§ III.2.R/14 - R.R. 23 ottobre 2007, n. 25.
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 Disciplina del Fondo Globale di Solidarietà


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:23/10/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  DEFINIZIONI
Art. 2.  UNITA’ SPECIALE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA. COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTOE COMPITI DELL’UNITA’ SPECIALE
Art. 3.  OSSERVATORIO IN MATERIA DI USURA E ACCESSO AL CREDITO
Art. 4.  ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE
Art. 5.  FONDO GLOBALE DI SOLIDARIETÀ
Art. 6.  MECCANISMI COMPENSATIVI CON LA CONSAP
Art. 7.  ANTICIPAZIONE MUTUI DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’USURA
Art. 8.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Art. 9.  CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEL MUTUO
Art. 10.  CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL MUTUO
Art. 11.  REVOCA DELL’ANTICIPAZIONE DEL MUTUO
Art. 12.  ELARGIZIONE PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE
Art. 13.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Art. 14.  CONTENUTO DELLA DOMANDA
Art. 15.  CONCESSIONE DELL’ELARGIZIONE
Art. 16.  REVOCA DELL’ELARGIZIONE
Art. 17.  PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA
Art. 18.  TUTELA VITTIME CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Art. 19.  ULTERIORI INTERVENTI A CARICO DEL FONDO
Art. 20.  SPEDITEZZA E RISERVATEZZA DEI PROCEDIMENTI


§ III.2.R/14 - R.R. 23 ottobre 2007, n. 25. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 Disciplina del Fondo Globale di Solidarietà

(B.U. 29 ottobre 2007, n. 154)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Vista la L.R. n. 7 del 3 aprile 2006.

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 2/10/2007 di adozione del Regolamento.

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

TITOLO I

 

Art. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

 

a) per «Legge», la Legge Regionale n. 7 del 3 aprile 2006 recante «Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket ».

b) per «Fondo», il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

c) per «elargizione», la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subìto da soggetti danneggiati da attività estorsive previsto dalla legge 23 febbraio 1999 n.44.

d) per «mutuo», il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

e) per «Commissario», il Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999 n. 44.

f) per «unità speciale», l’Unità Speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell’estorsione e dell’usura prevista dall’art. 12 della Legge.

g) per «Settore», il Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione della Regione Puglia.

 

     Art. 2. UNITA’ SPECIALE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA. COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTOE COMPITI DELL’UNITA’ SPECIALE

1. L’Unità Speciale, costituita presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione secondo le modalità stabilite come appresso, è composta dal Dirigente di Settore o un Dirigente d’Ufficio a ciò delegato dallo stesso Dirigente di Settore, con funzioni di responsabile del procedimento, da altri due appartenenti all’Amministrazione regionale, anche provenienti da altro Settore.

2. L’Unità Speciale è convocata dal Dirigente del Settore. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.

3. L’Unità Speciale provvede a raccordarsi con il Commissario, inviando periodici rapporti sulla propria attività.

La relazione è trasmessa alla Consulta di cui all’art. 11 della Legge, presieduta dal Presidente della Regione Puglia.

4. L’Unità Speciale acquisisce gli elementi istruttori necessari dalle parti richiedenti.

5. L’Unità Speciale, sulla base delle risultanze istruttorie, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, elabora un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e dell’anticipazione nonché sull'entità del danno subito. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di trenta giorni.

6. Il Dirigente del Settore, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto dell’Unità Speciale, accompagnata della relazione del responsabile del procedimento, adotta la determinazione dirigenziale sulla domanda di concessione dell'elargizione o dell’anticipazione.

7. Il termine di cui al comma 6 è prorogato di trenta giorni nei casi in cui il Dirigente del Settore ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli ad altri enti.

8. Avverso il provvedimento di diniego del beneficio è ammesso ricorso amministrativo presso il TAR Puglia – sede di Bari.

 

     Art. 3. OSSERVATORIO IN MATERIA DI USURA E ACCESSO AL CREDITO

1. Presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è istituito l’Osservatorio in materia di usura e accesso al credito, di cui all’art. 12 comma 2 della Legge.

2. Fanno parte dell’Osservatorio:

a. l’Unità Speciale di cui all’articolo precedente;

b. un rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco tenuto dalla Prefettura della Provincia nella quale operano, di cui all’art.13 comma 2 della L. n. 44/99, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni;

c. un rappresentante delle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dell’Economia, operanti nel territorio regionale;

d. un rappresentante dei Confidi operanti sul territorio regionale ed un esperto in materia di usura ed accesso al credito;

e. un rappresentante scelto tra le organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi dell’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge.

