della spesa occorrente od occorsa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati.

     Per la riparazione di strade poderali ed interpoderali, di canali di scolo non in terra, di cavalcafossi, d'impianti irrigui fissi e di altre opere d'interesse collettivo, possono essere assegnati contributi in conto capitale pari all'intera spesa occorrente e ritenuta ammissibile. Alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere provvede direttamente la Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale.

     I contributi di cui al primo comma del presente articolo, vengono assegnati ai soggetti di cui al precedente art. 2, singoli od associati, con le procedure previste dallo stesso articolo.

     Al ripristino degli impianti collettivi, di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici d'interesse intercomunale, provvede direttamente la Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale.

 

     Art. 7. (Terre franose). - Ai proprietari di terreni con destinazione agricola, gravemente dissestati a causa di frane conseguenti al terremoto, la cui coltivabilità non possa essere economicamente ripristinata, può essere corrisposto, per l'acquisto di terreni limitrofi, una somma pari all'80% del valore stimato in base allo stato di fatto che i terreni avevano anteriormente all'evento tellurico, con l'obbligo contestuale di accettare il vincolo della forestazione produttiva sui terreni non più utilizzabili da attuarsi a totale carico dei fondi regionali.

     Alla stima dei terreni franosi e di quelli da acquistare provvede l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Foggia.

     Le domande per ottenere i benefici previsti dal presente articolo vanno presentate alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, che provvede anche ad assegnare i contributi e ad erogarli con la seguente modalità:

     - l'intera somma assegnata dopo l'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di acquisto dei terreni.

 

     Art. 8. (Delega ai Comuni). - Le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, all'art. 4 ed al 1° comma dell'art. 6 della presente legge sono delegate ai quattordici Comuni danneggiati della Provincia di Foggia, territorialmente competenti, secondo le procedure stabilite dalla legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Delega alla Comunità Montana). [1]

 

     Art. 10. (Termini e procedure). [2] - Le domande di concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli vanno presentate agli Enti delegati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di perizia giurata e dei documenti previsti dall'art. 3, 1° comma, del D.L. n. 19 del 28 febbraio 1984, convertito nella legge n. 80 del 18 aprile 1984.

     Le domande di cui al precedente comma debbono essere integrate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti indicati al secondo comma dell'art. 3 del citato D.L. n. 19 del 28 febbraio 1984.

     All'esame delle perizie presentate ai sensi dell'art. 2, dell'art. 4 e del 1° comma dell'art. 6 della presente legge provvedono le Commissioni comunali, elette ai sensi dell'art. 14 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, che sono integrate da un funzionario tecnico delI'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Foggia.

 

     Art. 11. (Assegnazione dei fondi). - All'assegnazione agli Enti delegati dei fondi necessari per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensivi dell'onere aggiuntivo del 2% per spese di funzionamento, provvede la Giunta regionale in base alle effettive esigenze che ciascun Ente delegato è tenuto a far presente entro il 30 giugno di ogni anno, mediante invio di apposito programma redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 219 del 14 maggio 1981.

     Gli Enti delegati, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione Puglia, per la necessaria approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle liquidazioni effettuate sulle somme loro accreditate.

 

     Art. 12. (Pubblicazioni). - Tutte le provvidenze concesse dalla Regione Puglia agli Enti delegati ai sensi della presente legge sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

     Tutti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono resi pubblici mediante affissione negli Albi della Comunità Montana o dei Comuni dov'è sito il centro aziendale.

 

     Art. 13. (Poteri sostitutivi). - In caso d'inadempienza da parte dei Comuni e della Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate, dette funzioni sono esercitate dall'Assessore regionale all'Agricoltura, che si avvarrà dell'Ufficio Tecnico dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia di Foggia.

     In caso d'inadempienza anche da parte dei suddetti Uffici, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Articolo integrato dalla L.R. n. 36 del 10 dicembre 1986 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. 12/99.

[2] Termini prorogati dalla L.R. n. 36 del 10 dicembre 1986, riportata al § IV.1.53.