3. E’ compito dell’Osservatorio la raccolta dei dati sulle attività realizzate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura, segnalando possibili nuove linee di intervento.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’approvazione del presente Regolamento, l’Osservatorio trasmette all’Assessorato allo Sviluppo Economico i dati raccolti. L’Assessorato provvede a redigere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento agli indirizzi seguiti, all’analisi del flusso delle domande definite e non definite e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o dell’anticipazione comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è inviata al Consiglio Regionale ed è resa pubblica attraverso idonee attività di comunicazione, salvaguardando la riservatezza dei dati personali.

 

     Art. 4. ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE

1. L’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.2. Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo da destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali e agli ordini professionali, nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione.

3. La campagna d'informazione, approvata con deliberazione della Giunta Regionale e predisposta dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, d’intesa con la Presidenza della Giunta Regionale, è realizzata dall’Assessorato allo Sviluppo Economico.

 

TITOLO II

 

     Art. 5. FONDO GLOBALE DI SOLIDARIETÀ

1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge è istituito il Fondo Globale di Solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di estorsione e usura, residenti nel territorio regionale.

2. Nel Fondo Globale di Solidarietà confluiscono le risorse finanziarie che sostengono:

a) le provvidenze da erogarsi alle vittime dell’usura esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti o pensionati nonché le vittime dei reati di estorsione (art. 7, comma 3, lett.a) della Legge);

b) l’indennizzo da elargirsi alle vittime dell’usura costituitesi parte civile nel procedimento penale (art. 7 comma 3 lett.b) della Legge);

c) le provvidenze per la prevenzione del fenomeno usurario (art. 7, comma 6, della Legge)

d) i contributi da erogarsi a favore delle vittime di reati riconducibili ad una matrice di criminalità organizzata, che abbiano prestato collaborazione all’individuazione dei responsabili e che non siano ad essa connessi (art. 6 della Legge);

e) le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale, di tutoraggio (art. 7, comma 4, della Legge);

f) gli interventi previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della Legge;

g) gli interventi di sostegno e incentivazione dell’associazionismo avente finalità di lotta all’estorsione e all’usura.

3. La Regione garantisce la copertura finanziaria del Fondo nella misura a stabilirsi in relazione alla capacità di bilancio annuale.

4. Con deliberazione della Giunta Regionale potrà essere rivista la determinazione delle modalità di assegnazione delle quote del Fondo, anche in base all’utilizzo dello stesso.

5. Il Fondo, previa apposita variazione di bilancio, potrà essere alimentato anche da donazioni e lasciti da chiunque effettuati ovvero dalle somme liquidate a titolo di provvisionale e/o di risarcimento danni in favore della Regione costituitasi parte civile nei procedimenti penali per i reati di criminalità organizzata.

6. Il Dirigente del Settore è il titolare dell’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28 del 16.11.2001.

 

     Art. 6. MECCANISMI COMPENSATIVI CON LA CONSAP

1. La disciplina dei rapporti tra la Regione e la CONSAP per il recupero delle anticipazioni sarà regolata da apposita convenzione.

 

     Art. 7. ANTICIPAZIONE MUTUI DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’USURA

1. Ad integrazione del beneficio concesso dal Commissario, ai sensi dell’art. 14, terzo comma della L.108/1996, la Regione concede alle vittime dell’usura una ulteriore anticipazione fino alla concorrenza dell’intero importo esigibile a titolo di mutuo.

2. Fermi restando i requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 della Legge, possono accedere al beneficio le persone offese dal reato di usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l’individuazione dei responsabili, di seguito indicate come «vittime».

 

     Art. 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione dell’anticipazione del mutuo, ad integrazione di quello di cui al decreto reso dal Commissario, deve essere presentata dalla vittima, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data della notifica del decreto del commissario.

2. La domanda deve essere presentata personalmente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: “REGIONE PUGLIA - Assessorato allo Sviluppo Economico - Unità Speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell’estorsione e dell’usura”. Agli effetti del termine di cui al primo comma si considera la data di invio.

3. La data di presentazione o di spedizione delle domande è annotata, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, in ordine cronologico, in un apposito elenco, anche informatico.

 

     Art. 9. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DEL MUTUO

1. La domanda per la concessione dell’anticipazione del mutuo deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, nelle forme previste dagli artt.46 e 47 DPR 445/2000:

a) la dichiarazione dell’interessato di essere vittima del reato di usura e di aver collaborato con l’autorità competente per l’individuazione dei responsabili;

b) la data della denuncia del delitto di usura ovvero la data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’inizio delle indagini;

c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui alla L. 44/1999, art. 4, comma 1, lettere b) e c);

d) la dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso ai sensi degli artt. 629 e 644 c.p. nonché per uno dei delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p. e di non aver subito condanne penali passate in giudicato per le medesime fattispecie penali;

e) copia conforme del provvedimento reso dal Commissario ai sensi dell’art. 14 comma 3 L. 108/1996;

f) l’indicazione dell’ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell’eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali.

3. Alla domanda vanno allegati tutti gli ulteriori documenti atti a comprovare le entità sub f) del comma precedente nonché un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell’economia legale.

 

     Art. 10. CONCESSIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL MUTUO

1. L’istruttoria della domanda è svolta dall’Unità Speciale.

2. L’anticipazione è concessa – sulla base dell’istruttoria - con determinazione del Dirigente del Settore, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti della disponibilità del Fondo.

3. Le somme anticipate verranno recuperate con le modalità a concordarsi nella convenzione prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

 

     Art. 11. REVOCA DELL’ANTICIPAZIONE DEL MUTUO

E’ revocato il beneficio concesso a titolo di anticipazione del mutuo a chi abbia fornito dichiarazioni false e reticenti nel procedimento penale nonché nei casi previsti dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.

1. E’ revocato pure nei casi in cui il procedimento si concluda con l’archiviazione o con la sentenza di assoluzione passata in giudicato.

2. Il provvedimento di revoca è istruito dall’Unità Speciale e viene adottato con determinazione del Dirigente del Settore, con cui si dispone delle modalità di recupero delle somme anticipate.

 

     Art. 12. ELARGIZIONE PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE

1. La Regione concede alle vittime dell’estorsione, ad integrazione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale dal Commissario ai sensi dell’art. 17 L. 44/1999, l’anticipazione del residuo importo.

2. Fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalla Legge all’art 8, possono accedere al beneficio gli esercenti attività economiche ed imprenditoriali nonché gli altri soggetti indicati negli artt. 6, 7 e 8 della Legge.

3. Per i requisiti soggettivi delle vittime e le condizioni dell’elargizione si rinvia agli artt. 3, 4, 6, 8, 11 e 12 della L. 44/1999.

4. Le somme anticipate dal Fondo verranno recuperate con le modalità a concordarsi nella convenzione prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

 

     Art. 13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione dell'elargizione è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della L. 44/1999, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica del decreto del commissario.

2. La domanda deve essere presentata personalmente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: “REGIONE PUGLIA- Assessorato allo Sviluppo Economico - Unità Speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata , dell’estorsione e dell’usura” . Agli effetti del termine di cui al primo comma si considera la data di invio.

3. La data di presentazione o di spedizione delle domande è annotata, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, in ordine cronologico, in un apposito elenco, anche informatico.

 

     Art. 14. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dal presentatore, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, contiene, a pena di inammissibilità, nelle forme previste dagli artt.46 e 47 DPR 445/2000:

a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 44/1999, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;

b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive;

c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;

d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 44/1999, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 44/1999;

e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive;

f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;

h) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario,

b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;

c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

d) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 44/1999;

e) copia conforme del decreto del Commissario.

3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 44/1999, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 44/1999.

4. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, l’Unità Speciale invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 44/1999, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge.

6. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 44/1999 le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della medesima legge.

 

     Art. 15. CONCESSIONE DELL’ELARGIZIONE

1. L’istruttoria della domanda è svolta dall’Unità Speciale.

2. L’anticipazione è concessa con determinazione del Dirigente del Settore, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti della disponibilità del Fondo.

3. Le somme anticipate dal Fondo verranno recuperate con le modalità a concordarsi nella convenzione prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

 

     Art. 16. REVOCA DELL’ELARGIZIONE

1. Con determinazione dirigenziale, previa istruttoria dell’Unità Speciale, è disposta la revoca dell’elargizione e la restituzione di quanto versato a tale titolo se:

a) l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già percepite;

b) se si accerta l’insussistenza dei presupposti dell’elargizione;

c) se si accerta che la vittima, successivamente all’elargizione, abbia aderito alle richieste estorsive.

d) se viene accertata la violazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

 

     Art. 17. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 6, della Legge, il Fondo integra i fondi di prevenzione di cui all’art. 15 della L.108/1996.

2. La quota destinata all’integrazione dei fondi di prevenzione sarà utilizzabile nella misura del 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali e nella misura del 30 per cento a favore delle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura operanti nel territorio regionale.

3. I contributi potranno essere concessi ai confidi aventi sede legale in Puglia ed iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, a condizione che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al rilascio della garanzia.

4. I requisiti patrimoniali dei confidi di cui al comma precedente sono quelli fissati con decreto del Ministro dell’Economia di cui al comma 3 dell’art. 15 della Legge 108/1996, con i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti del fondi medesimi.

5. Le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura operanti nel territorio regionale devono essere iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Economia. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.

6. I requisiti patrimoniali delle fondazioni sono quelli fissati dal decreto del Ministro dell’Economia, di cui al comma 5 dell’art. 15 della L. 108/1996 con i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti del fondi medesimi.

7. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio, previa pubblicazione di un avviso pubblico.

8. L’esame delle domande è di competenza del Settore e la concessione del contributo viene approvato con determinazione dirigenziale.

 

     Art. 18. TUTELA VITTIME CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

1. Ai sensi dell’art. 6 della Legge, la Regione riconosce alle vittime di crimini riconducibili ad una matrice di criminalità organizzata che abbiano prestato collaborazione all’individuazione dei responsabili un contributo a valere sul Fondo di cui all’art. 4 del presente Regolamento .

2. Al Fondo potranno accedere le vittime ed i loro eredi, previa presentazione di domanda sottoscritta dall’interessato, corredata di un documento d’identità in corso di validità, che contengano i seguenti elementi, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:

a) la dichiarazione dell’interessato di essere vittima di un crimine riconducibile ad una matrice di criminalità organizzata e di aver collaborato con l’autorità competente per l’individuazione dei responsabili;

b) la dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso ai sensi degli artt. 416 bis c.p. nonché per uno dei delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p. e di non aver subito condanne penali passate in giudicato per le medesime fattispecie penali;

c) copia conforme del decreto di riconoscimento dei benefici concessi alle vittime di mafia di cui alla Legge 302/1990 ovvero alla Legge 512/1999;

d) l’indicazione dell’ammontare del danno subito per effetto della sua riferibilità ad organizzazioni criminali;

e) l’indicazione, se presente, della costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. L’istruttoria delle domande è di competenza del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione.

4. Le domande saranno evase in ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento dello stanziamento.

5. Il provvedimento di concessione o di revoca del contributo viene adottato con determinazione del Dirigente del Settore.

 

     Art. 19. ULTERIORI INTERVENTI A CARICO DEL FONDO

1. Ai sensi dell’art. 7 comma 4 della Legge, sono a carico del Fondo, nella quota stabilita annualmente dalla Giunta Regionale in base all’utilizzo dello stesso ed in base alla capacità di bilancio, le spese di assistenza legale, di consulenza legale, di tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse:

a) alla costituzione di parte civile nel procedimento penale;

b) alla formulazione della domanda di accesso ai benefici;

c) agli interventi di assistenza legale per la definizione delle posizioni debitorie.

2. Gli interventi previsti dalla lettera a), ove ammissibili in quanto non cumulabili con gli analoghi benefici previsti da altre leggi nazionali, possono essere concessi nella misura liquidata in sentenza passata in giudicato ovvero nella misura dei minimi tariffari previsti nelle tariffe forensi.

3. Gli interventi di tutoraggio non sono cumulabili con gli altri benefici aventi lo stesso contenuto.

4. L’istruttoria è di competenza del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione.

5. Il provvedimento è adottato con determinazione del Dirigente del Settore.

 

     Art. 20. SPEDITEZZA E RISERVATEZZA DEI PROCEDIMENTI

1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

2. Gli atti dei procedimenti relativi alle vittime sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

3. Nei casi di domande presentate ai sensi del presente regolamento, le associazioni, le fondazioni, i confidi, conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del procedimento.

4. Su richiesta dell'interessato, la Regione fornisce le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.


[1] Abrogato dall'art. 10 della L.R. 16 aprile 2015, n. 25.